TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-11-06, n. 202306022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-11-06, n. 202306022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306022
Data del deposito : 6 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/11/2023

N. 06022/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05863/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5863 del 2022, proposto da
G S, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, rappresentato e difeso dagli avvocati I D M, R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Università Telematica Pegaso S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati A B, F M, Antonio D'Arcangelo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gaetano Mastropasqua in Napoli, via Guglielmo Sanfelice 33;



per l'annullamento

del provvedimento prot. n.004727 del 1.12.2022 comunicato in pari data, emesso dal Direttore generale dell'Università Telematica Pegaso, con cui è stato negato il riconoscimento accademico del titolo dottorale estero in Law, Education and Development, conferito al ricorrente in data 19.11.2020 da Pegaso International – Higher Education Institution, con sede in Malta; nonchè di ogni altro atto presupposto e/o conseguente

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università Telematica Pegaso S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2023 la dott.ssa M L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, impugna il provvedimento prot. n.004727 del 1.12.2022 comunicato in pari data, emesso dal Direttore generale dell’Università Telematica Pegaso, con cui gli è stato negato il riconoscimento accademico del titolo dottorale estero in Law, Education and Development, conferito al ricorrente in data 19.11.2020 da Pegaso International – Higher Education Institution, con sede in Malta.

Con comunicazione del 4.11.2022 ex art.10-bis L. 241/1990, l’ Università ha indicato, come unico motivo ostativo al riconoscimento accademico del titolo dottorale estero, la circostanza che: “ al fine di supportare le istituzioni di formazione superiore durante la procedura di riconoscimento accademico dei titoli esteri di dottorato, il Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche (“CIMEA”) ha redatto, su impulso del Ministero dell’Università e della Ricerca, le “Linee Guida per il riconoscimento accademico dei titoli esteri di dottorato di ricerca in Italia” (le “Linee Guida”), che stabiliscono le caratteristiche e i requisiti che tali titoli devono possedere per poter essere legittimamente riconosciuti nell’ ordinamento italiano; per quanto qui di interesse, le Linee Guida qualificano le HEI (quale è Pegaso International Limited) come enti che, per loro natura soggettiva, non possono rilasciare titoli di dottorato di ricerca comparabili con quelli italiani; pertanto, il Titolo - in quanto rilasciato da una HEI - non soddisfa il requisito concernente lo “Status e natura dell’istituzione che ha rilasciato il titolo (awarding institution) e dell’istituzione che ha amministrato gli studi, se differente (teaching institution)” previsto dalle Linee Guida e, dunque, non può ottenere il riconoscimento accademico da parte della scrivente Università ».

Il ricorso è articolato in vari motivi di impugnazione per violazione di legge ed eccesso di potere.

L’ Università Telematica Pegaso si è costituita e ha depositato una memoria per chiedere il rigetto del presente ricorso, perché infondato.

L’istanza cautelare del ricorrente è stata accolta onde consentire al ricorrente di partecipare alla procedura concorsuale per ricercatore in corso, nell’ambito della quale egli è poi risultato vincitore.

All’odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.

Con il primo motivo parte ricorrente lamenta: violazione ed errata applicazione dell’art.2 L. 148/2002, come richiamato dall’art.38, co.3.2, d.lgs. 165/2001, nonché dell’art.165 TFUE, in relazione all’art.117, co.1, Cost. – violazione ed errata applicazione dell’art.12 RD 1269/1938 –manifesto eccesso di potere – illogicità, carenza e difetto di motivazione.

Sostiene parte ricorrente di aver conseguito il titolo di Doctor of Philosophy in Law, Education and Development, in data 19.11.2020, con giudizio di eccellente, conferito da Pegaso International – Higher Education Istitution, ufficialmente riconosciuta dall’autorità maltese e «abilitata a rilasciare titoli accademici validi». Ciò sarebbe confermato dal MFHEA (Malta Further and Higher education Autority), quale autorità competente maltese, non solo, all’accreditamento delle istituzioni di formazione universitaria e dei programmi accademici anche dottorali, ma anche alla verifica della qualità delle istituzioni e dell’erogazione degli studi secondo i criteri armonizzati europei (cfr. Licence – all.to 8, Referencing Report – all.to 12 -, SL 607.03) e dal Ministero dell’ Educazione maltese, che espressamente afferma che Pegaso International HEI fa parte del sistema maltese di formazione superiore.

D’altro canto le Linee Guida CIMEA non avrebbero, secondo parte ricorrente, alcun valore normativo o regolamentare, ma sarebbero state redatte al solo fine di indicare alcuni criteri operativi utili nel procedimento di riconoscimento del titolo dottorale da parte delle Università italiane. Peraltro, le stesse Linee giuda sottolineano la necessaria valutazione del titolo da riconoscere caso per caso, svolgendo un’analisi di merito e sostanziale, alla stregua del principio fondamentale dettato dalla Convenzione, per cui il riconoscimento del titolo di studio va effettuato “prendendo esclusivamente in considerazione le conoscenze e le attitudini acquisite”.

Il titolo dottorale conseguito dal ricorrente sarebbe certamente riconoscibile, essendo titolo ufficiale di terzo ciclo del sistema maltese, rilasciato da un istituto di insegnamento superiore di livello universitario riconosciuto del sistema maltese ufficiale e che: conferisce nel sistema maltese i medesimi diritti accademici di quello italiano; presenta i medesimi elementi di natura e disciplinari del titolo italiano corrispondente (titolo e modalità di accesso, durata, natura accademica, elementi di ricerca, risultati conseguiti, attività svolta durante il corso, tesi dottorale e discussione pubblica innanzi ad una commissione di docenti universitari estranei al Collegio dei docenti).

Con il secondo motivo, da esaminarsi congiuntamente al primo, parte ricorrente deduce: Violazione ed errata applicazione dell’art.2 L. 148/2002, come richiamato dall’art.38, co.3.2, d.lgs. 165/2001, in relazione agli artt.III.1 e VI.1 della Convenzione di Lisbona del 1997, ratificata con L. 148/2002, nonché

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