TAR Lecce, sez. II, sentenza 2019-05-21, n. 201900800
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 21/05/2019
N. 00800/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00109/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 109 del 2019, proposto da
G M, rappresentato e difeso dall'Avv. A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici in Lecce, Via Rubichi, è per legge domiciliato;
per l'annullamento
per l'accesso
agli atti e documenti presenti nel fascicolo in possesso dell' Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto originanti la notifica di verbale unico di accertamento e notificazione (prot. N. 25910 del 5/12/2018) avente ad oggetto la contestazione di illecito amministrativo di cui agli art. 39, comma 1, DL 112/2008 e ssmmii e art. 3, comma 3, DL 12/2002;
nonché per l'annullamento
del silenzio - rigetto formatosi in data 18 gennaio 2019 sulla domanda di accesso presentata in data 19 dicembre 2018;
nonché per l'annullamento
del provvedimento di differimento comunicato a mezzo pec in data 21 gennaio 2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Taranto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 la dott.ssa K P e uditi per le parti i difensori Avv. Capobianco per il ricorrente e Avv. dello Stato Matteo per la p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Marco G è titolare della ditta individuale Edil GM di Marco G e, in tale qualità, in data 5 dicembre 2018 gli veniva notificato dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Taranto il “ Verbale unico di accertamento e notificazione ” Prot. 85910 del 5 dicembre 2018. Con il suddetto atto si contestava al G: 1) la violazione dell’art. 39 comma I D.L. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 – Istituzione e tenuta del LUL;2) la Violazione dell’art. 3 comma 3 D.L. 12/2002 convertito in Legge 73/2002 come sostituito dall’art. 22 comma 1 D. Lgs. 14.9.2015 n. 151 – Misure di contrasto del lavoro sommerso e irregolare fino a 30 giornate senza mantenimento in servizio.
2. Con pec del proprio legale ricevuta dall’Ispettorato il 19 dicembre 2018 il G richiedeva, ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, “ copia conforme all’originale di tutti gli atti, nessuno escluso, alla data odierna presenti nel fascicolo in possesso dell’ufficio procedente e riguardanti la contestazione mossa al sig. G ”, motivando la propria richiesta con l’intenzione di “ esercitare il connesso diritto di difesa ”.
3. In data 18 gennaio 2019 scadeva il termine per il perfezionamento del silenzio rigetto di cui all’art. 25 L. 241/1990, senza che l’amministrazione si pronunciasse.
In seguito, con nota Prot. 1226 del 21 gennaio 2019 l’Amministrazione rispondeva alla domanda di accesso rispondendo che: “ l’accesso è differito alla definizione degli accertamenti, attesa la necessità di assicurare una temporanea tutela dell’interesse pubblico ”.
4. Avverso il silenzio rigetto e il suddetto provvedimento di differimento Marco G proponeva ricorso, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1) “ Violazione degli artt. 1, 2, 3, 22 commi 1, lett. b) e 6, e 24, comma 7, e 25, comma 2, della L. n. 241/1990. Violazione dell’art. 9 del DPR 184/2006. Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione. Violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa. Assente e/o apparente motivazione;motivazione apodittica. Eccesso di potere per difetto d’istruttoria ”, con il quale deduceva la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 per il diritto di accesso e la non ricorrenza delle condizioni di differimento dello stesso. Chiedeva inoltre l’accertamento della situazione giuridica soggettiva azionata in giudizio e la condanna della p.a. all’ostensione dei documenti richiesti.
L’Ispettorato del Lavoro si costituiva in giudizio con il ministero dell’Avvocatura dello Stato.
Alla camera di consiglio del 16 aprile 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.
5. Il ricorso va parzialmente accolto, nei limiti e per le ragioni che seguono.
5.1. Sussiste, nella fattispecie oggetto di causa, il diritto di accesso di Marco G con riferimento alla documentazione oggetto della richiesta del 19 dicembre 2018 (salvo quanto si dirà al successivo punto 5.2), afferente all’accertamento posto in essere nei di lui confronti dall’ispettorato del Lavoro. La giurisprudenza ha infatti sancito, in termini costanti e condivisi dal Collegio, che se possono esservi dubbi in ordine alla conoscibilità dei dati dei soggetti che abbiano posto in essere, nei confronti dell’imprenditore, eventuali segnalazioni o esposti idonei ad innescare l’accertamento lavoristico, non può invece essere revocata in dubbio la piena accessibilità dei documenti in virtù dei quali l’ente ispettivo abbia irrogato le sanzioni. Detta conoscenza è infatti essenziale per il datore di lavoro ai fini dell’esercizio del proprio diritto di difesa giurisdizionale, costituzionalmente garantito (si veda in tal senso: TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 7 novembre 2011 n. 2641).
5.2. Nel caso di specie, il diritto di accesso, pur implicitamente riconosciuto dalla p.a., era oggetto di apposito provvedimento di differimento.
L’esercizio del potere di differimento dell’accesso da parte della p.a. è disciplinato dalle seguenti disposizioni normative: art. 24 comma 4 L. 241/1990: “ L’accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento ”;art. 25 comma 3 L. 241/1990: “ Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’art. 24 e debbono essere motivati ”;art. 9 D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184: “ 1. Il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.