TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2017-08-02, n. 201700260
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Testo completo
Pubblicato il 02/08/2017
N. 00260/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00293/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SNTENZA
sul ricorso numero di registro generale 293 del 2015, proposto da:
F F, rappresentata e difesa dall'avvocato I J, con domicilio eletto presso il suo studio in Bolzano, corso Libertà, 35;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati R v G, F C, H S e P G, con domicilio eletto presso la propria Avvocatura, in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1;
Comune di Bolzano, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- in parte qua , della deliberazione n. 929 dd. 11.08.2015 della Giunta provinciale di Bolzano, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n.40/I–II dd.06.10.2015, avente ad oggetto: “Comune di Bolzano: Approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico comunale con correzioni d’ufficio ”, nella parte in cui è stata respinta una modifica al piano urbanistico comunale (la variante n.10) che prevede la trasformazione della p.f.1011/10 C.C. Dodiciville da “bosco” in “zona produttiva di interesse comunale – D4”, secondo l’allegato grafico e con integrazione dell’art.43 delle norme di attuazione del PUC di Bolzano;
- per quanto occorrer debba, del richiamato parere negativo dd.26.02.2015 della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio della Provincia di Bolzano;
- di ogni ulteriore atto o provvedimento presupposto, infraprocedimentale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di costituzione in giudizio e la memoria difensiva della Provincia Autonoma di Bolzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa Alda Dellantonio e uditi per le parti i difensori I. Janes per la ricorrente e F. Cavallar per la Provincia autonoma di Bolzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’epigrafato ricorso la proprietaria della p.f. 1011/10 C.C. Dodiciville impugna la delibera n. 929 dd. 11.8.2015 nella parte in cui la Giunta provinciale, in conformità al parere negativo della Commissione provinciale per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, anch’esso gravato, ha respinto la modifica urbanistica che, nel contesto della terza variante d’assestamento al piano urbanistico del Comune di Bolzano 2014, prevedeva, al n. 10, la trasformazione del menzionato fondo da “bosco” in “zona produttiva di interesse comunale – D4”e l’integrazione dell’art. 43 delle norme d’attuazione al piano urbanistico comunale.
2. Occorre premettere che la p.f. 1011 C.C. Dodiciville, sebbene classificata nel p.u.c. di Bolzano come “bosco”, era utilizzata dal 1989, secondo le allegazioni della ricorrente documentate da una relazione tecnica di parte (doc. 5 della ricorrente), come piazzale di deposito provvisorio per macchinari e materiali edili ed era altresì dotato di una “ tettoia provvisoria ” (cfr. doc. 5 cit.) per il loro ricovero.
Sostiene la ricorrente che si tratterebbe di un terreno interamente cementato, sito in adiacenza al parcheggio della funivia del Colle.
2.1. Su richiesta della proprietaria la Giunta comunale di Bolzano ha inserito nella proposta di terza variante d’assestamento del p.u.c. 2014, decisa con delibera n. 909 dd. 23.12.2014, la trasformazione del terreno in questione da “bosco” in “zona produttiva di interesse comunale – D4”.
2.2. La Commissione provinciale per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, riunitasi nella seduta del 26.2.2015 per esprimersi sulla proposta della terza variante d’assestamento al p.u.c. di Bolzano secondo quanto prevede l’art. 19, comma 6, della L.P. n. 13/1997, applicabile, per espresso richiamo dell’art. 21 della medesima legge, anche al procedimento di variante urbanistica, si è pronunciata negativamente sulla trasformazione in parola, ritenendo che si trattasse di una zona produttiva in ubicazione isolata e che sarebbe stato possibile trasferire l’attività condotta sul terreno della ricorrente in un’altra zona produttiva esistente.
2.3. Il Consiglio comunale di Bolzano, nel decidere l’adozione della terza variante d’assestamento, con delibera n. 28/2015 ha preso posizione sul parere negativo della Commissione provinciale, discostandosene con la seguente motivazione che muove dall’affermato principio del “ costruire sul costruito ”, al fine di evitare l’erosione di ulteriore terreno agricolo, fine da perseguirsi attraverso la riqualificazione di siti già compromessi: “ In questo caso pare fuorviante ritenere che da anni la superficie utilizzata come deposito di attrezzature e materiale edile e mai superficie boschiva non esista. Senza un adeguato utilizzo a breve, necessariamente abbandonato, presenterà condizioni di fatiscenza e degrado peggiori dei termini indicati dalla Commissione provinciale. Si ribadiscono quindi le ragioni della trasformazione urbanistica e si respingono le decisioni della Commissione provinciale ”.
2.4. A conclusione del procedimento la modifica urbanistica all’esame è stata respinta dalla Giunta provinciale in sede di approvazione finale della variante d’assestamento in discorso. Ritenuto non sufficientemente motivato da parte del Consiglio comunale il mancato recepimento del parere negativo espresso dalla Commissione provinciale per la natura il paesaggio e lo sviluppo del territorio, la Giunta provinciale ha affermato quanto segue: “ L’argomentazione del Comune del perseguire il principio del costruire sul costruito non può essere accolta, in quanto la cubatura esistente non implica la previsione urbanistica. Inoltre un utilizzo a deposito di attrezzature e materiale edile non è consentito nel bosco. Con la trasformazione in zona produttiva si crea un’antropizzazione del territorio che crea l’effetto di dispersione edilizia. Con i criteri per l’individuazione di zone produttive secondo la delibera della Giunta provinciale n. 1130 dd. 30.09.2012, ‘Standard qualitativi per la pianificazione delle zone produttive’, la Giunta provinciale ha ribadito la priorità al riutilizzo ed ampliamento di zone produttive esistenti rispetto alla previsione di nuove zone produttive isolate. Non è sostenibile prevedere zone produttive isolate in luoghi non appropriati ”.
3. Contro la citata delibera provinciale è insorta la ricorrente che con ricorso notificato il 7.12.2015 alla Provincia Autonoma di Bolzano e al Comune di Bolzano ne chiede l’annullamento in parte qua .
I tre motivi d’impugnazioni formulati a sostegno del gravame possono essere così sintetizzati.
3.1. Con il primo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 19 della L.P. n. 13/1997, per avere la Provincia illegittimamente inciso sull’autonomia di cui gode il Comune nella pianificazione del proprio territorio, esorbitando dai limiti entro i quali la predetta norma, e segnatamente il suo ottavo comma, circoscrive il suo potere d’introdurre variazioni alle decisioni assunte dall’ente esponenziale della comunità locale; si duole inoltre della motivazione con cui la Provincia ha corredato la propria decisione negativa, ritenendola carente e frutto di travisamento del fatto e di difetto istruttorio.
Evidenzia a quest’ultimo proposito la ricorrente che la variante urbanistica per cui è causa non introdurrebbe una nuova zona produttiva “ isolata ”, limitandosi, di contro, a un mero adeguamento delle previsioni di piano all’utilizzo di fatto del terreno, peraltro attiguo a una zona già antropizzata e dotata delle necessarie infrastrutture.
3.2. Il secondo motivo di gravame investe il parere negativo espresso dalla Commissione provinciale per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio, che, preso atto dell’utilizzo del terreno come deposito di fatto, stigmatizza la trasformazione di quest’ultimo in una nuova zona produttiva in ubicazione isolata, ben potendo l’attività su di esso condotta essere trasferita in altra zona produttiva già esistente.
Si oppone la ricorrente che prospetta il travisamento del fatto in cui sarebbe incorsa la Commissione provinciale, considerato che la variante dedotta in lite, lungi dall’introdurre una nuova zona produttiva, si limiterebbe a un semplice doveroso adeguamento delle previsioni di piano all’utilizzo di fatto del terreno.
3.3. Il terzo e ultimo motivo rileva, infine, l’eccesso di potere, nella figura sintomatica della disparità di trattamento, in cui sarebbe incorsa la Giunta provinciale nel negare l’approvazione alla trasformazione dedotta in lite, con ciò ingiustificatamente discostandosi dalla decisione contraria assunta invece rispetto alla “variante 9”, asseritamente connotata dalle medesime caratteristiche urbanistiche e dai medesimi presupposti fattuali.
4. Con atto di formale costituzione, depositato il 21.12.2016, la Provincia, riservata al prosieguo la puntuale articolazione delle proprie difese, ha concluso per il rigetto del gravame perché infondato.
Ne è seguita la memoria difensiva, depositata l’1.6.2017, con cui la Provincia resiste