TAR Napoli, sez. V, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202401680

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, decreto cautelare 2024-09-07, n. 202401680
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202401680
Data del deposito : 7 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2024

N. 04080/2024 REG.RIC.

N. 01680/2024 REG.PROV.CAU.

N. 04080/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)


Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 4080 del 2024, proposto da
-OMISSIS- in proprio e n.q. di esercente la potestà sul minore, rappresentato e difeso dall'avvocato L A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Asl 104 - Caserta 1, non costituito in giudizio;

nei confronti

Cinetic Center di Indolfi Domenico &
C. S.a.s., non costituito in giudizio;

per l’annullamento, previa sospensiva e decreto inaudita altera parte:

1) del progetto ABA del Distretto sanitario n. 20 del 29/08/2024 con il quale sono state eliminate le ore ambulatoriali;

Atti presupposti;

2) della delibera n. 1128 del 21/06/2023 nella parte in cui il trattamento ABA viene limitato solo ed esclusivamente nei contesti di vita e cioè alle sole terapie domiciliari e scolastiche

E per l’accertamento in sede di giurisdizione esclusiva: 1) del diritto della minore ad avere dal SSN tramite l’ASL di Caserta un trattamento riabilitativo ABA come previsto dalle Linee Guida 21 dell’ISS con ore di terapia anche ambulatoriali


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm. e notificata via PEC il 5.9.2024;

Considerato che l’interruzione del trattamento ABA già fruito è suscettibile di determinare un pregiudizio di estrema gravità e urgenza, stante la dedotta persistente necessità della presa in carico del minore in quanto tuttora affetto da disturbo dello spettro autistico;

Ritenuto che, nelle more della trattazione collegiale dell’istanza cautelare, tenuto conto della natura sensibile dell’interesse fatto valere dai ricorrenti, sembra misura idonea a tutelare la situazione azionata l’ordine, impartito alla ASL intimata, di continuare la somministrazione del trattamento in favore del minore secondo le modalità e le tempistiche già in precedenza fruite;


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