TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-03-13, n. 202400099

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2024-03-13, n. 202400099
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400099
Data del deposito : 13 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/03/2024

N. 00099/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00029/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 29 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dal
signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato D B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Universitaria G Ina - ASUGI, in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

della Relazione di controllo ufficiale del Dipartimento di Prevenzione S.C. Igiene degli alimenti di origine animale dell''ASUGI - Azienda Sanitaria Universitaria G Ina - d.d. 21.10.2023 a firma dei verbalizzanti -OMISSIS-, in qualità di incaricati del controllo ufficiale ex art. 5, Paragrafo 4, Reg. UE n. 625/2017, dell''Azienda Sanitaria Universitaria G Ina, unitamente al -OMISSIS-, nella parte in cui i verbalizzanti riferiscono

- di aver visto il signor -OMISSIS- che mediante il braccio meccanico spostava un taglio di carne bovina in prossimità della porta del cassone frigorifero “e mediante un coltello la sezionava ricavandone un taglio più piccolo che veniva consegnato nel negozio -OMISSIS-” ;

- di avere eseguito quindi l''accesso nella macelleria del negozio e di avere trovato il taglio di carne “prodotta dal signor -OMISSIS-” che aveva una parte di una etichetta originale “-OMISSIS-” lacerata in quanto apposta in prossimità del taglio;

nonché nella parte in cui i verbalizzanti hanno valutato che

- “il sig. -OMISSIS- esegue attività di sezionamento delle carni fresche nel furgone per la successiva cessione ai dettaglianti”;

e nella parte in cui i verbalizzanti concludono:

- “L''intervento, per gli aspetti presi in esame, ha avuto esito NON FAVOREVOLE”.

di ogni altro atto presupposto ovvero conseguente, anche non conosciuto, comunque connesso a quello impugnato.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal signor -OMISSIS- il 2/2/2024:

- del verbale di contestazione -OMISSIS-, notificato al ricorrente a mezzo PEC di data 19.12.2023 incompleto delle pagine successive alla prima;

- e/o relativa notifica a mezzo PEC di data 19.12.2023 poiché contenente in allegato copia del verbale di contestazione -OMISSIS-, incompleto delle pagine successive alla prima;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Universitaria G Ina - ASUGI;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2024 la dott.ssa Manuela Sinigoi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Oggetto del presente giudizio sono gli atti emessi dall’Azienda sanitaria intimata a carico del ricorrente, titolare dell’omonima ditta individuale, e, segnatamente:

- la Relazione di controllo ufficiale in data 21.10.2023 ai sensi dell’art. 137 del Regolamento del Parlamento Europeo n. 2017/625/UE in data 15/03/2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, gravata con il ricorso introduttivo depositato in data 17 gennaio 2024;

- il verbale di contestazione ai sensi dell’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 193/2007 per la violazione dell’art. 4, par. 3, del Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853, gravato con il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 2 febbraio 2024.

Il ricorrente denuncia, invero, l’illegittimità della prima per “eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errore di presupposto, illogicità, contraddittorietà ed irragionevolezza” e la “nullità ovvero inefficacia” del secondo per “incompletezza del provvedimento e/o della sua notifica”, nonché, comunque, la sua illegittimità, in via indiretta, per i medesimi vizi che, a suo avviso, inficiano la presupposta Relazione.

L’Azienda Sanitaria Universitaria G Ina – ASUGI, costituita, ha diffusamente controdedotto alle avverse censure e concluso per la reiezione del ricorso e del ricorso per motivi aggiunti e per quella della preliminare istanza incidentale di sospensione degli atti gravati.

All’udienza camerale del 6 marzo 2024 il Presidente, fatta riserva di definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. in esito alla fase cautelare, ha rilevato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

L’affare è stato, quindi, discusso dalle parti e, indi, introitato per la decisione.

Il Collegio ritiene, in primo luogo, che sussistono i presupposti di legge per definire il giudizio in esito alla presente fase cautelare, come da espressa riserva formulata dal Presidente, atteso che la causa è matura per la decisione in base agli atti sin qui dimessi dalle parti e le questioni che vengono in rilievo sono di pronta e facile soluzione e, in quanto tali, sussumibili, per l’appunto, nelle ipotesi di cui all’art. 74, comma 1, c.p.a., cui il citato art. 60 inevitabilmente rinvia.

Il ricorso introduttivo non è fondato.

Al riguardo, in disparte ogni considerazione circa l’idoneità probatoria o meno del video cui fa riferimento la Relazione di controllo ufficiale impugnata, assume, invero, dirimente rilievo la circostanza – su cui ha richiamato l’attenzione la difesa dell’ASUGI - che la Relazione in questione “ha lo stesso valore del verbale di accertamento, ex art. 2700 c.c., anch’essa, per i fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza, fa piena prova fino a querela di falso”.

Sicché, risultando attestato nella Relazione che i pubblici ufficiali addetti al controllo hanno “visto il sig. -OMISSIS- che mediante il braccio meccanico spostava un taglio di carne bovina in prossimità della porta del cassone frigorifero e mediante un coltello la sezionava ricavandone un taglio più piccolo che veniva consegnato nel negozio -OMISSIS-” e non avendo il ricorrente manifestato l’intenzione di proporre querela di falso e, anzi, avendo affermato in ricorso che non intende “… revocare in dubbio la buona fede delle affermazioni dei verbalizzanti”, la su indicata circostanza fattuale deve ritenersi incontestata ed incontestabile, anche a prescindere dagli ulteriori elementi indiziari evidenziati per corroborarne la fondatezza.

Ne deriva, che la conclusione valutativa alla quale sono giunti i pubblici ufficiali che hanno sottoscritto la Relazione su indicata ovvero che “il sig. -OMISSIS- esegue attività di sezionamento delle carni fresche sul furgone per la successiva cessione ai dettaglianti” e che quindi “l’intervento, per gli aspetti presi in esame, ha avuto esito NON FAVOREVOLE” sfugge ai vizi denunciati col motivo cui è stato affidato il ricorso introduttivo.

Il ricorso va, pertanto, respinto.

Il ricorso per motivi aggiunti è, invece, inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, come da rilievo preliminare formulato dal Presidente di questo Tribunale nel corso dell’odierna udienza camerale.

Viene, invero, in rilievo un atto sanzionatorio per la ritenuta violazione da parte del ricorrente dell’art. 4, par. 3, del Regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 853, in quanto il medesimo “ oltre ad averne effettuato il magazzinaggio, sezionava carni fresche sul furgone, attività che richiedono installazioni termicamente controllate, senza che le stesse fossero condotte in stabilimenti riconosciuti ex regolamento CE 853/2004, art.4, paragrafo 3 del regolamento CE 29 aprile 2004 n. 853 sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale, infatti la ditta individuale -OMISSIS- è solamente registrata ai sensi del regolamento CE 852/2004 sull'igiene degli alimenti col codice IT0620511126 per l'attività di <commercio all'ingrosso (senza deposito) di alimenti di origine animale>
con sede ad Aviano (PN)”.

Violazione che comporta, come di fatto ha comportato, la sanzione pecuniaria amministrativa da € 5.000,00 (minimo edittale) a € 30.000,00 (massimo edittale), con l’avvertenza che è ammesso il pagamento in misura ridotta o ultraridotta, con effetto liberatorio, rispettivamente dell’importo di € 10.000,00 se lo stesso è effettuato entro il termine di 60 giorni dal ricevimento dell’atto ovvero di € 7.000,00 se effettuato entro il termine di 5 giorni dal ricevimento dell’atto.

Trattasi, con tutta evidenza, di un atto che, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. d) del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 (già art. 22- bis , comma 2, lett. e, l. 24 novembre 1981, n. 689) va opposto innanzi al giudice ordinario (“L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione è stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:… d) di igiene degli alimenti e delle bevande;...”).

Il ricorso per motivi aggiunti va, pertanto, dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a. per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Secondo quanto previsto dall’art. 11 del codice, va, conseguentemente, dato atto che, a seguito della presente pronuncia, il processo, per la parte interessata dalla declinatoria di giurisdizione, può - sussistendone i presupposti di ammissibilità di cui all’art. 6, comma 6, del citato d.lgs. n. 150/2011 - essere proseguito mediante riassunzione davanti al giudice ordinario, che ne è munito, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato, ferma restando, comunque, la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda originaria nel processo riassunto dinanzi alla competente autorità giudiziaria.

Sussistono, nondimeno, giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di lite.

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