TAR Genova, sez. II, sentenza 2019-07-31, n. 201900686
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Testo completo
Pubblicato il 31/07/2019
N. 00686/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00388/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
S
sul ricorso numero di registro generale 388 del 2018, proposto da
Fenascop Federazione Nazionale Strutture Psicosocioterapeutiche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L C, M C, con domicilio eletto in Genova, via Fieschi 17;
A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V L, domiciliata presso la segreteria del Tar Liguria;
nei confronti
A.S.L. 3 Genovese non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Co.R.E.A.D. Coordinamento Regionale Enti Accreditati per Le Dipendenze Liguria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
per l'annullamento
della Delibera di Giunta della Regione Liguria n. 178 del 23.03.2018 avente ad oggetto "L.R. 29.7.2016, n. 17, art. 3 comma 2, lett. i). 229 2017 A.li.Sa. Programma operativo in materia di attività contrattuale con i soggetti erogatori privati accreditati ed A.S.P.”pubblicato in data 28.03.2018 sul sito web della resistente Regione Liguria; - della deliberazione n. 73 dello 28.03.2018 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. - Azienda Sanitaria della Regione Liguria avente ad oggetto "Contratti con i soggetti erogatori accreditati dei servizi sanitari. Approvazione documento recante "Modalità applicative del programma operativo", schema tipo degli
accordi contrattuali e primi requisiti di qualità”; - della Deliberazione n. 121 del 21.5.2018 del Commissario Straordinario di A.Li.Sa. - Azienda Sanitaria della Regione Liguria avente ad oggetto “Ricorso nanti il Consiglio di Stato nell'interesse di A.Li.Sa. per l'annullamento e la riforma della sentenza TAR Liguria n. 355/2018 nei procedimenti promossi da Fenascop (Reg. Rie. N. 368/2017) e da Cepim altri (Reg. Rie. N. 375/2017). Provvedimenti conseguenti.”- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ai predetti, ivi inclusa la nota non cognita ai ricorrenti la nota di A.Li.Sa., prot. n. 5226 del 15 marzo 2018 “Modalità applicative del programma operativo in materia di attività contrattuale con i soggetti erogatori privati accreditati e le aziende pubbliche di servizio alla persona (a.s.p.)”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Liguria e di A.Li.Sa. - Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2019 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La vicenda può essere sintetizzata come segue.
La Regione Liguria, con D.G.R. 20 dicembre 2016 n. 1183 ha adottato direttive per il rispetto delle vigenti norme statali finalizzate al conseguimento e al mantenimento dell’equilibrio economico
finanziario del servizio sanitario regionale, alle quali l’Azienda Ligure Sanitaria si sarebbe dovuta attenere nella definizione e nella stipula -entro il 31 marzo 2017- degli accordi con i soggetti pubblici o equiparati e dei contratti con i soggetti erogatori privati accreditati per le prestazioni
sociosanitarie e sanitarie.
A.Li.Sa., con nota 22 marzo 2017 prot. n. 4286 ha predisposto il programma operativo in materia di attività contrattuale con i soggetti erogatori privati accreditati, da sottoporre all’approvazione della Giunta Regionale, introducendo l’espressione, “regressione tariffaria” con la finalità di “garantire i livelli di spesa previsti, ma anche di incrementare il numero delle prestazioni effettuate dagli enti erogatori”, senza, tuttavia, definire gli ambiti di applicazione e le modalità attraverso le quali sarebbe dovuta avvenire tale “regressione tariffaria”.
La Giunta Regionale, con D.G.R. 24 marzo 2017 n. 229 ha approvato il “Programma operativo in materia di attività contrattuale con i soggetti erogatori privati accreditati” predisposto
da A.Li.Sa allegato alla nota 4286 del 22 marzo 2017.
A.Li.Sa ha approvato, con deliberazione 8 maggio 2017 n. 43 le “Modalità applicative del programma