TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-01-26, n. 202400077

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-01-26, n. 202400077
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202400077
Data del deposito : 26 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/01/2024

N. 00077/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00002/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2 del 2019, proposto da
-Ricorrente-, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Cavicchioli, Monica Bassetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato Marco Cavicchioli in Biella, via Repubblica 43;



contro

Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro-tempore rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via Arsenale, 21;



per l'annullamento

del decreto n. -OMISSIS- di revoca del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, emesso dalla Questura di Biella in data 07.08.2018 notificato in data 11.10.2018;

nonché di ogni altro atto ulteriore, consequenziale, e comunque connesso e per ogni ulteriore statuizione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 gennaio 2024 il dott. Raffaele Prosperi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso a questo Tribunale amministrativo notificato il 10 dicembre 2018 il cittadino marocchino-ricorrente- impugnava il provvedimento in epigrafe con cui la Questura di Biella aveva revocato la sua carta di soggiorno in ragione della ritenuta pericolosità del soggetto per la denuncia per violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia reiterati nel tempo in danno della convivente, seguiti da condanna per questo inflittagli dal tribunale di Biella alla pena di 10 mesi di reclusione ed al risarcimento dei danni non patrimoniali derivanti dal reato.

A parere della Questura di Biella il comportamento tenuto dallo straniero evidenziava gravi pregiudizi per l’ordine e per la sicurezza pubblica, tanto da farlo rientrare nella categoria di cui all’art. 1 comma 1 lett. c) d. lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in quanto soggetto dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Il ricorrente sarebbe risultato irreperibile all’indirizzo di residenza, e la ex convivente -OMISSIS- avrebbe comunicato che il ricorrente si era trasferito in Germania da circa un anno, dove gli avrebbero ritirato il titolo di soggiorno in quanto aveva presentato richiesta di asilo politico.

Il ricorrente deduceva in diritto:

1.Violazione dell’art. 7 l. 241 del 1990. In sintesi la mancata regolare comunicazione del preavviso.

2.Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti, di erroneità dei presupposti e di illogicità. Violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 9 d. lgs. 286 del 1998 e dell'art. 1 comma 1 lettera c) d. lgs. 159 del 2011. Ingiustizia grave e manifesta. Carenza di motivazione e difetto di istruttoria. Il provvedimento era viziato

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi