TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-06-30, n. 202107707

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2021-06-30, n. 202107707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202107707
Data del deposito : 30 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/06/2021

N. 07707/2021 REG.PROV.COLL.

N. 08869/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8869 del 2019, proposto da Francesco D’Ascanio, F L, S B e A L, rappresentati e difesi dagli avvocati S R e C P, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, in via Gabriele Camozzi, n. 9 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Roma Capitale, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato N S, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’ente in Roma, via del Tempio di Giove n.21 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
la Regione Lazio, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Elisa Caprio, con domicilio eletto presso l’Avvocatura dell’ente in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Consorzio “Lucrezia Tre”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Valeri e Luisa Fonti, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale G. Mazzini n. 11 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del Decreto del Presidente della Regione Lazio 16 aprile 2019, n. T00088 avente ad oggetto “ Approvazione dell’Accordo di Programma ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs.18/08/2000 n. 267 relativamente al Programma di Trasformazione Urbanistica concernente la compensazione di parte dei diritti edificatori afferenti le aree del comprensorio di Casetta Mistici attraverso la rilocalizzazione delle relative volumetrie nell’ambito del Programma Integrato n. 2 Maranella, in variante al P.R.G. di Roma Capitale ”, pubblicato il 26.04.2019 sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 34;

- dell’accordo di programma ex art. 34 del D.lgs 18/8/2000 n. 267, sottoscritto tra la Regione Lazio e Roma Capitale, relativamente al “Programma Integrato n. 2 “Maranella” concernente la rilocalizzazione di parte dei diritti edificatori derivanti dalla compensazione edificatoria del comprensorio “Casetta Mistici”, in variante al P.R.G. di Roma Capitale” pubblicato sull’Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 6 marzo 2019 fino al 20 marzo 2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, dipendente, consequenziale e/o conseguente all’atto sopra indicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale, della Regione Lazio e del Consorzio “Lucrezia Tre”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2021 la dott.ssa B B in collegamento da remoto in videoconferenza come indicato nel verbale di udienza, secondo quanto disposto dall’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I ricorrenti, proprietari di una porzione di terreno sito in Roma, via delle Capannelle n. 168, catastalmente censito al foglio 970, all. 270, particella 354, agiscono in giudizio per l’annullamento degli atti in epigrafe indicati, lamentando che il Consorzio “Lucrezia Tre” sia stato costituito sul presupposto, esplicitato nel relativo Statuto del 28.2.2007 e nel preliminare di atto d’obbligo, che la suddetta particella 354 fosse di proprietà della consorziata Appia Antiqua Aedes e fosse quindi soggetta a consegna volontaria all’amministrazione da parte della società aderente al Consorzio.

Nel precisare di non aver mai aderito al suddetto Consorzio con puntuale indicazione delle modalità di acquisto in proprietà del terreno, i ricorrenti, illustrando il procedimento di approvazione del programma integrato ed i contenuti dell’accordo sottoscritto in data 29 gennaio 2019 dalla Regione Lazio e Roma Capitale ex art. 34 del D.lgs 18/8/2000 n. 267, hanno articolato ampie deduzione censurando l’illegittima incidenza del programma in argomento sull’area in proprietà, in palese violazione del proprio diritto domenicale in assenza di qualsiasi previsione normativa idonea a fondare tale inclusione, dolendosi anche della omessa considerazione di un diritto di servitù di passaggio.

Su tali basi, dunque, i ricorrenti hanno agito per l’annullamento in parte qua dei provvedimenti impugnati, con conseguente estromissione della particella n. 354 in loro proprietà e della strada di accesso alla stessa dal programma urbanistico in argomento.

La Regione Lazio si è costituita in giudizio sollevando preliminare eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività, essendo stato l’accordo di programma pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Roma dal 3 al 20 marzo del 2019, ove il ricorso è stato notificato solo in data 25.6.2019. Nel rilevare, inoltre, l’omessa notificazione del ricorso anche al Ministero dei beni culturali ed ambientali che ha partecipato al procedimento e la posizione di controinteresse rivestita non già dal Consorzio bensì dalla società Appia Antiqua Aedes che, in base alla ricostruzione di parte ricorrente, sarebbe risultata illegittimamente proprietaria della particella 354, la Regione Lazio ha rappresentato la propria estraneità in relazione ad eventuali specifici errori in merito alla proprietà di determinate particelle validate dal Comune di Roma, prospettando anche il difetto di giurisdizione di questo Giudice in relazione alle deduzioni riferite al diritto di servitù e al relativo esercizio.

Si è costituita in giudizio anche Roma Capitale concludendo, attraverso una dettagliata illustrazione di profili fattuali non evidenziati dai ricorrente ed articolate argomentazioni che hanno considerato anche gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza in fattispecie analoghe, per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

Si è costituito in giudizio, infine, il Consorzio controinteressato il quale pure ha concluso con ampie deduzioni per il rigetto del ricorso.

Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori memorie, anche in replica, e scritti difensivi a sostegno delle rispettive conclusioni.

All’udienza pubblica del 4 giugno 2021 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

1. Il Collegio deve preliminarmente esaminare le eccezioni sollevate dalla difesa dell’amministrazione regionale.

1.1. Le eccezioni non si valutano meritevoli di positivo apprezzamento.

1.2. Con riferimento alla prospettata tardività dell’impugnativa quanto all’accordo di programma pubblicato sull’albo pretorio di Roma Capitale dal 6 al 20 marzo 2019, si reputa sufficiente evidenziare che l’approvazione dell’accordo in argomento postula, ex art. 34 del d.lgs. n. 267/2000 ed ex art. 11 dell’accordo in argomento, l’adozione di un decreto del Presidente della Regione Lazio oggetto di pubblicazione sul B.U.R.L. e, in ogni caso, nella fattispecie i ricorrenti allegano una incidenza diretta del programma sulla loro proprietà, non potendosi, dunque, prescindere da una piena e diretta conoscenza dell’atto contestato.

1.3. Deve convenirsi con la difesa dei ricorrenti, inoltre, quanto alla ritualità della notificazione del giudizio alle parti necessarie, correttamente individuate nelle amministrazioni regionale e comunale e nel controinteressato Consorzio, non integrando l’omessa evocazione in giudizio del Ministero dei beni culturali ed ambientali e della società Appia Antiqua Aedes una causa di inammissibilità dell’impugnativa.

2. Quanto al merito, le censure svolte dalle ricorrenti, pur ammissibili, non sono fondate e devono essere rigettate.

2.1. E’ pacifico tra le parti e documentato in atti che con D.D. n. 1972 del 30.10.2013 è stata dichiarata la conclusione favorevole della conferenza di servizi e nella “ planimetria catastale e proprietà area d’intervento ”, la proprietà della part. 354 foglio 970, di mq. 97, era stata erroneamente attribuita alla società Appia Antiqua Aedes.

2.2. Emerge, però, altrettanto inequivocabilmente dalla documentazione in atti che nel corso del procedimento ed in epoca precedente all’adozione degli atti gravati l’errore è stato corretto.

2.3. Nello specifico, in data 12.5.2016 è stato redatto il verbale di consistenza e misurazione delle aree interessate dal piano, nel quale viene dato atto dell’errore con individuazione della proprietà della part. 354 (interna al P.U. e destinata a parcheggio pubblico) in capo agli odierni ricorrenti. Del pari in detto verbale si specifica che le particelle 23-24 del foglio 971 sono interessate dalla viabilità di via Lucrezia Romana, mentre la part. 354 del foglio 970 costituisce l’accesso ad un’abitazione privata (degli odierni ricorrenti) e pertanto in fase di progettazione esecutiva del parcheggio pubblico P2 si dovrà garantire l’accesso a tale proprietà.

2.4. Il dato fattuale sopra indicato è incontrovertibile;
il verbale di consistenza del 12.5.2016, dunque, non reca più riferimento alla particella in argomento ricondotta alla proprietà dei ricorrenti (cfr. in particolare la scheda a pag. 5 dell’atto).

2.5. In conseguenza della rilevazione dell’errore il Consorzio ha presentato gli elaborati corretti nei quali la proprietà della part. 354 di mq. 97 è stata riconosciuta agli odierni ricorrenti e tale circostanza emerge anche dall’atto a rogito Notaio Terzi rep. n. 27386 del 4.8.2016 con il quale Consorzio si è obbligato alla stipula della convenzione urbanistica.

3. Deve, dunque, escludersi che con l’accordo di programma sia stato inciso il diritto di proprietà dei ricorrenti i quali, come pure documentalmente comprovato, non sono mai stati individuati quali aderenti al programma urbanistico.

4. Vero è che l’area risulta ricompresa nel programma urbanistico ma in relazione a tale inclusione i ricorrenti non hanno articolato alcuna pertinente deduzione.

4.1. E’ l’art. 23 della l.r. n. 35 del 1978 a precedere che i Consorzi possono essere costituiti con “ il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, i tre quarti del valore dell'intero comparto ”, che potrà conseguire “ la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e costruzioni nei confronti dei proprietari non aderenti ”.

4.2. Nel caso che ne occupa i soggetti aderenti al Consorzio Lucrezia Tre sono proprietari di aree per complessivi mq. 31.340, a fronte di una superficie complessiva del programma di mq. 32.621, sicché la proprietà dei ricorrenti, si ribadisce non aderenti, costituisce una parte estremamente esigua della superficie complessiva del programma che costituirà oggetto di futura espropriazione, in conformità alla disciplina di riferimento, giustificandosi pienamente la ricognizione che anche di tale area è stata fatta sotto il profilo urbanistico.

5. Quanto alla dedotta omessa considerazione del diritto si servitù si è già rilevato ai precedenti capi che la contestazione risulta smentita dalla espressa valutazione dell’amministrazione che rinvia alla fase di progettazione esecutiva l’individuazione di una soluzione idonea a garantire l’accesso alla proprietà, dovendosi, pertanto, escludere la contestata legittimità, stante la ragionevolezza e logicità di una specificazione, in una fase di definizione delle modalità dettagliate di intervento, della soluzione tecnica che assicuri l’esigenza di salvaguardia già individuata.

5.1. E si ritiene ultroneo evidenziare che in procedimenti complessi quale quello che viene in considerazione nella fattispecie, articolati in varie fasi supportate da consistente documentazione, il contenuto reale e sostanziale del progetto deve essere riguardato necessariamente attraverso un’analisi accurata di tutti gli atti che confluiscono nell’articolazione procedimentale.

6. Risultando erroneo l’assunto dal quale muovono i ricorrenti nell’articolazione defensionale, giacché l’accordo di programma non ha determinato, né avrebbe potuto, una compressione dei diritti reali di cui sono titolari, che costituirà oggetto del successivo procedimento espropriativo, le censure proposte non meritano positivo apprezzamento, in quanto infondate.

7. In conclusione, per le ragioni sopra esposte, il ricorso va rigettato.

8. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

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