TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202200901

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2022-11-14, n. 202200901
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 202200901
Data del deposito : 14 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/11/2022

N. 00901/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00481/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 481 del 2022, proposto da
S G, rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;

contro

Tra.Sco Pontinia S.r.l. Multiservizi Comunale, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

delle note di Tra.Sco. Pontinia S.r.l. prot. n. 0000581 e n. 0000582, entrambe del 27.07.2022, con cui è stato denegato il diritto di S G ad avere accesso agli atti indicati nell’istanza di accesso inviata in data 27 giugno 2022;

nonché per l’accertamento e declaratoria del diritto di S G all’ostensione della documentazione indicata nella istanza di accesso inviata il giorno 27 giugno 2022;

con conseguente condanna dell’amministrazione resistente all’ostensione degli stessi, ex artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 e s.m.i.;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dellai Tra.Sco Pontinia S.r.l. Multiservizi Comunale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 novembre 2022 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso regolarmente notificato e depositato il sig. S G ha impugnato le note prot. n. 0000581 e n. 0000582 del 27.07.2022, con cui la società Tra.Sco. Pontinia S.r.l., ha rigettato l’istanza di accesso inoltrata in data 27.6.2022 relativa alla documentazione ivi elencata, con la motivazione che “Al termine delle verifiche preliminari effettuate, vista la estrema genericità dell’istanza da Lei avanzata, non si riscontrano i presupposti di legge per poterLe consentire di accedere alla documentazione richiesta (ferma, invece, la consultazione della documentazione già agli atti dei giudizi da Lei indicati”.

2) Espone, che richiesta dei documenti ivi elencati si giustifica sulla base dell’interesse a potere efficacemente esercitare il proprio inviolabile diritto di difesa nei procedimenti giurisdizionali pendenti:

- il primo davanti al Tar Latina (r.g. 400/20), per l’annullamento della proposta di delibera del Consiglio Comunale di Pontinia dell’11 giugno 2020 n. 17, con la quale il Comune ha dato mandato al Sindaco di promuovere l’avvio dell’azione di responsabilità nei confronti del ricorrente, in qualità di ex Amministratore Unico della Società TRA.SCO Pontinia S.r.l.;

- il secondo davanti al Tribunale Civile di Roma con cui la Tra.Sco Pontinia s.r.l. ha chiesto accertarsi “che durante lo svolgimento della carica di Amministratore della società TRA.SCO. Pontinia S.r.l. il Dott. G ha, con la sua condotta, incassato a titolo di rimborso spese somme non altrimenti dovute” con condanna dello stesso “alla restituzione dell’importo complessivo di € 413.448,67”.

3) A sostegno del gravame, il ricorrente dopo avere ribadito sia la presenza di un interesse diretto, concreto ed attuale sia il collegamento con una situazione giuridica rilevante, deduce le seguenti censure di violazione degli artt. 3, 22 e ss. della L. n. 241/90 ed eccesso di potere:

I) Genericità del diniego, attesa l’impossibilità di comprendere se si riferisca alla documentazione richiesta o all’interesse difensivo dell’istante.

L’istanza inoltrata dal Dott. G è del tutto legittima essendo indicati in maniera puntuale e specifica gli elementi necessari a individuare agevolmente gli atti richiesti ai fini difensivi, senza peraltro che sia necessaria alcuna attività di elaborazione da parte della Tra.Sco. Pontinia S.r.l..

II) Difetto di motivazione, tenuto conto che l’istanza inviata dal ricorrente soddisfa tutti i presupposti richiesti dagli artt. 22 e ss. della l. n. 241 del 1990: a) l’esistenza di un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso;
b) un rapporto di strumentalità - da intendere in senso ampio - tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione.

4) Si è costituita in giudizio la Tra.Sco Pontinia s.r.l. deducendo l’infondatezza del ricorso.

5) Alla camera di consiglio del 9 novembre 2022, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

6) Il ricorso è infondato.

7) E’ noto che con recente pronuncia l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha affermato che “Il soggetto che intenda presentare una domanda di accesso “difensivo” non può limitarsi genericamente a richiamare la necessità di utilizzare i documenti richiesti in un giudizio, ma deve specificare quale sia il collegamento tra questi e il diritto o interesse legittimo che intende curare o tutelare;
l'amministrazione, dal canto suo, nel verificare i presupposti dell'accesso non può spingersi fino ad apprezzare l'ammissibilità e la rilevanza in giudizio dei documenti” (Consiglio di Stato ad. plen., 18/03/2021, n. 4)

8) Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha inoltrato una domanda di accesso a documentazione che lo stesso ritiene necessaria all’esercizio del proprio diritto di difesa nei sopra citati procedimenti giurisdizionali davanti a questo Tribunale, e al Tribunale Civile di Roma, relativi a vicende collegate al periodo, da ottobre 2009 ad aprile 2019, in cui il sig. G è stato amministratore unico della Tra.Sco.

9) E’ evidente, quindi, che va in primo luogo esclusa la sussistenza di alcun interesse e della conseguente legittimazione del ricorrente ad accedere ai documenti indicati nella richiesta in argomento, siccome relativi all’attività della Tra.sco nel periodo successivo ad aprile 2019.

10) Con riguardo alla residua documentazione elencata nella domanda di accesso del 27 luglio 2022, il Collegio prende atto che Tra.Sco Pontinia s.r.l. nella propria memoria difensiva ha rappresentato:

- che i pareri del controllo analogo e del revisore dei conti del socio Comune di Pontinia (come confermato dall’attuale amministratore unico di Tra.Sco nella nota prot. 840 del 14.10.2022), appartengono alla competenza del Comune di Pontinia e non della soc. Tra.Sco, e, pertanto, non risultano registrati agli atti della Società resistente;
la relativa richiesta va quindi rivolta al Comune di Pontinia;

- che non è stata rinvenuta al protocollo di Tra.Sco alcuna “corrispondenza del commercialista”, e che in ogni caso una richiesta così formulata è affetta da genericità e, pertanto, non accoglibile per carenza dei presupposti di legge;

- che le “modalità di ripianamento delle perdite” configurano un atto strategico aziendale adottato dagli organi societari in epoca successiva al mandato dell’odierno ricorrente, i cui autonomi contenuti risultano estranei all’interesse attuale, diretto e concreto del ricorrente a difendersi dagli addebiti che gli sono contestati risalenti al pregresso decennio del suo mandato;

- che la Relazione dell’incaricato del controllo analogo Dott. Frasca del 03.12.2019 risulta già materialmente acquisita dal G in quanto allegata all’atto di citazione del giudizio civile rg. 67083/2020 (nel quale egli si è costituito con comparsa del 20.04.2020);

- che la Relazione del revisore dei conti dott. Pmbo del 30.04.2020 di verifica rimborsi spese e la sua Nota integrativa del 11.06.2020 relativa ai Crediti 2010-2018 risultano entrambe già conosciute dal ricorrente perché depositate in allegato alla succitata citazione;

- che anche il Piano di Risanamento e il Piano Previsionale, ove sono compiutamente descritte le modalità di ripianamento delle perdite, è stato già acquisito dal dott. G perché depositato nel citato giudizio.

11) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere respinto siccome destituito di fondamento.

12) Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

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