TAR Firenze, sez. III, sentenza 2019-08-16, n. 201901182
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Testo completo
Pubblicato il 16/08/2019
N. 01182/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00387/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 387 del 2017, proposto da
P B, rappresentato e difeso dall'avvocato G I, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;
contro
Comune di Lucca, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L C, C D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Società del Debbio S.p.A., rappresentata e difesa dall'avvocato D M T, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via A. La Marmora n. 14;
per l'annullamento
del Permesso di Costruire del Comune di Lucca n. 105/2016 in data 22.06.2016, per “Ampliamento di fabbricato industriale (suap), che deve rispettare il progetto facente parte integrante del presente permesso di costruire, ma sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia edilizia …” , nonché di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, compreso in modo specifico il parere preventivo del Comune di Lucca in data 20.04.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lucca e di Società del Debbio S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Espone il ricorrente di essere proprietario di un fabbricato ad uso abitazione posto in Lucca, Via del Brennero n. 1408 e confinante con la proprietà della Del Debbio S.p.A.
Quest’ultima avanzava al Comune di Lucca una richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un capannone a destinazione magazzino ad uso del complesso industriale già esistente, ricadente in “Aree produttive concentrate della piana UR” ex art. 119 delle N. T. A. del Regolamento Urbanistico del Comune di Lucca.
La controinteressata chiedeva nell’occasione l’applicazione dell’art. 3 bis della L. reg. 08.05.2009 n. 24 (c. d. “Piano casa”) che, per gli interventi su edifici a destinazione d’uso industriale e artigianale, consentiva addizioni volumetriche agli edifici esistenti in deroga ai parametri urbanistici ed edilizi fino ad un massimo del 20% della superficie lorda.
Ritenendo il nuovo fabbricato per il suo notevole ingombro idoneo a sottrarre aria, luce e visuale alla propria abitazione il sig. B proponeva ricorso straordinario al Capo dello Stato che, per l’opposizione delle controparti, veniva ritualmente trasposto dinanzi a questo T.A.R.
L’accoglimento del gravame veniva affidato alle censure che seguono:
- Violazione dell’art. 5, commi 9° e ss., del d.l. 13.05.2011 n. 70; violazione dell’art. 47 della L. reg. n. 40 del 05.08.2011 in relazione al preambolo della stessa Legge e conseguente violazione degli artt. 3 bis e 5, 1° comma della L. reg. 08.05.2009 n. 24; violazione dell’art. 119 delle N. T. A. del Regolamento Urbanistico di Lucca.
Si costituivano in giudizio il Comune di Lucca e la società del Debbio S.p.A.
Nella pubblica udienza del 19 giugno 2019 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Viene impugnato il permesso di costruire n. 105/2016 in data 22.06.2016, rilasciato dal Comune di Lucca alla società Del Debbio per l’ampliamento di un fabbricato industriale sito in Lucca, Via del Brennero n. 1408.
2. La controinteressata eccepisce l’irricevibilità del ricorso per tardività (essendo stato notificato il 18.01.2017, quando era ormai scaduto il termine di decadenza di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne aveva avuto piena conoscenza), e la sua inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse ad agire.
Ciò in quanto, in tema di impugnazione di titoli edilizi da parte di terzi, il mero criterio della vicinitas non potrebbe ex se radicare la legittimazione (e l'interesse) al