TAR Lecce, sez. I, sentenza 2014-09-23, n. 201402400
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N. 02400/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01189/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1189 del 2014, proposto da:
D P, rappresentato e difeso dagli avv. F V P, Pier Luigi Dell'Anna, con domicilio eletto presso Pierluigi Dell'Anna in Lecce, via Col Costadura,56;
contro
Ministero della Giustizia;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi sul decreto della Corte di Appello di Lecce N. V.G. 1617/2010 - N. CRON. 2736/2012 - N. REP. 1006/2012 reso in data 5/6/2012, munito di formula esecutiva in data 16/7/2012, notificato in data 8/3/2013, attestazione del passaggio in giudicato del 21/11/2013
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2014 la dott.ssa Jessica Bonetto e udito per la parte ricorrente l’avv. Pierluigi Dell'Anna;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente ha agito dinanzi al Tribunale Amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto indicato in oggetto, pronunciato all’esito di un procedimento instaurato ai sensi della L. n. 89/01, per irragionevole durata del processo.
Con atto ritualmente depositato l’Ufficio Ragioneria della Corte d’Appello di Lecce ha comunicato di avere provveduto al pagamento delle somme liquidate nel suddetto decreto.
Il Tribunale, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del Ministero, atteso che il pagamento della somma dovuta è avvenuto solo dopo l’instaurazione del giudizio.