TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-12-13, n. 201036243

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2010-12-13, n. 201036243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201036243
Data del deposito : 13 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 17186/1993 REG.RIC.

N. 36243/2010 REG.SEN.

N. 17186/1993 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 17186 del 1993, proposto da:
C M ed altri, come da fogli allegati alla presente sentenza, tutti, rappresentati e difesi dagli avv. F M P e A T, con domicilio eletto presso l’avv. F M P in Roma, via Pasubio, 2

contro

Ministero delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la cui sede domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

REIEZIONE DELLA DOMANDA INTESA AD OTTENERE LA PROMOZIONE, ANCHE IN SOPRANNUMERO, ALLA QUALIFICA DI DIRETTORE DI DIVISIONE DEL RUOLO AD ESAURIMENTO AI SENSI DELL'ART.155, 5 COMMA L. 312/80.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Finanze;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2010 il dott. Salvatore Mezzacapo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Gli odierni ricorrenti, funzionari del Ministero delle finanze appartenenti alla ex carriera direttiva e rivestenti alla data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980 la qualifica di direttore di II classe, acquisita in data anteriore al 31 dicembre 1972, impugnano con il ricorso in esame i provvedimenti in data 10 agosto 1993 e successivi del Ministero delle finanze con i quali è respinta l’istanza dagli stessi prodotta intesa a conseguire la promozione, anche in soprannumero, alla qualifica di direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, ai sensi dell’art. 155 quinto comma della citata legge n. 312 del 1980. Chiedono, comunque, l’accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera nei sensi indicati ed al pagamento delle competenze arretrate, con interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo.

Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione affermando la infondatezza del proposto ricorso e concludendo perché lo stesso venga respinto.

Alla pubblica udienza del 24 novembre 2010 il ricorso viene ritenuto per la decisione in esito alla discussione orale.

Il ricorso è infondato e va, pertanto, respinto.

Gli interessati invocano la disposizione di cui all'art. 4, quarto comma, della predetta legge n. 312 del 1980, secondo cui il personale che, alla data di entrata in vigore della stessa legge, rivestiva la qualifica di direttore di sezione ed aveva maturato o aveva in corso di maturazione l' anzianità che nel precedente ordinamento avrebbe dato titolo all'ammissione allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di direttore aggiunto di divisione, era inquadrato o sarebbe stato inquadrato a mano a mano che avrebbe maturato detta anzianità nella qualifica anche in sovrannumero.

In base a tale disposizione sarebbe consentito, ad avviso dei ricorrenti, di applicare ulteriormente l'art. 155, ultimo comma, della l. n. 312 del 1980, a norma del quale la promozione alla qualifica di direttore di divisione o equiparata dei ruoli ad esaurimento , di cui al d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, era conferita anche in soprannumero agli impiegati delle carriere direttive che avevano conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della stessa legge e che, alla data del 31 dicembre 1972, rivestivano la qualifica di direttore di sezione o equiparata.

Si deve, peraltro, osservare che, con disposizione interpretativa, l'art. 1 del d. l. 28 gennaio 1986, n. 9, convertito dalla l. 24 marzo 1986, n. 78, ha stabilito che " l'espressione qualifica superiore usata dall'articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980,n. 312, per individuare la qualifica di inquadramento del personale ivi contemplato, deve intendersi esclusivamente come la qualifica funzionale istituita dall'articolo 2 della medesima legge, nella quale l'inquadramento può essere effettuato anche in soprannumero ".

Alla stregua di tale disposizione, la giurisprudenza è oramai consolidata nel ritenere che " è legittimo il provvedimento di esclusione dalla promozione a direttore di divisione del ruolo ad esaurimento nel Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 155, l. 11 luglio 1980, n. 132, del funzionario che abbia acquisito l'ottava qualifica funzionale, equiparata a quella di direttore aggiunto di divisione, in forza della legge n. 312 citata e non anteriormente " ( cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 dicembre 1996, n. 1267 e 30 giugno 1993, n. 656;
sez. VI, 8 ottobre 1988, n. 1096 ;
.sez. IV, 22 febbraio 2001 , n. 973;
Corte conti, sez. contr., 26 settembre 1991, n. 93 ). Pertanto, all'impiegato che all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 312 del 1980 rivestiva la qualifica dell'ex carriera direttiva (cioè direttore di seconda classe) ed aveva l'anzianità utile allo scrutinio per il conseguimento della qualifica di direttore aggiunto di prima classe, spetta l'ottava qualifica funzionale, quale "qualifica funzionale" superiore a quella di appartenenza (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 6 febbraio 1995 n. 51).

Ma, ad avviso dei ricorrenti, l’VIII qualifica funzionale, da essi conseguita dopo l’entrata in vigore della legge ma con decorrenza retroattiva , dovrebbe ritenersi equiparata alla qualifica di direttore aggiunto di divisione, il che darebbe loro titolo alla contestata promozione.

Al riguardo si deve osservare che l’art. 4, quarto comma, della legge n. 312 del 1980, prevedendo l’inquadramento, anche in soprannumero, nella qualifica superiore , non ha inteso operare una retroattiva ricostruzione di carriera a favore delle categorie di personale ivi indicate in forza di una presunta ultrattività dell’assetto previgente;
esso si è limitato invece ad attribuire un beneficio ex nunc - con riferimento alle nuove qualifiche contestualmente istituite - a coloro che nel precedente ordinamento non avevano conseguito la promozione, pur avendo maturato l’anzianità necessaria per l’ammissione al relativo scrutinio (cfr. T.A.R. Milano, 21 gennaio 1994 n. 54;
14 maggio 1993 n. 432;
T.A.R. Salerno 16 maggio 1990 n. 167).

Sicché la qualifica superiore , cui si riferisce la disposizione in esame, non può essere che quella

prevista dal nuovo ordinamento, vale a dire l’ottava qualifica funzionale, e non invece la qualifica di direttore aggiunto di divisione, contemplata dall’ordinamento soppresso.

A tale stregua difetta il presupposto richiesto dal citato art. 155, ultimo comma, per la promozione a direttore di divisione del ruolo ad esaurimento, non avendo mai i ricorrenti conseguito la qualifica di direttore aggiunto di divisione.

L’assunta equiparazione a tal fine tra vecchie e nuove qualifiche non è proponibile.

Laddove il legislatore parla di qualifiche equiparate , si riferisce a qualifiche appartenenti allo stesso ordinamento. Nel raffronto invece tra regimi diversi, che si succedono, il rapporto tra le qualifiche

rispettive è posto in termini di corrispondenza , non di equiparazione (cfr., testualmente, art. 4

legge n. 312, primo comma, primo periodo).

Così, la qualifica di direttore aggiunto di divisione può dirsi corrispondente all’VIII qualifica

funzionale ai fini del primo inquadramento (art. 4), ma non può ritenersi ad essa equiparata ai fini

del diverso beneficio previsto dall’art. 155 ultimo comma, per il quale sono equiparate solo le

qualifiche che nello stesso ordinamento (quello pregresso) erano tra loro equivalenti.

Dall’intero corpus normativo della legge n. 312 risulta infatti evidente che tale equiparazione si

riferisce, nel passaggio ad un assetto del personale totalmente rinnovato, non ad un piano funzionale

- di esercizio cioè di funzioni tra loro parificabili - ma a qualifiche o gradi che nel vecchio ordinamento erano normativamente parificati (cfr. Corte dei conti, Sez. contr. Stato, 26 settembre 1991 n. 93).

L’art. 155 è in realtà norma di chiusura, che nel momento di transizione dal previgente al nuovo

ordinamento, improntato a criteri del tutto diversi, si preoccupa di salvaguardare talune posizioni

giuridiche soggettive.

Nella previsione del quinto comma le posizioni salvaguardate sono quelle dei direttori di sezione che all’entrata in vigore della legge n. 312 avevano già superato il vaglio cui il pregresso ordinamento subordinava l’avanzamento in carriera, secondo le modalità governate - all’epoca - dall’art. 54 del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748 (turno di anzianità senza demerito a giudizio del Consiglio di amministrazione ovvero scrutinio per merito comparativo, ferma l’anzianità quinquennale minima nella qualifica).

Tale posizione non è assimilabile a quella di chi, come i ricorrenti, al sopraggiungere del nuovo

ordinamento aveva maturato (o stava maturando) l’anzianità necessaria per accedere allo scrutinio,

ma non aveva ancora conseguito la promozione.

Le considerazioni suesposte, oltre a disattendere il primo motivo di ricorso, palesano

l’infondatezza della questione di costituzionalità dedotta con il secondo motivo.

Va ribadito che l’art. 1 primo comma del D.L. 28 gennaio 1986 n. 9, convertito nella L. 24 marzo

1986 n. 78, dispone che l’espressione qualifica superiore usata nell’art. 4 quarto comma, della

legge n. 312 del 1980 deve intendersi riferita alla qualifica funzionale di cui al precedente art. 2.

La disposizione, che lo stesso legislatore ha qualificato come interpretativa, risponde ad una

esigenza chiarificatrice, proponendosi di evitare che sull’ambiguità letterale di una proposizione

normativa (la qualifica superiore ) potessero innestarsi pretese e rivendicazioni del tutto

ingiustificate, ed estranee alla logica dei nuovi inquadramenti.

Essa invero, come già rilevato in giurisprudenza (Cons. Stato, IV Sez., 25 settembre 1992 n. 811), non ha affatto pregiudicato il diritto dei ricorrenti ad essere inquadrati in una qualifica superiore a quella di provenienza, ma ha solo vanificato il tentativo di ottenere un doppio passaggio di qualifica, che era un risultato non voluto dal legislatore del 1980 perché si sarebbe tradotto in un beneficio privo di giustificazioni dal punto di vista sia logico che giuridico. (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. III, 24 novembre 1994 , n. 771).

I ricorrenti, in particolare, assumono come termini di comparazione gli artt. 157 della legge n. 312

del 1980 e l’art. 15 del D.P.R. 22 dicembre 1980 n. 873.

L’art. 157 della legge n. 312 del 1980 estendeva ai funzionari delle carriere direttive delle aziende

dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni il beneficio di cui al precedente art.

155, ultimo comma, nella ricorrenza delle medesime condizioni (conseguimento della qualifica di

direttore aggiunto di divisione o equiparata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge e

possesso della qualifica di direttore di sezione o equiparata al 31 dicembre 1972).

L’art. 15 del D.P.R. n. 873 del 1980 venne poi a chiarire che con l’espressione direttore di divisione o equiparata , contenuta nel menzionato art. 157, doveva intendersi il personale della carriera direttiva che avesse conseguito l’inquadramento nella VIII categoria professionale, ai sensi degli artt. 29 e 34 della L. 3 aprile 1979 n. 101 (sul riordinamento del personale delle aziende), anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 312 del 1980.

I ricorrenti, muovendo dal presupposto che questa norma interpretativa confermi l’equiparazione tra

la qualifica di direttore aggiunto di divisione e l’VIII qualifica funzionale, sulla quale essi fondano la propria pretesa, denunciano l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 primo comma della legge n. 78 del 1986 perché, negando quella equiparazione, avrebbe introdotto una disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di personale statale.

L’eccezione è manifestamente infondata, perché pone a raffronto situazioni fattuali e fattispecie

normative che non sono affatto omogenee.

Le norme interpretative agiscono infatti diversamente in ragione del diverso ambito di applicazione e della diversa ratio delle norme interpretate.

L’art. 1 della legge n. 78 del 1986 incide sull’art. 4, quarto comma, della legge n. 312 del 1980, che

già conferiva ai direttori di sezione il beneficio dell’inquadramento superiore a quello spettante in

ragione della mera qualifica di provenienza, e preclude a questi ultimi un cumulo di benefici ingiustificato.

L’art. 15 della legge n. 873 del 1980 incide sull’art. 157 della legge n. 312 del 1980, che come

l’omologo art. 155 conferiva il beneficio della promozione alla qualifica di direttore di divisione R.E. al personale direttivo delle aziende che aveva già conseguito la promozione a direttore aggiunto di divisione secondo il regime previgente.

V’è dunque parità di trattamento fra il personale direttivo statale e quello delle aziende inquadrato

all’ottavo livello funzionale, o perché già in possesso della qualifica di direttore aggiunto di divisione (art. 4, primo comma, 7 capoverso, legge n. 312 del 1980;
art. 29 n. 8 L. 3 aprile 1979 n. 101), o perché sottoposto comunque ad un previo giudizio di meritevolezza al compimento della richiesta anzianità (come previsto dall’art. 34 per il personale delle aziende).

Diversa è invece la situazione dei ricorrenti, inquadrati a tale livello senza alcun vaglio preventivo, in ragione della mera anzianità maturata nella qualifica di provenienza.

Nessun raffronto può essere istituito infine con l’art. 15 della L. 9 marzo 1989 n. 88, che attribuisce a talune qualifiche della ex carriera direttiva del personale parastatale il trattamento giuridico ed economico dei direttori di divisione.

Trattasi di estensione di trattamento espressamente disposta ad personam, e per giunta con riferimento a qualifiche proprie di un settore (parastato) governato da un ordinamento autonomo;
il

che rende la norma insuscettibile di essere assunta come tertium comparationis nella delibazione del

fumus di fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata con il secondo motivo (cfr. Corte cost. n. 11 del 1992;
n. 216 del 1993).

Per le ragioni suesposte il ricorso deve essere respinto.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

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