TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-04-14, n. 202000218

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2020-04-14, n. 202000218
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202000218
Data del deposito : 14 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/04/2020

N. 00218/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00874/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 874 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Air Liquide Sanità Service S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B e A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Sanna in Cagliari, Via Dante Alighieri n. 32;

contro

Azienda per la Tutela della Salute – A.T.S. Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati P T e A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sol S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G F F, E A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G F F in Milano, via Larga n. 23;

per l'annullamento:

-- con il ricorso introduttivo:

- della determinazione del Commissario Straordinario n. 105 del 23 ottobre 2019, comunicata in data 28 ottobre 2019, di aggiudicazione definitiva del Lotto 4 CIG 72604400A1 della “procedura aperta in modalità telematica per la fornitura, suddivisa in sette lotti distinti, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk,in unione d’acquisto fra l’ATS Sardegna, l’AOU di Cagliari e l’AO Brotzu, per la durata di anni 5, con opzione di rinnovo per altri due anni più eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codice”, in favore della Sol S.p.A.;

- di tutti gli atti alla stessa preordinati, conseguenziali e comunque connessi, con particolare riferimento ai provvedimenti di ammissione a valutazione tecnica dell’offerta Sol S.p.A. e di valutazione delle offerte tecniche adottati dalla Commissione giudicatrice preposta alla valutazione qualitativa delle offerte (verbali da n. 1 a n. 14 adottati nel periodo compreso tra il 26.07.2018 e 1.07.2019), nonché del disciplinare di gara – in particolare nella parte in cui fissa i punteggi omettendo di predeterminare i sub-punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione e omettendo di predeterminare i criteri motivazionali –, dei relativi allegati, ivi compreso l’allegato 12, recante l’indicazione degli elementi/criteri di valutazione di natura qualitativa per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6 e dei chiarimenti resi in corso di gara;

- della Relazione inerente alle giustificazioni delle offerte anomale del 28 giugno 2019 nella parte in cui espone la pretesa congruità dell’offerta dell’aggiudicataria del lotto 4;

- del Bando relativo alla "Gara per la fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di verifica e manutenzione degli impianti di distribuzione produzione e stoccaggio per le ASSL dell’ATS Sardegna e altre Aziende Sanitarie Regionali aderenti” suddiviso in sette lotti e di tutta la documentazione ad esso allegata, di cui all’avviso di rettifica pubblicato su GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 29 del 9.3.2018;

- della deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 409 del 19 marzo 2018, nonché della proposta del Direttore ASSL di Cagliari n. 387 del 1° marzo 2018;

- della deliberazione a contrarre del Direttore Generale ATS n. 775 del 18.08.2017 (non conosciuta) e successive modifiche e integrazioni;

- della delibera del Direttore Generale di nomina della Commissione di valutazione n. 823 del 22.06.2018 e atti presupposti, ivi compresa delibera del Direttore Generale n. 234 del 18.04.2017;

- di ogni altro atto comunque presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra menzionati, ivi compresi i chiarimenti resi in corso di gara;

nonché, per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente per effetto dei suddetti provvedimenti sia in forma specifica, mediante subentro nell’aggiudicazione definitiva o nel contratto, qualora medio tempore stipulato, o per equivalente nonché per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto medio tempore stipulato

-- e con i motivi aggiunti presentati da Air Liquide Sanità Service S.p.A. il 16\12\2019:

- della determinazione del Commissario Straordinario n. 105 del 23 ottobre 2019, comunicata in data 28 ottobre 2019, di aggiudicazione definitiva del Lotto 4 CIG 72604400A1 della “procedura aperta in modalità telematica per la fornitura, suddivisa in sette lotti distinti, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk , in unione d’acquisto fra l’ATS Sardegna, l’AOU di Cagliari e l’AO Brotzu, per la durata di anni 5, con opzione di rinnovo per altri due anni più eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codice”, in favore della Sol S.p.A.;

- di tutti gli atti alla stessa preordinati, conseguenziali e comunque connessi, con particolare riferimento ai provvedimenti di ammissione a valutazione tecnica dell’offerta Sol S.p.A. e di valutazione delle offerte tecniche adottati dalla Commissione giudicatrice preposta alla valutazione qualitativa delle offerte (verbali da n. 1 a n. 14 adottati nel periodo compreso tra il 26.07.2018 e 1.07.2019), nonché del disciplinare di gara – in particolare nella parte in cui fissa i punteggi omettendo di predeterminare i sub-punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione e omettendo di predeterminare i criteri motivazionali –, dei relativi allegati, ivi compreso l’allegato 12, recante l’indicazione degli elementi/criteri di valutazione di natura qualitativa per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6 e dei chiarimenti resi in corso di gara;

- della Relazione inerente alle giustificazioni delle offerte anomale del 28 giugno 2019 nella parte in cui espone la pretesa congruità dell’offerta dell’aggiudicataria del lotto 4;

- del Bando relativo alla "Gara per la fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di verifica e manutenzione degli impianti di distribuzione produzione e stoccaggio per le ASSL dell’ATS Sardegna e altre Aziende Sanitarie Regionali aderenti” suddiviso in sette lotti e di tutta la documentazione ad esso allegata (docc. 5 e 6), di cui all’avviso di rettifica pubblicato su GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 29 del 9.3.2018;

- della deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 409 del 19 marzo 2018, nonché della proposta del Direttore ASSL di Cagliari n. 387 del 1° marzo 2018;

- della deliberazione a contrarre del Direttore Generale ATS n. 775 del 18.08.2017 (non conosciuta) e successive modifiche e integrazioni;

- della delibera del Direttore Generale di nomina della Commissione di valutazione n. 823 del 22.06.2018 e atti presupposti, ivi compresa delibera del Direttore Generale n. 234 del 18.04.2017;

- di ogni altro atto comunque presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra menzionati, ivi compresi i chiarimenti resi in corso di gara;

nonché, per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente per effetto dei suddetti provvedimenti sia in forma specifica, mediante subentro nell’aggiudicazione definitiva o nel contratto, qualora medio tempore stipulato, o per equivalente;

nonché, per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto medio tempore stipulato;

-- e con i motivi aggiunti presentati da Air Liquide Sanità Service S.p.A. il 15\1\2020:

- della determinazione del Commissario Straordinario n. 105 del 23 ottobre 2019, comunicata in data 28 ottobre 2019, di aggiudicazione definitiva del Lotto 4 CIG 72604400A1 della “procedura aperta in modalità telematica per la fornitura, suddivisa in sette lotti distinti, per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di manutenzione full-risk , in unione d’acquisto fra l’ATS Sardegna, l’AOU di Cagliari e l’AO Brotzu, per la durata di anni 5, con opzione di rinnovo per altri due anni più eventuale proroga ai sensi dell’art. 106 c. 11 del Codice”, in favore della Sol S.p.A.;

- di tutti gli atti alla stessa preordinati, conseguenziali e comunque connessi, con particolare riferimento ai provvedimenti di ammissione a valutazione tecnica dell’offerta Sol S.p.A. e di valutazione delle offerte tecniche adottati dalla Commissione giudicatrice preposta alla valutazione qualitativa delle offerte (verbali da n. 1 a n. 14 adottati nel periodo compreso tra il 26.07.2018 e 1.07.2019), nonché del disciplinare di gara – in particolare nella parte in cui fissa i punteggi omettendo di predeterminare i sub-punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione e omettendo di predeterminare i criteri motivazionali –, dei relativi allegati, ivi compreso l’allegato 12, recante l’indicazione degli elementi/criteri di valutazione di natura qualitativa per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6 e dei chiarimenti resi in corso di gara;

- della Relazione inerente alle giustificazioni delle offerte anomale del 28 giugno 2019 nella parte in cui espone la pretesa congruità dell’offerta dell’aggiudicataria del lotto 4;

- del Bando relativo alla "Gara per la fornitura di gas medicinali, gas medicali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas tecnici/gas speciali e relativi servizi integrati, nonché servizi integrati di verifica e manutenzione degli impianti di distribuzione produzione e stoccaggio per le ASSL dell’ATS Sardegna e altre Aziende Sanitarie Regionali aderenti” suddiviso in sette lotti e di tutta la documentazione ad esso allegata, di cui all’avviso di rettifica pubblicato su GU 5 Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 29 del 9.3.2018;

- della deliberazione del Direttore Generale dell’ATS Sardegna n. 409 del 19 marzo 2018, nonché della proposta del Direttore ASSL di Cagliari n. 387 del 1° marzo 2018;

- della deliberazione a contrarre del Direttore Generale ATS n. 775 del 18.08.2017 (non conosciuta) e successive modifiche e integrazioni;

- della delibera del Direttore Generale di nomina della Commissione di valutazione n. 823 del 22.06.2018 e atti presupposti, ivi compresa delibera del Direttore Generale n. 234 del 18.04.2017;

- di ogni altro atto comunque presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli sopra menzionati, ivi compresi i chiarimenti resi in corso di gara;

nonché, per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno ingiustamente subito dalla ricorrente per effetto dei suddetti provvedimenti sia in forma specifica, mediante subentro nell’aggiudicazione definitiva o nel contratto, qualora medio tempore stipulato, o per equivalente nonché per la declaratoria di nullità e/o inefficacia del contratto medio tempore stipulato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda per la Tutela della Salute – A.T.S. Sardegna e di Sol S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2020 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La società Air Liquide Sanità Service S.p.A. (in seguito anche solo Air Liquide), ha partecipato alla procedura per l’affidamento della fornitura di gas medicinali, gas medicinali/dispositivi medici, gas di laboratorio/gas speciali, relativi servizi integrati, e servizi integrati di manutenzione full-risk , indetta dall’Azienda per la Tutela della Salute (A.T.S.) Sardegna in unione d’acquisto con l’Azienda Ospedaliero-Universitaria (A.O.U.) di Cagliari e l’Azienda Ospedaliera Brotzu di Cagliari. La fornitura è stata distinta in sette lotti, da aggiudicarsi (per i lotti 1, 2, 3, 4 e 6) con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95 del d.lgs. n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici) sulla base della qualità (massimo 70 punti) e del prezzo (massimo 30 punti).

2. - All’esito della valutazione delle offerte tecniche presentate per i diversi lotti, nella seduta di gara del 5 febbraio 2019, il Presidente della Commissione giudicatrice dava lettura dei punteggi totali ottenuti da ogni singola offerta per ciascun lotto di gara e veniva formulata la graduatoria di merito.

Effettuata la verifica dell’anomalia delle offerte, nella seduta di gara del 1° luglio 2019, il Presidente della Commissione giudicatrice comunicava che le offerte economiche presentate non risultavano complessivamente anomale, approvando la graduatoria di merito con indicazione della ditta aggiudicataria per ciascun lotto.

3. - Con la deliberazione n. 105 del 23 ottobre 2019, il Commissario Straordinario dell’A.T.S. Sardegna ha approvato l’aggiudicazione per i singoli lotti, in particolare affidando il Lotto 4 (destinato alle A.S.S.L. n. 7 di Carbonia e A.S.S.L. n. 8 di Cagliari) alla società Sol S.p.A., che ha ottenuto un punteggio tecnico pari a 67,72 punti (riparametrato a 70 punti), un punteggio per l’offerta economica pari a 30 e un punteggio totale di 100. Alla odierna ricorrente Air Liquide sono stati assegnati 63,99 punti per la qualità tecnica (punteggio riparametrato a 66,14 punti), 17,1079 punti per l’offerta economica e 83,25 punti in totale.

4. – Con il ricorso in esame, la società Air Liquide ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione disposta per il Lotto 4, deducendo articolate censure.

Con motivi aggiunti, depositati il 16 dicembre 2019 e il 15 gennaio 2020, a seguito della sopravvenuta conoscenza della documentazione relativa all’offerta tecnica della Sol S.p.A., la Air Liquide ha formulato ulteriori censure in ordine al sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta di Sol.

5. - Si è costituita in giudizio l’Azienda per la Tutela della Salute - A.T.S. Sardegna, concludendo per il rigetto del ricorso.

6. - Si è costituita in giudizio anche la controinteressata Sol S.p.A., chiedendo preliminarmente che il ricorso introduttivo (motivi 1, 4, 5 e 6) e i motivi aggiunti siano dichiarati irricevibili, nelle parti in cui viene contestata la disciplina di gara che, a dire della stessa ricorrente, avrebbe reso impossibile una consapevole e concorrenziale presentazione dell’offerta. Secondo la controinteressata, la ricorrente avrebbe dovuto tempestivamente impugnare il bando di gara, data l’immediata lesività delle regole di gara contestate. Nel merito, conclude per il rigetto.

La controinteressata Sol ha proposto, altresì, ricorso incidentale con il quale chiede l’annullamento del provvedimento di ammissione della ricorrente Air Liquide, in qualità di mandataria del raggruppamento con la società Medical System S.r.l., nonché degli atti relativi alla valutazione dell’offerta presentata dalla medesima ricorrente principale, nella parte in cui l’offerta della Air Liquide non è stata esclusa dalla gara e con riferimento all’assegnazione dei punteggi da parte della Commissione giudicatrice.

7. - All’udienza pubblica del 5 febbraio 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. – Con il primo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 95 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 50 del 2016, per la mancata previsione e predeterminazione nel bando di gara di una griglia di sub-punteggi correlata alla griglia dei sub-criteri/sub-elementi di valutazione, il che si sarebbe tradotto in un’attribuzione arbitraria dei punteggi tecnici.

La disciplina di gara, secondo la ricorrente, sarebbe del tutto carente anche per quanto concerne la valutazione delle migliorie, posto che sarebbe mancata la definizione del progetto base, con la specifica individuazione degli elementi suscettibili di miglioria. Con la conseguenza che non sarebbe comprensibile su quali elementi specifici abbia appuntato la sua attenzione la Commissione, nel valutare positivamente le migliorie dell’offerta aggiudicataria. I punteggi sulle proposte migliorative sono quindi del tutto apodittici e non ricostruibili ex post.

La ricorrente evidenzia, infine, sotto diverso profilo, che la Commissione giudicatrice su tutti i giudizi ha sempre espresso unanimità di vedute. I coefficienti attribuiti dai Commissari sui singoli criteri di valutazione sono identici tra loro e ciò costituirebbe un ulteriore sintomo di eccesso di potere.

8.1. - Le doglianze esposte sono nel complesso infondate.

8.2. - In linea generale, si deve rammentare che, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato, quando i criteri di valutazione degli elementi dell’offerta tecnica siano sufficientemente dettagliati, la mera indicazione numerica (nel caso di specie, come si è visto, tradottasi in un coefficiente compreso tra 0 e 1) è sufficiente a esprimere il giudizio dei singoli componenti e della Commissione nel suo complesso (indirizzo anche di recente confermato: si veda Consiglio di Stato, Sezione V, 15 luglio 2019, n. 4965, secondo cui, in queste ipotesi, «la limitazione della discrezionalità è assicurata dal fatto che la valutazione affidata ad ogni commissario è ancorata all’attribuzione di un coefficiente variabile da 0 a 1 e che è la media di tale coefficiente a costituire il parametro per l’attribuzione del punteggio» : punto 5.5.2. della sentenza cit.;
nonché, Sezione V, 18 febbraio 2019, n. 1097, secondo cui «il punteggio numerico espresso sui singoli oggetti di valutazione opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo, e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità, con la conseguenza che solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici» : punto 18.1. della sentenza).

8.3. - L’allegato 12 del disciplinare di gara (depositato come doc. 3 di parte ricorrente) conteneva, infatti, un elenco numeroso e dettagliato di elementi di valutazione delle offerte tecniche relative al Lotto 4, raggruppati in criteri di valutazione cui era agganciato un determinato punteggio, ulteriormente suddivisi in sub-criteri. L’articolata griglia di valutazione esclude sia che la stazione appaltante fosse tenuta a ulteriormente specificare i criteri, sia che la Commissione fosse tenuta ad accompagnare l’attribuzione dei punteggi con una motivazione di carattere discorsivo ed esplicativo.

8.4. - Sulla scorta di quanto da ultimo osservato, devono essere disattese anche le censure in punto di difetto di motivazione e di omessa specificazione dei criteri di valutazione in ulteriori sub-criteri (ulteriore specificazione che l’art. 95, comma 8, del codice dei contratti pubblici, rimette comunque alla valutazione discrezionale della stazione appaltante).

8.5. - Quanto ai giudizi valutativi della Commissione, la ricorrente muove da un’interpretazione del disciplinare di gara che non può essere condivisa.

8.6. - Deve essere precisato che il disciplinare di gara, ha previsto che, nel caso di un numero di offerte da valutare inferiore a tre (come avvenuto per il lotto 4), la Commissione dovesse procedere, previa determinazione della media dei coefficienti attribuiti in modo discrezionale dai singoli commissari, secondo una scala da 0 (giudizio: insufficiente) a 1 (giudizio: eccellente), come si legge al punto 11.3. del disciplinare di gara (si veda anche, al punto 11.1, con l’ulteriore precisazione secondo cui il «coefficiente della prestazione dell'offerta j-esima rispetto all'elemento di valutazione i-esimo, [varia] tra zero ed uno [il coefficiente è pari a zero in corrispondenza della prestazione minima possibile ed è pari ad uno in corrispondenza della prestazione massima offerta]» ).

Nella successiva fase, la Commissione opera una riparametrazione, mediante attribuzione del valore di 1 all’offerta con la media coefficienti più elevata e attribuendo alle altre offerte un punteggio proporzionale a quello dell’offerta con la più elevata media dei coefficienti (sempre al punto 11.3. del disciplinare di gara: «Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale del coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, riportando ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate» ).

8.7. - Il giudizio individuale dei commissari, quindi, rilevava solo come antecedente necessario del giudizio collegiale della Commissione, come d’altronde appare del tutto logico;
da ciò anche l’ulteriore deduzione che non sia possibile individuare, nella fattispecie, uno specifico obbligo di verbalizzazione dei voti dei singoli commissari.

8.8. - Anche l’argomento secondo cui la natura discrezionale dei giudizi richiesti ai commissari avrebbe imposto una indicazione separata dei voti, non sarebbe decisivo, ove si tenga conto della (già richiamata) giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di sufficienza della mera espressione numerica del giudizio (espresso, come si è visto, in un coefficiente compreso tra 0 e 1), quando i criteri di valutazione degli elementi dell’offerta tecnica siano sufficientemente dettagliati, come nel caso di specie.

9. – Con il secondo motivo del ricorso introduttivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 97 del d.lgs. n. 50 del 2016, nonché dell’art. 95, comma 10, del medesimo codice dei contratti, e la conseguente illegittimità degli atti relativi al subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta, cui è stata sottoposta l’offerta dell’aggiudicataria. Ancor prima, sarebbe illegittima la stessa disciplina di gara, per violazione dell’art. 23, comma 16, del d.lgs. n. 50/2016, in quanto nella documentazione di gara non sono stati individuati i costi della manodopera.

La censura, tuttavia, pecca di astrattezza e di genericità, atteso che la ricorrente non chiarisce in qual modo l’omessa indicazione negli atti di gara dei costi della manodopera abbia inciso sulla congruità della determinazione dell’importo posto a base di gara per il Lotto 4.

La prescrizione di cui all’art. 23, comma 16, cit., non può essere intesa come regola formale ineludibile del contenuto dei bandi di gara. La norma, infatti, ha la funzione essenziale di imporre all’amministrazione appaltante lo svolgimento di una specifica istruttoria sui costi del personale da impiegare nell’appalto, basandosi sui dati contenuti nelle tabelle del Ministero del Lavoro (approvate ai sensi del medesimo comma 16 dell’art. 23 cit.);
e non autorizza la stazione appaltante a disporre l’esclusione dalla gara degli offerenti che abbiano indicato, nelle loro offerte, un costo del lavoro inferiore a quello determinato nel bando.

Il che si ricava sia dalla sua collocazione nell’ambito della disciplina sul contenuto della progettazione da porre a base di gara, al cui interno si colloca (quale specifico onere istruttorio dell’amministrazione appaltante) anche la predeterminazione del costo del lavoro (sulla scorta delle richiamate tabelle ministeriali, le quali - secondo un principio di diritto vivente - non impongono valori inderogabili);
sia dall’argomento sistematico che impone di considerare i rapporti tra l’art. 23, comma 16, cit., l’art. 97, comma 6, primo periodo (che ritiene inammissibili solo le «giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge» ) e il comma 5, lett. d), del medesimo art. 97 (il quale ritiene ammissibili le pertinenti giustificazioni ove «il costo del personale [sia] inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 23, comma 16» );
argomento sistematico, dal quale si ricava, quale risultato ermeneutico, che la stazione appaltante non può disporre l’esclusione dalla procedura di gara dell’operatore economico per la sola circostanza che nella sua offerta abbia preso in considerazione un costo del lavoro che si discosti da quello indicato nei documenti di gara.

Pertanto, se si voglia far valere l’omessa indicazione, nei documenti di gara, dei costi della manodopera, occorre prospettare anche le conseguenze prodotte da tale omissione, contestando la congruità dell’importo a base d’asta ovvero la inadeguatezza del costo del personale indicato nell’offerta sospettata di essere anormalmente bassa (secondo la disciplina del richiamato art. 97).

In difetto di queste condizioni, la violazione dell’art. 23, comma 16 (penultimo periodo), non assurge, di per sé, a vizio di legittimità del bando o dell’aggiudicazione.

10. - Con il terzo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente rileva l’illegittimità della nomina della Commissione giudicatrice, per la violazione dell’art. 216, comma 12, del codice dei contratti, secondo cui la Commissione deve essere nominata «secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante» . Nel caso di specie, invece, avrebbe difettato la predeterminazione di regole di competenza e trasparenza per la formazione della Commissione di gara.

10.1. - Il motivo è inammissibile per la sua genericità.

10.2. - La determinazione dirigenziale di nomina della Commissione giudicatrice (n. 823 del 22 giugno 2018, doc. 8 di parte ricorrente) riporta le qualifiche dei componenti, che (quantomeno a una prima valutazione) esprimono una specifica competenza nel settore oggetto dell’appalto: si legge, infatti, che i nominati rivestono ruoli, all’interno all’Azienda sanitaria A.T.S. Sardegna, che, in varia misura, riguardano aspetti significativi delle forniture e dei servizi oggetto dell’appalto (dai Servizi Informativi, ai servizi farmaceutici e ingegneristici). Pertanto, la ricorrente, per superare le prime indicazioni ricavabili dalla stessa determinazione di nomina, avrebbe dovuto sorreggere le proprie censure dimostrando e provando che le esperienze professionali dei componenti nominati o le competenze affidate ai servizi cui gli stessi afferiscono, non fossero adeguate ai livelli richiesti per valutare le offerte tecniche relative alla gara in questione (si veda sul punto anche Consiglio di Stato, Sezione III, 10 luglio 2019, n. 4865, che sottolinea come «sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltante, l’operato non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regole. Occorre dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza» ).

Un generica contestazione delle modalità di nomina, quale è quella desumibile dal ricorso, non può, quindi, superare il vaglio di ammissibilità del motivo.

11. - Con il quarto e il quinto motivo, in via ulteriormente subordinata, la ricorrente (deducendo la violazione degli articoli 30, 68 e 97 del codice dei contratti pubblici, nonché eccesso di potere sotto plurimi profili) fa valere l’interesse strumentale all’annullamento della gara in quanto la disciplina di gara prevista per il Lotto 4 risulta incompleta e lacunosa, quanto alle informazioni necessarie per redigere un progetto tecnico completo e meditato, volto a conseguire il massimo punteggio. Si sostiene che l’inesatta individuazione della fornitura non avrebbe consentito alla ricorrente di individuare con precisione la prestazione richiesta (soprattutto con riferimento alla

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