TAR Catania, sez. I, sentenza 2023-07-27, n. 202302362
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Testo completo
Pubblicato il 27/07/2023
N. 02362/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2023, proposto da Sicurezza e Ambiente Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Ragusa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della Mpm S.r.l., non costituito in giudizio;
per l’annullamento
1) della “comunicazione di esclusione Art. 76, c. 5, D.Lvo 50/2016 e s.m.i.” a firma del Presidente del seggio di gara prot. n. 55288 del 21/4/2023, con la quale veniva comunicato che “ nel corso della seduta pubblica del 20/4/2023, il Presidente del seggio di gara ha disposto l'esclusione di Codesta Spett.le Impresa dalla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, di viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali indetta dal Comune di Ragusa ”;
2) del verbale del 20/4/2023 richiamato dalla comunicazione di cui sub. 1;
3) della nota del Presidente del Seggio di gara del 12/5/2023, con la quale veniva respinta l'istanza di autotutela proposta il 28/4/2023;
4) ove necessario e per quanto di ragione del bando di gara, del Capitolato d’oneri e di ogni altro atto costituente la lex specialis ;
5) di ogni altro atto presupposto conseguenziale e comunque connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 giugno 2023 il dott. C Catore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato il 22 maggio 2023, la società ricorrente ha esposto:
- di avere partecipato “procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, di viabilità e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”;
- che, tra i requisiti di partecipazione, l’art. 7.3, lett. n) del bando il “ possesso dell'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità che documenti il possesso della qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere (OS10 cl.I) oppure, in alternativa, possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 5 ottobre 2010, n. 27. ”;
- di avere utilizzato – ai predetti fini – due contratti di avvalimento con la “Tecnoroads” e la “Corvo Costruzioni”, società che possedevano i requisiti ex art. 90 del d.P.R. n. 207/2010, contenenti la seguente clausola: “ in caso di aggiudicazione della gara, l'impresa ausiliaria si impegna ad eseguire gli interventi per i quali presta i requisiti anche in regime assimilabile al subappalto. Per la realizzazione di tali attività saranno riconosciuti da SA compensi condivisi con preventivo dei lavori, sulla base dei prezzi praticati nel settore, che deve essere espressamente accettato da SA di volta in volta per ogni singola richiesta ”;
- di essere stata esclusa – con i provvedimenti gravati – sulla scorta della seguente motivazione: “ deve, pertanto, dichiararsi, ai fini della presente procedura, la nullità del contratto di avvalimento ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, per la sua indeterminatezza e assoluta genericità, “dal momento che nello stesso non risultavano specificate le risorse e i mezzi messi a disposizione da parte dell'ausiliaria” (cfr sul punto anche i pronunciamenti dell'Autorità di vigilanza ex multis ANAC delibera 10/2/2021 n. 121). Peraltro, l'indicazione delle risorse messe a