TAR Milano, sez. III, sentenza 2012-12-29, n. 201203280
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N. 03280/2012 REG.PROV.COLL.
N. 02069/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2069 del 2006, proposto da:
P M, rappresentato e difeso dall'avv. P M, con domicilio eletto presso P M in Milano via Manara n. 15;
contro
Ministero della difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, presso i cui Uffici domicilia in Milano, Via Freguglia n. 1;
per l'annullamento
del provvedimento del 3° Reggimento Bersaglieri prot. n. 2479 del 5 maggio 2006, con il quale l’amministrazione ha negato al ricorrente la corresponsione dell’assegno personale di riordino previsto dall’art. 34 bis del d.l.vo 1995 n. 196;
nonché per l’accertamento
del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’assegno personale di riordino previsto dall’art. 34 bis del d.l.vo 1995 n. 196;
nonché per la condanna
dell’amministrazione alla corresponsione di tutte le somme non percepite a titolo di assegno personale di riordino, a decorrere dal giorno della maturazione del diritto, oltre agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2012 il dott. F F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente chiede l’annullamento degli atti indicati in epigrafe nonché l’accertamento in suo favore del diritto alla percezione dell’assegno personale di riordino previsto dall’art. 34 bis del d.l.vo 1995 n 196, con conseguente condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione monetaria.
Si è costituito in giudizio il Ministero resistente, eccependo l’infondatezza delle impugnazioni proposte e chiedendone il rigetto.
All’udienza del 21 dicembre 2012 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
L’esame delle domande proposte richiede la ricostruzione del quadro normativo di riferimento.
Il d.l.vo 12 maggio 1995, n. 196 detta disposizioni per l’attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.
L’art. 34 bis del d.l.vo n. 196 – introdotto dall'art. 19, del d.l.vo 28 febbraio 2001, n. 82 e poi abrogato dal d.l.vo 15 marzo 2010, n. 66, ma vigente al tempo cui si riferiscono i fatti posti a fondamento della domanda – introduce l’assegno personale di riordino, prevedendo che “1. Ai sottufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2000, inquadrati nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, a decorrere dal 15 marzo 2001, è attribuito un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello: a) del primo maresciallo, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti;b) del maresciallo capo e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;c) del maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo e gradi corrispondenti”.
Il secondo comma della disposizione precisa che “l'assegno di cui al presente articolo è cumulabile con gli emolumenti previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater da attribuirsi in deroga ai limiti temporali rispettivamente di un anno e tre anni e sei mesi, e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore o dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'articolo 31-sexies”.
L’assegno personale di riordino è uno strumento introdotto nel quadro della riorganizzazione della struttura degli apparati militari, attraverso l’istituzione dei ruoli dei marescialli, dei sergenti e della truppa in servizio permanente, con progressiva eliminazione delle differenze giuridiche ed economiche esistenti tra gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e i militari delle Forze Armate.
In particolare, il legislatore ha voluto compensare le differenze retributive esistenti tra militari delle Forze armate e dei Carabinieri, inquadrati in gradi corrispondenti, ma con diversa retribuzione;tale operazione si è sviluppata attribuendo ai militari appartenenti al ruolo dei marescialli un assegno pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello spettante al grado immediatamente superiore, con la previsione del riassorbimento dell’assegno medesimo al momento della promozione al grado superiore, con conseguente percezione dello specifico trattamento stipendiale previsto proprio per tale grado.
L’attribuzione dell’assegno è legata a condizioni tassative, precisamente individuate dall’art. 34 bis.
Difatti, dall’analisi della norma emerge che: 1) per ottenere l’assegno occorre essere inquadrati nel ruolo dei marescialli alla data del 31 dicembre 2000;2) l’assegno matura dal 15 marzo 2001 in favore del militare che si trova nella condizione sub 1;3) l’assegno, che pure è cumulabile con alcuni specifici emolumenti ed in particolare con quelli previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater del medesimo d.l.vo n. 196 (legati alla valutazione caratteristica del militare), viene comunque riassorbito all'atto della promozione al grado superiore.
Per ottenere l’attribuzione dell’assegno, tutte le condizioni ora viste devono verificarsi secondo i tempi previsti dalla norma.
In particolare, la norma cristallizza al 31.12.2000 la data cui fare riferimento per verificare se il grado rivestito comporti la maturazione del diritto all’assegno, la cui corresponsione spetta però solo dal 15.03.2011, senza alcuna efficacia retroattiva e fermo restando che la corresponsione non spetta qualora, dopo il 31.12.2000, il militare sia stato promosso ad un grado superiore, perché ciò determina il diritto al trattamento economico proprio di questo nuovo grado, con assorbimento dell’assegno.
In altre parole, l’erogazione dell’assegno presuppone che tra il 31.12.2000 e il 15.03.2001 - data dalla quale può maturare il beneficio - il militare non sia stato promosso al grado superiore, perché la promozione al grado superiore rispetto a quello rivestito alla data del 31.12.2000 comporta l’attribuzione dello stipendio del grado superiore, con conseguente naturale eliminazione della differenza retributiva che l’assegno è diretto a colmare.
Del pari, se dopo avere percepito l’assegno, in ragione del grado concretamente rivestito alla data del 31.12.2000, un militare consegua la promozione ad un grado superiore, l’assegno non deve più essere erogato, perché rimane assorbito nel trattamento economico del grado superiore.
Vale precisare che, se per effetto della promozione ad un grado superiore con efficacia giuridica retroattiva, il militare si trova a rivestire il nuovo grado sin da epoca anteriore al 31.12.2000, egli non matura il diritto a percepire nuovamente l’indennità per il grado acquisito ex tunc.
Difatti, tale soluzione condurrebbe ad una duplicazione della percezione dell’assegno, incompatibile con la ratio dell’istituto, che è quella di superare differenze retributive effettive, che non sono configurabili per effetto di nomine retroattive, perché comunque la promozione comporta la percezione di una retribuzione maggiorata, che colma di per sé la differenza retributiva alla cui eliminazione tende l’assegno in esame.
In questo senso la norma dell’art. 34 bis prevede espressamente che “all’atto della promozione al grado superiore” l’assegno viene assorbito e ciò significa che l’assegno può spettare una sola volta, nel senso che non può essere nuovamente erogato, neppure se la nomina al grado superiore, che ne ha determinato l’assorbimento, opera ex tunc, perché altrimenti la differenza retributiva già recuperata con la promozione sarebbe attribuita una seconda volta mediante l’assegno, che, però, non troverebbe ragione in una differenza retributiva reale, perché già colmata con la promozione e la percezione del conseguente trattamento economico.
Nel caso concreto, il ricorrente, inquadrato con il grado di Maresciallo Ordinario alla data del 31.12.2000, ha percepito l’assegno con decorrenza dal 15.03.2001 e sino alla corresponsione del trattamento economico corrispondente al grado superiore di Maresciallo Capo cui è stato successivamente promosso.
Il ricorrente sostiene che, siccome la nuova nomina è stata disposta con effetto retroattivo ed in particolare con decorrenza anteriore alla data del 31.12.2000, in applicazione della disciplina posta dall’art. 1 bis della legge 2004 n. 186, allora si deve ritenere che il grado rivestito a tale data fosse quello di Maresciallo Capo, sicché con decorrenza dal 15.03.2001 gli spetterebbe l’assegno di riordino anche in dipendenza del grado di Maresciallo Capo e sino alla nomina al grado ulteriormente superiore.
La tesi non può essere condivisa.
Invero, nel caso di specie si è verificata proprio la situazione che, in base all’art. 34 bis, provoca il riassorbimento dell’assegno nel trattamento stipendiale, ossia la promozione al grado superiore.
Né la pretesa può essere riconosciuta valorizzando la circostanza che la promozione al grado superiore è stata disposta ex tunc, con una decorrenza anteriore alla data del 31.12.2000.
Si è già evidenziato come in tale caso è proprio la ratio sottesa all’istituzione dell’assegno di riordino che ne esclude l’erogabilità.
Invero, diversamente opinando si verificherebbe una duplicazione nell’attribuzione dell’assegno, non diretta a colmare una differenza retributiva effettiva e, pertanto, non coerente con la ratio dell’istituto, atteso che la promozione comporta la percezione di una retribuzione superiore, che di per sé elimina il divario stipendiale alla cui copertura è rivolto l’assegno.
A ben vedere, tale soluzione trova conferma nel dato letterale dell’art. 1 bis del d.l. 2004 n. 136, convertito in legge dall’art. 1 della legge 2004 n. 186, invocato invece dal ricorrente a sostegno della tesi della spettanza dell’assegno in ragione della retroattività della promozione a Maresciallo Capo.
L’art. 1 bis del d.l. 2004 n. 136 disciplina il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri.
La norma trova espressamente applicazione nei confronti del personale militare in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, inquadrato nei ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e stabilisce, al comma 2 che il personale ora indicato è inquadrato, “in ordine di ruolo, nei gradi e con le decorrenze, ai soli effetti giuridici, di cui alle tabelle A, B, C, D, E, F e G allegate al presente decreto”.
La norma, quindi, non si limita a prevedere l’effettuazione di nuovi inquadramenti, ma dispone che tali nuovi inquadramenti – cui va ricondotta la promozione del ricorrente al grado di Maresciallo Capo - retroagiscano “ai soli effetti giuridici” secondo le date indicate nelle tabelle allegate al decreto legislativo.
La retroattività è espressamente riferita ai soli aspetti giuridici e non a quelli economici;del resto, il successivo comma 16 dell’art. 1 bis dispone che “il trattamento economico spettante per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 2003”, ossia secondo una tempistica che non segue la retrodatazione degli effetti giuridici della promozione.
Ne consegue che - ferme restando le considerazioni già svolte analizzando la disciplina posta dall’art. 34 bis del d.l.vo n. 196 - neppure la valorizzazione dell’art. 1 bis del d.l. 2004 n. 136 consente di attribuire al ricorrente l’assegno preteso, perché comunque l’effetto retroattivo riguarda i soli profili giuridici e non quelli economici della promozione.
Insomma, anche soffermandosi solo sul contenuto dell’art. 1 bis del d.l. 2004 n. 136, la circostanza che il ricorrente sia stato promosso Maresciallo Capo con decorrenza retroattiva anteriore alla data del 31.12.2000, non vale a fargli conseguire l’assegno di riordino in relazione a questa qualifica, perché la retrodatazione è espressamente prevista ai soli effetti giuridici, sicché resta irrilevante ai fine della determinazione dei presupposti per il particolare trattamento economico costituito dall’assegno di riordino.
Ne deriva l’infondatezza del ricorso in esame, che, pertanto, deve essere respinto.
La peculiarità del complessivo quadro normativo di riferimento consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.