TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-09-23, n. 201402400

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-09-23, n. 201402400
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201402400
Data del deposito : 23 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01189/2014 REG.RIC.

N. 02400/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01189/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2014, proposto da:
D P, rappresentato e difeso dagli avv. F V P, Pier Luigi Dell'Anna, con domicilio eletto presso Pierluigi Dell'Anna in Lecce, via Col Costadura,56;

contro

Ministero della Giustizia;

per l'ottemperanza

al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Lecce N. V.G. 1617/2010 - N. CRON. 2736/2012 - N. REP. 1006/2012 reso in data 5/6/2012, munito di formula esecutiva in data 16/7/2012, notificato in data 8/3/2013, attestazione del passaggio in giudicato del 21/11/2013


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2014 la dott.ssa Jessica Bonetto e udito per la parte ricorrente l’avv. Pierluigi Dell'Anna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Parte ricorrente ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto indicato in oggetto, pronunciato all’esito di un procedimento instaurato ai sensi della L. n. 89/01, per irragionevole durata del processo.

Con atto ritualmente depositato l’Ufficio Ragioneria della Corte d’Appello di Lecce ha comunicato di avere provveduto al pagamento delle somme liquidate nel suddetto decreto.

Il Tribunale, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero, atteso che il pagamento della somma dovuta è avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi