TAR Palermo, sez. I, decreto presidenziale 2017-03-30, n. 201700516

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, decreto presidenziale 2017-03-30, n. 201700516
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201700516
Data del deposito : 30 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/03/2017

N. 02121/2014 REG.RIC.

N. 00516/2017 REG.PROV.PRES.

N. 02121/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

su istanza di liquidazione compenso al commissario ad acta
nel ricorso numero di registro generale 2121 del 2014, proposto da: M A e C.ti, rappresentati e difesi dall'avvocato Giovanni Mole', con domicilio eletto presso lo studio Fabrizio Giambona in Palermo, Piazzale Ungheria 73;

contro

Consorzio di Bonifica 9 di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M N, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Lulli 2
Cons. Bonifica 2;

per l’esecuzione

della sentenza n. 484/12 resa tra le parti dal Tribunale delle Acque Pubbliche per la Sicilia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la sentenza n. 1182 del 20.05.2015 di questa Sezione, con la quale è stato accolto il ricorso in epigrafe, è stato dichiarato l'obbligo del Consorzio di Bonifica 9 di Catania di eseguire il giudicato di cui alla sentenza n. 484/12 resa tra le parti dal Tribunale delle Acque Pubbliche per la Sicilia ed è stato nominato, per il caso di inadempienza, il Commissario ad acta, nella persona del Prefetto p.t. della provincia di Catania, con facoltà di delega ad un funzionario della medesimo ufficio, con il compito di provvedere in via sostitutiva nel termine all’uopo assegnato;

Vista l’ordinanza collegiale n. 117/2016 di proroga del termine suddetto;

Vista la documentata istanza depositata in atti il 29.01.2016, integrata il 14.04.2016 ed il 10.01.2017, con la quale il Dott. Gioacchino Albano, n.q. di funzionario delegato dal Prefetto di Catania, evidenzia i tempi ed i modi dell'avvenuta integrale esecuzione del giudicato e chiede, la liquidazione del compenso per l'attività svolta;

Considerato, in fatto, che il Commissario attesta l’avvenuta integrale esecuzione del giudicato in argomento, e produce altresì, a quietanza delle pretese di parte, copia di apposita dichiarazione rilasciata dal delegato dei ricorrenti Sig.ra Majorana Luigia Maria;

Considerato, in rito, che l’art. 57 D.P.R. n. 115/2002 (recante il “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia ”) così dispone: “ Al commissario ad acta si applica la disciplina degli ausiliari del magistrato, per l'onorario, le indennità e spese di viaggio e per le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico ”;

- che, pertanto, ai fini del procedimento di liquidazione del compenso al commissario ad acta sussiste una espressa assimilazione normativa della posizione di quest'ultimo agli altri “ ausiliari del giudice ” di cui all’art. 83 stesso D.P.R. n. 115;

Considerato, d’altro canto, che l’art. 66, comma 4, del cod. proc. amm. (approvato con D.Lgs. n. 104/2010) prevede che “ il presidente liquida con decreto il compenso complessivamente spettante al verificatore … .”, e che il successivo art. 67, comma 5, estende tale previsione alla liquidazione del “ compenso complessivamente spettante al consulente d’ufficio ”;

- che comunque nessuna disposizione è espressamente dettata per l’ipotesi della liquidazione del compenso spettante al commissario ad acta nominato in sede di giudizio di ottemperanza;

- che, cionondimeno, le citate disposizioni ex artt. 66, comma 4, e 67, comma 5, del cod. proc. amm., debbano applicarsi analogicamente anche alla liquidazione del compenso del commissario ad acta, avuto riguardo, sia al citato art. 57 D.P.R. n. 115/2002, sia alla identità della fattispecie ed alla “ eadem ratio ”, sostanziale e processuale;

Ritenuto pertanto che, una volta definito il ricorso in epigrafe e cessata ogni relativa pendenza, l’istanza di liquidazione del compenso depositata nel presente giudizio dal Commissario ad acta non possa che essere esitata mediante decreto monocratico presidenziale;

Ritenuto, in punto di merito, che, in relazione ai conteggi di cui alla notula-spese versata in atti ed al concreto impegno richiesto dall'incarico di che trattasi e delle modalità dell'adempimento descritto nella istanza di cui sopra, appare congruo liquidare al Commissario instante il compenso lordo di complessivi Euro 3.000,00 (tremila\00);
fermo l’onere, in forza della ripetuta sentenza 1182/2015, di immediato pagamento a carico del Consorzio di Bonifica 9 di Catania rimasto inadempiente;


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