TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-02-17, n. 202201962

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-02-17, n. 202201962
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202201962
Data del deposito : 17 febbraio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/02/2022

N. 01962/2022 REG.PROV.COLL.

N. 08840/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8840 del 2018, proposto da
A T, T A, F G, M B, D P, L L T, S M, M C, M M, G F, S C, M M, C M, L F, A T, A O, C L, M T, L C, A M, P G, R S, M O, V P, R C, G D C, M A, F S, rappresentati e difesi dall'avvocato M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Adriana;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’ accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità del Fondo unico di presidenza, ai sensi dell'art. 6 comma 3 dell'O.P.C.M. 3361/2004 e successive leggi;

per la condanna dell’Amministrazione al pagamento in favore dei ricorrenti delle somme non corrisposte a titolo di indennità FUP dal 01/01/2013 ad oggi come previsto dall’art. art. 6 comma 3 dell’O.P.C.M. 3361/2004 e dal d.l. n. 4 del 28/01/2014, all’art. 3 comma 7, convertito dalla l. n. 50 del 28/03/2014, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione dei rispettivi diritti fino a quella dell’effettivo soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 la cons. Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- I ricorrenti premettono in punto di fatto che: appartengono al personale militare delle Forze Armate e della Polizia di Stato e prestano servizio in comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;
hanno percepito fino alla data del 31/12/2012 l’indennità personale del fondo unico di presidenza (FUP) – art. 6 comma 3 dell’O.P.C.M. 3361/2004;
con nota del 21/12/2012 Prot. Uscita n. RUS /0085690, il Capo Dipartimento Franco Gabrielli comunicava loro che, alla luce del nuovo quadro normativo in materia di protezione civile, dal 2013, non sarebbe stato più assicurato tale trattamento economico accessorio fino ad allora corrisposto al personale;
con nota 24/04/2013 Prot. RUS/0025161, il Capo Dipartimento confermava di non poter corrispondere il Fondo unico di Presidenza anno 2013 al personale militare in posizione di comando, rimandando alle Amministrazioni di appartenenza ogni determinazione degli emolumenti economici spettanti.

I ricorrenti, non avendo percepito dall’1 gennaio 2013 l’indennità di cui al fondo unico in questione, diffidavano l’Amministrazione a provvedere al pagamento, anche ai sensi della normativa vigente (legge 24 Dicembre 2007, n.244 e legge 4 novembre 2010, n. 183) che pone a carico delle amministrazioni “utilizzatrici “ gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando.

In punto di diritto, i ricorrenti lamentano:

I) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma 3 dell’o.p.c.m. 3361/2004 (FUP), violazione e falsa applicazione del d.l. n. 4 del 28/01/2014 art. 3 comma 7 convertito dalla l. n. 50 del 28/03/2014 - violazione e falsa applicazione dell’art. 32, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400”; sostengono i ricorrenti che le disposizioni normative indicate (e violate) avrebbero una funzione essenzialmente perequativa onde scongiurare l'ipotesi che in capo ai dipendenti comandati venga a determinarsi la percezione di un trattamento retributivo complessivamente inferiore a quello dei dipendenti di ruolo della Presidenza in corrispondente posizione organico-retributiva; né tale sperequazione sarebbe giustificabile dal pagamento delle indennità del Fondo di efficienza per i servizi istituzionali (FESI, emolumento che sarebbe, peraltro, di gran lunga inferiore al FUP) peraltro spettante al personale militare in servizio presso la Polizia di Stato e presso le Forze armate e non al personale in posizione di comando.

II) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, co. 63, della L. 537/1993, dell’art. 3 Cost., della legge 4 novembre 2010, n. 183- Erronea valutazione e/o travisamento della situazione di fatto - disparità di trattamento, ingiustizia manifesta ed insufficienza motivatoria”; il divieto, ex art. 3, co. 63, della L. 537/1993, per tutti i pubblici dipendenti in posizione di comando o fuori ruolo di cumulare compensi o indennità corrisposti dall’Amministrazione di appartenenza è limitato ai trattamenti “analoghi” e, quindi, ai trattamenti economici aventi la medesima funzione, ipotesi questa che non sarebbe ravvisabile nella fattispecie;
gli istanti precisano che, nonostante siano in posizione di comando e quindi utilizzati Dipartimento della Protezione Civile, percepiscono una indennità accessoria (FESI) notevolmente più bassa , rispetto all’indennità FUP, percepita dagli stessi fino al 31/12/2012. Ciò sia in violazione della legge 24 Dicembre 2007, n.244 e della legge 4 novembre 2010, n. 183 sia in violazione dell’art. 3 Cost. per disparità di trattamento tra personale in situazioni uguali, tenuto conto che i ricorrenti sono collocati nel Dipartimento protezione civile nell’ambito del personale: deputato a garantire le attività afferenti l’allertamento del DPC, nei turni di “reperibilità” per l’attivazione delle funzioni di “Sistema”;
impiegato sul territorio nazionale per il coordinamento delle situazioni emergenziali;
impiegato per il monitoraggio delle evoluzioni degli scenari emergenziali e per il coordinamento dei flussi di comunicazione;
impiegato presso la sede operativa del DPC .

2.- Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso la Presidenza del Consiglio dei ministri, depositando memoria di stile.

3.- Alla pubblica udienza del 25 gennaio 2022 la causa è stata riservata per la decisione.

4.- Il giudizio ha ad oggetto l’accertamento del diritto dei ricorrenti- tutti appartenenti al personale di polizia e delle forze armate in posizione di comando presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri- alla corresponsione degli emolumenti del Fondo unico di presidenza, pagati sino al 31 dicembre 2012 e non più erogati dall’1 gennaio 2013 per effetto delle note impugnate.

5.- Occorre preliminarmente effettuare una ricognizione delle fonti normative che regolano l’erogazione dell’indennità di cui al Fondo unico di Presidenza.

L’art. 6, comma 3, dell’ O.P.C.M. 08/07/2004, n. 3361, al dichiarato fine di garantire e migliorare l'efficienza dei servizi istituzionali del Dipartimento della protezione civile autorizza “ l'estensione del fondo unico di Presidenza anche al personale militare di prestito in servizio presso il predetto Dipartimento, con oneri a carico del Fondo della protezione civile ed in deroga agli articoli 82 e 83 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 2002 - 2005 sottoscritto il 17 maggio 2004”.

L'art. 3, comma 7, D.L. 28 gennaio 2014, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, sempre al fine di “ garantire le attività afferenti l'allertamento, il monitoraggio ed il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché al fine di assicurare l'adempimento degli impegni di cui al presente articolo ” recante disposizioni urgenti in relazione ad eventi alluvionali ed atmosferici che hanno colpito il Veneto nel 2014, consente, “ nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque fino al 2015, il riconoscimento, per il triennio 2013-2015, al personale non dirigenziale, anche delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, impiegato nell'ambito dei Presidi operativi del Dipartimento della protezione civile …. delle integrazioni al trattamento economico accessorio previste…dall'articolo 6, comma 3, dell'O.P.C.M. n. 3361/2004”.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato l’indennità del FUP spetta anche a coloro che, come i ricorrenti, appartengono al personale militare e delle forze di polizie comandato presso Dipartimento protezione civile.

Né può eccepirsi che i ricorrenti percepiscono gli emolumenti derivanti dalla mera presenza in servizio, in quanto questi ultimi hanno diverso fondamento normativo.

Inoltre, la tesi dell’Amministrazione resistente- argomentata nella relazione versata in atti- è che i compensi ricompresi nel FUP derivanti dall’

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