TAR Roma, sez. 4T, sentenza 2023-10-13, n. 202315218
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 13/10/2023
N. 15218/2023 REG.PROV.COLL.
N. 07487/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7487 del 2023, proposto da M C E, rappresentata e difesa dall'avvocato A M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, la Commissione Interministeriale Ripam, Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
F C, M C e Maria Casillo, non costituite in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del TAR Lazio – Roma, Sez. IV, n. 13815 del 25 ottobre 2022, depositata in data 26 ottobre 2022, notificata in pari data e passata in giudicato in data 27 dicembre 2022;
nonché, per la nomina di un Commissario ad Acta che, nell'ipotesi di mancato adempimento nel termine che verrà assegnato, si sostituisca all'Amministrazione inadempiente e provveda all'adempimento della sentenza della quale si chiede l'ottemperanza.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2023 il dott. Valerio Bello e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto ritualmente notificato in data 12 maggio 2023 e tempestivamente depositato nei termini di legge, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe, passata in giudicato come da attestazione agli atti, con la quale questo Tribunale ha annullato le due graduatorie finali di merito relative al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentrotrentatrè posti (poi elevati a 2736) di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni, nella parte in cui l’amministrazione non le ha riconosciuto la spettanza del titolo preferenziale relativo allo svolgimento del tirocinio presso gli uffici giudiziari ex art. 73 d.l. 69/2013.
2. Si sono costituite in giudizio le amministrazioni resistenti deducendo l’avvenuta esecuzione della sentenza in questione, come da verbale n. 57 dell’8 agosto 2023 della Commissione, la quale “preso atto di quanto disposto dal giudice, procede ad aggiornare il riconoscimento del titolo di preferenza con l’attribuzione della posizione n.