TAR Torino, sez. I, sentenza 2009-06-29, n. 200901902

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2009-06-29, n. 200901902
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 200901902
Data del deposito : 29 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01240/2007 REG.RIC.

N. 01902/2009 REG.SEN.

N. 01240/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1240 del 2007, proposto da:
P M, rappresentato e difeso dagli avv.ti D B, A N, con domicilio eletto presso l’avv.to Teresio Bosco in Torino, via Susa, 40;

contro

Amministrazione dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
M.P.I. - Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in persona del Direttore Generale pro tempore, M.P.I. - U.S.R. Per il Piemonte -Commissione Esaminatrice, non costituiti;

nei confronti di

Orazio Cavallaro, Maria Teresa Annovazzi, non costituiti;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

della graduatoria generale di merito, settore formativo scuola secondaria di secondo grado, del corso-concorso riservato selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici di cui al d.m. 3.10.06, pubblicata con ddg. 13.07.07 prot. n. 7032/P/C6A, nella parte in cui esclude il ricorrente prof. P M, con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi compreso il provvedimento con il quale la commissione esaminatrice assegna alle prove d'esame del ricorrente un voto finale pari a 36/60 e la nota M.P.I. prot. A00

DGPER

11481/Uff.II dell’1.06.07, richiamata nella comunicazione del Presidente alla commissione.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18/06/2009 la dott.ssa P Mnetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Parte ricorrente impugna gli atti in epigrafe deducendo di avere ricoperto per 8 anni la funzione di preside incaricato stipulando, anche per l’anno scolastico 2007/2008, un contratto avente ad oggetto l’incarico di presidenza presso l’Istituto Comprensivo “Belfanti” di Castelletto Ticino;
in virtù dei propri titoli ha partecipato al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici riservato a coloro che avevano ricoperto la funzione di preside incaricato per almeno un anno, indetto con D.M. 3.10.2006.

La procedura prevedeva un esame di ammissione, la valutazione dei titoli e un periodo di formazione seguito da un esame finale.

Il ricorrente sosteneva il colloquio di ammissione e veniva ammesso con punteggio totale pari a 15/20 per il colloquio, oltre a positiva valutazione dei titoli. Seguito il percorso formativo veniva convocato per l’esame finale con comunicazione del 2.5.2007. L’esame consisteva in una prova scritta e una prova orale con valutazione espressa in sessantesimi in unico voto e votazione minima sufficiente pari a 42/60. In data 6.6.2007 si svolgeva la prova scritta;
la prova orale, prevista per l’11.7.2007, veniva rinviata al 12.7.2007 con comunicazione telefonica ricevuta qualche ora prima. Il ricorrente veniva valutato insufficiente sia per la prova scritta che per quella orale e complessivamente conseguiva il punteggio di 36/60, non sufficiente a superare l’esame.

Impugna pertanto parte ricorrente la graduatoria generale di merito nella parte in cui lo esclude lamentando la violazione degli artt. 12, 16 del d.m.

3.10.2006 e l’eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e violazione del principio di imparzialità e buon andamento, nonché la violazione della legge n. 241 del 1990 e del d.p.r.

9.5.1994 n. 487 per difetto di motivazione, violazione del principio di trasparenza, imparzialità e del diritto di difesa.

L’esame di ammissione prevedeva l’ammissione di un numero di candidati pari al 10% in più dei posti messi a concorso;
il corso formativo aveva durata di quattro mesi ed era finalizzato a incrementare le competenze di analisi del contesto della scuola;
al termine i candidati presentavano un progetto relativo ai profili dell’autonomia predisposto sulla base dell’esperienza di preside e svolgevano l’esame finale;
la prova scritta verteva sulle tematiche trattate e approfondite durante il periodo di formazione e la prova orale era volta a completare la valutazione di preparazione professionale del candidato attraverso a) la presentazione e discussione di un progetto relativo a profili dell’autonomia basato sull’esperienza personale del candidato, b) discussione di tre quesiti relativi alla gestione dell’organizzazione scolastica, analisi del contesto esterno della scuola e progettazione formativa oltre che temi di natura giuridica e finanziaria, c) accertamento della conoscenza della lingua inglese con prevalente riferimento alla pratica informatica ed all’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Ai sensi dell’art. 12 d.p.r. n. 487/1994 la Commissione esaminatrice, alla prima riunione, deve stabilire i criteri e le modalità di valutazione delle prove da formalizzare nei verbali al fine di assegnare i punteggi.

Lamenta il ricorrente che il colloquio orale, in violazione delle previsioni dell’art. 16 del bando di concorso veniva condotto prendendo come base iniziale la discussione dell’elaborato scritto, così come comunicato ai candidati con nota del presidente della Commissione datata 6.6.2007 il giorno dello svolgimento della prova scritta;
con ciò veniva modificata la previsione del bando che prescriveva che il colloquio orale avesse ad oggetto la discussione di un progetto elaborato dal candidato sulla base della sua pregressa esperienza di preside. La commissione si concentrava sulla discussione delle prove scritte (già valutate insufficienti), così penalizzando la discussione del progetto presentato dal ricorrente.

Ai sensi dell’art. 12 del bando, la data della prova orale avrebbe dovuto essere comunicata per iscritto ai candidati;
cono nota 2.5.2007 prot. 4151/P/C10c veniva comunicata al ricorrente come data del colloquio quella dell’11.7.2007;
solo tramite cellulare il medesimo riceva comunicazione che la prova si sarebbe svolta il giorno 12.7.2007.

Contesta inoltre l’inidoneità del complessivo voto di 36/60 espresso senza alcuna esternazione del percorso logico seguito dalla commissione per giungere all’assegnazione del voto;
la Commissione, in data 5.6.2007, elaborava un “modello di scheda per la rilevazione dei progetti e per la gestione dell’unica fase di valutazione della prova scritta e della prova orale” e predisponeva una “tabella per l’esame degli elaborati della prova scritta”. Contesta parte ricorrente che la tabella d’esame della prova scritta manchi dell’illustrazione dei criteri logici adottati per valutare le capacità e competenze dei candidati;
contesta altresì che, scorrendo il suo elaborato scritto, non si rinvengano segni di correzione;
quanto alla scheda di valutazione della prova orale la stessa individuava i seguenti parametri: padronanza dei temi affrontati, competenza sui processi formativi;
competenza gestionale;
competenza relazionale;
competenza ad organizzare e coordinare da valutarsi con un’unica tabella. L’espressione di un’unica valutazione relativamente alle più voci di giudizio non consente nuovamente la ricostruzione dell’iter logico seguito dalla commissione. Contesta la non comprensibilità della complessiva votazione finale conseguita e la violazione dell’obbligo di motivazione.

Quanto ai tempi di correzione lamenta parte ricorrente che, dalla lettura dei verbali, può evincersi un tempo medio di correzione per candidato di non più di 11 minuti, comprensivo anche della formale acquisizione dei progetti redatti dai candidati. Tale tempo deve ritenersi ex se inidoneo ad una compiuta valutazione dell’elaborato.

Chiede pertanto annullarsi gli atti impugnati.

Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo il rigetto del ricorso con mero deposito di documentazione.

In sede di discussione la difesa erariale depositava attestazione da cui si evince che il ricorrente ha conseguito l’immissione nei ruoli dei dirigenti scolastici con decorrenza giuridica 1.9.2008;
la difesa di parte ricorrente evidenziava di avere tuttavia persistente interesse al ricorso in relazione alla diversa decorrenza dell’immissione in ruolo.

DIRITTO

Con la prima censura il ricorrente lamenta che, in violazione delle disposizioni di bando, l’oggetto della prova orale sarebbe stato illegittimamente modificato con nota del Ministero in data 1.6.2007 prot. A00

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