TAR Venezia, sez. I, sentenza 2014-03-17, n. 201400343
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 00343/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01740/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1740 del 2010, proposto da:
A T, rappresentato e difeso dagli avv. A R, G C, con domicilio eletto presso A R in Venezia, Cannaregio, 1402;
contro
Ministero della Difesa, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura, domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
per l'annullamento
del provvedimento 17.6.2010 n. 98 di decadenza dalla nomina a volontario di truppa in servizio permanente dell'esercito;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 febbraio 2014 il dott. C R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento 19.6.2010 n. 98 l’odierno ricorrente – volontario in ferma breve dell’Esercito, utilmente collocato nella graduatoria di merito approvata il 27.1.2009 relativa al concorso per titoli per l’immissione di n. 1750 unità nel ruolo dei volontari di truppa in s.p.e. pubblicato nella GU n. 94/2007 e, conseguentemente, immesso in ruolo e nominato 1° caporal maggiore con decorrenza 31.12.2008 – è stato dichiarato decaduto dalla nomina per effetto del disposto di cui all’art. 2, II comma del bando di concorso in quanto risultato privo del requisito previsto dal precedente I comma, lett. e) del medesimo art. 2 del bando (“non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi”).
Il predetto provvedimento è stato ritualmente impugnato dall’interessato che ne ha affermato l’illegittimità per erronea interpretazione dell’art. 2, I comma, lett. e) del bando (egli, infatti, ancorchè indagato, aveva assunto la qualità di imputato il 16.4.2009, oltre il periodo temporale durante il quale il requisito doveva essere posseduto e mantenuto), per violazione di legge (la disposta decadenza intervenuta prima della condanna viola il principio costituzionale di non colpevolezza) e per difetto di motivazione (non è stato sufficientemente ponderato l’interesse pubblico, atteso che il procedimento penale in corso ben avrebbe potuto concludersi, come in effetti si è concluso, con l’assoluzione).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa eccependo, preliminarmente, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del TAR del Lazio, e comunque rilevando, nel merito, l’infondatezza del proposto gravame.
DIRITTO
1.- Preliminarmente, va affermata la competenza dell’adito Tribunale ai sensi dell’art. 13, II comma del cpa: si tratta, invero, di controversia riguardante un pubblico dipendente per il quale è “inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”.
2.- Nel merito, il ricorso è infondato per le seguenti ragioni:
2.1.- l’art. 2, I comma, lett. e) del bando stabiliva che “i concorrenti…debbono…non avere procedimenti penali in corso per delitti non colposi”: a sua volta, il successivo secondo comma prevedeva che “i requisiti suindicati debbono essere posseduti dalla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso [e cioè dal 27.12.2007] e mantenuti…fino alla data di decorrenza giuridica per l’immissione in servizio permanente [e cioè fino al 31.12.2008] …, pena l’esclusione dal concorso”. O, premesso che il bando costituiva la lex specialis della procedura concorsuale indetta dall’Amministrazione e non era, pertanto, da questa disapplicabile, il ricorrente ha ammesso di essere stato iscritto nel registro degli indagati per il reato di “rissa” (delitto non colposo) in data 28.11.2007 e di avere assunto la qualità di “imputato” il 16.4.2009 con l’emissione del decreto penale di condanna: dunque, nel periodo dal 27.12.2007 al 31.12.2008 egli, in quanto assoggettato a procedimento penale per delitto non colposo, era effettivamente privo del requisito previsto, a pena di esclusione, dall’art. 2 del bando. È noto, infatti, che nel nostro ordinamento giuridico il “procedimento” penale – nozione più ampia di quella di “processo” penale (che si apre con l’esercizio dell’azione penale e, quindi, comunemente con il rinvio a giudizio: cfr. l’art. 405 c.p.p.) - inizia con l’iscrizione della notizia di reato nell’apposito registro tenuto dall’Ufficio del pubblico ministero (cfr. l’art. 335 c.p.p.), inizia, cioè, con la la fase in cui si esaminano gli elementi per verificare se un'accusa è fondata e sostenibile nella fase successiva del processo. Né può rilevare il fatto che l’interessato potrebbe non essere a conoscenza di essere assoggettato a indagini preliminari: al fine, invero, di evitare eventuali, successive accuse di dichiarazioni mendaci, il bando (cfr. art. 3, V comma, lett. “j”) prescriveva che il concorrente avrebbe dovuto dichiarare non già, semplicemente, di non essere sottoposto a procedimento penale, ma “di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale pendente a proprio carico”;
2.2.- né vi è alcuna violazione del principio costituzionale di presunzione di non colpevolezza, atteso che l’Amministrazione, prescrivendo, nel caso di specie, che il concorrente fosse in possesso del requisito di non sottoposizione a procedimento penale (peraltro in conformità con l’art. 4, I comma, lett. “e” della legge n. 226/2004, vigente all’epoca) ha preteso non già che fosse “non condannato”, ma addirittura che fosse nemmeno indagato: giacchè non appare irragionevole assumere come negativa, per l'accesso alle Forze Armate – e tale da non comportarne l’esclusione, qualora verificata -, la circostanza che il candidato sia assoggettato a indagini preliminari per delitto non colposo;
2.3.- affatto inconsistente è, poi, l’ultima censura con cui il ricorrente afferma la mancata motivazione dell’atto con riferimento al fatto che il procedimento penale in corso poteva concludersi – come in effetti si è concluso – con l’assoluzione dell’indagato: la legge concorsuale – che, come si è detto, non poteva essere disapplicata dall’Amministrazione e che, peraltro, era conforme al dettato della legge n. 226/2004 – chiedeva espressamente, pena l’esclusione dalla procedura, che il concorrente fosse né imputato, né financo indagato per delitti non colposi. È dunque irrilevante il successivo esito, qualunque esso fosse, del procedimento penale in corso, bastando la mera sottoposizione al procedimento per estromettere il candidato dalla selezione;
4.- Per le suesposte considerazioni, dunque, il ricorso va respinto, le spese potendo essere compensate in ragione della particolarità della controversia;