TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-08-05, n. 201901830

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2019-08-05, n. 201901830
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201901830
Data del deposito : 5 agosto 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/08/2019

N. 01830/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00889/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL P I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

S

sul ricorso numero di registro generale 889 del 2014, proposto da
G A G L, rappresentato e difeso dall'avvocato C D, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, corso di Porta Vittoria, 54

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, Elisabetta D'Auria, S P, M D T, A M M, con domicilio in Milano, via della Guastalla, 6

per l'annullamento

del provvedimento di cancellazione della domanda di partecipazione n. 102841 dalla graduatoria valida per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, ai sensi dell'art. 13 del R.R. n. 1/2004, a seguito dell'attività di controllo e verifica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Milano;

Visti gli artt. 34, co. 5, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 giugno 2019 il Pres. Domenico Giordano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato che, con decreto in data 18 aprile 2016, il Comune di Milano ha assegnato al nucleo familiare del ricorrente un alloggio ERP;

considerato che alla pubblica udienza la parte ricorrente, senza opposizione della resistente, ha chiesto una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere;

ritenuto che si è pertanto determinata una causa di estinzione del giudizio, della quale occorre dare atto;

ritenuto che le spese possono compensarsi tra le parti, tenuto conto che il requisito di cui all’art. 27 L.R. n. 189/2002, in origine assente, è stato acquisito dal ricorrente in epoca successiva all’adozione dell’originario diniego di assegnazione;

con separato provvedimento si provvederà alla liquidazione delle spese in favore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato;

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