TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2010-12-06, n. 201035387

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2010-12-06, n. 201035387
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201035387
Data del deposito : 6 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09988/2009 REG.RIC.

N. 35387/2010 REG.SEN.

N. 09988/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9988 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R M, rappresentato e difeso dagli avv. I C, M D L, M S, con domicilio eletto presso Studio Legale Sanino in Roma, viale Parioli, 180;

contro

Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Paolo D'Angeli, A D C, V N, P P, rappresentati e difesi dagli avv. Maria Stefania Masini, Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via della Vite, 7;
Antonio Tarasco, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni D'Amato, Lucio De Luca Di Melpignano, Antonio Minichiello, con domicilio eletto presso Giovanni D'Amato in Roma, via Calabria, 56;
Giusy Ruiz, rappresentata e difesa dall'avv. Michele Damiani, con domicilio eletto presso Michele Damiani in Roma, via Mordini, 14;
Alessandra Franzone, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea De Vivo, con domicilio eletto presso Andrea De Vivo in Roma, via Cicerone,66;
E P, rappresentata e difesa dagli avv. Maria Stefania Masini, Giovanni Crisostomo Sciacca, con domicilio eletto presso Giovanni Crisostomo Sciacca in Roma, via della Vite, 7;

per l'annullamento

del bando integrativo adottato con D.D. 18.5.2007, pubblicato sulla G.U. del 25.5.2007, del verbale n. 6 del 14.1.2008 nella parte in cui specifica i criteri di valutazione dei titoli, del provvedimento, non comunicato, di non ammissione della ricorrente alla prova orale del concorso pubblico per titoli ed esami a 5 posti di Dirigente, professionalità amm.va, nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia;

con atto di motivi aggiunti del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali in data 10.11.2009 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico per titoli e esami a 5 posti di dirigente amministrativo;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Paolo D'Angeli e di A D C e di V N e di Antonio Tarasco e di P P e di Giusy Ruiz e di Alessandra Franzone e di E P;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 ottobre 2010 il dott. S S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con decreto direttoriale dell’1 marzo 2007 (pubblicato sulla G.U. 4^ serie speciale n. 20 del 9/3/07, con integrazione del bando e riapertura dei termini di cui al D.D. del 18/5/07 (pubblicato sulla G.U. – 4^ serie speciale n. 41 del 25/5/07) è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami per 5 posti di dirigente “professionalità amministrativa” nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia.

Il ricorrente ha presentato domanda di partecipazione al concorso ed ha partecipato alle prove scritte conseguendo il punteggio di punti 64/100 nella prima prova e di 70/100 punti nella seconda prova, inferiore al punteggio minimo richiesto di punti 70/100 per ciascuna prova.

Non è stato quindi ammesso a sostenere la prova orale.

Ha quindi proposto il presente ricorso nel quale ha dedotto le seguenti censure:

____A – Con riguardo al bando integrativo adottato con D.D. 12/5/07 e al verbale n. 6 del 14/1/08 della Commissione che specifica i criteri di valutazione dei titoli.

____1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 28 del D.Lgs. 30/3/01 n. 165 art. 2 – Violazione e falsa applicazione del decreto del MIUR del 5/5/04 pubblicato sulla G.U. n. 196 del 21/8/04 – Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare disparità di trattamento, illogicità, perplessità.

Deduce il ricorrente l’illegittima attribuzione di 5 punti per il possesso del “biennio specialistico”, titolo che avrebbe dovuto considerarsi come requisito di ammissione al concorso e non come un titolo di specializzazione post lauream.

___B – Con riguardo al decreto di nomina della Commissione del 1/10/07.

___1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 2479/04 n. 272. Violazione dell’art. 6 del bando di concorso. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche ed in particolare irragionevolezza e illogicità.

Lamenta il ricorrente l’illegittimità del decreto di nomina della Commissione esaminatrice atteso che la componente Dott.ssa Laura Napoleone (membro effettivo) non risulterebbe appartenente ad alcuna delle categorie previste dalla legge, essendo dirigente di seconda fascia, e non potendo rientrare nel novero degli esperti di comprovata qualificazione.

___C – Con riguardo al provvedimento di non ammissione alla prova orale del concorso pubblico.

___1. Violazione dell’art. 3 della L. 241/90, violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 8, 15 del D.P.R. n. 487/94 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del D.P.R. 272/04. Carenza di motivazione – Illegittimità dei criteri di valutazione delle prove scritte per eccessiva genericità. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche, in particolare: difetto di motivazione, irragionevolezza e perplessità, illogicità, difetto di istruttoria. Violazione degli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost. Violazione dei principi in materia di buon andamento ed imparzialità della P.A.

Deduce il ricorrente il vizio di difetto di motivazione, tenuto anche conto della genericità dei criteri di valutazione adottati alla Commissione.

Rileva, poi, che non essendovi annotazioni sui propri elaborati non sarebbe possibile comprendere le ragioni per le quali sarebbe stato loro assegnato un punteggio di poco insufficiente al superamento delle prove scritte.

____2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del D.P.R. 487/94. Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare difetto di motivazione, difetto di istruttoria. Violazione art. 3, 24, 97 Cost. Violazione dei principi in materia di buon andamento ed imparzialità della P.A.

Rileva il ricorrente che la mancata apposizione del voto sui propri elaborati non fornirebbe assoluta certezza sulla corretta attribuzione dei voti indicati nel verbale.

Insiste quindi per l’accoglimento del ricorso.

Con successivi motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato anche la graduatoria finale del concorso approvata con decreto del Direttore Generale del Ministero in data 10/11/09, provvedendo alla notifica del ricorso nei confronti di tutti i soggetti indicati nella graduatoria di merito (vincitori ed idonei).

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Si sono costituiti in giudizio i controinteressati Dott.ri A D C, Paolo D’Angeli, P P, V N e E P che hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

Si è costituito in giudizio anche il controinteressato Dott. Antonio Tarasco che ha proposto anche ricorso incidentale, deducendo la seguente censura:

___1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del bando del concorso, così come integrato con atto dell’8/V/07 ed eccesso di potere per presupposto erroneo e disparità di trattamento nella valutazione dei titoli.

Con detta censura il controinteressato ricorrente incidentale lamenta l’omessa attribuzione di determinati punteggi da parte della Commissione con riferimento a taluni titoli da lui posseduti.

Si è costituite in giudizio anche la Dott.ssa Giusy Ruiz e la Dott.ssa Alessandra Franzone che hanno chiesto il rigetto del ricorso per infondatezza.

In prossimità dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie nelle quali hanno meglio illustrato le loro tesi difensive.

All’udienza pubblica del 20 ottobre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

____1. Preventivamente occorre dare atto dell’integrità del contraddittorio, avendo provveduto il ricorrente a notificare l’impugnazione a tutti i soggetti inseriti nella graduatoria di merito.

____2. In ordine logico deve essere prioritariamente esaminata la seconda censura con la quale il ricorrente lamenta l’illegittima composizione della Commissione esaminatrice: secondo detta prospettazione, la Dott.ssa Laura Napoleone - membro effettivo – non avrebbe potuto essere nominata perchè non rientrante nella categoria dei dirigenti di prima fascia, non potendo neppure considerarsi quale “esperta di comprovata qualificazione”.

La censura è infondata.

La Dott.ssa Napoleone al momento della nomina (1° ottobre 2007) disponeva dei requisiti per poter essere nominata componente della Commissione quale dirigente di prima fascia, tenuto conto che aveva ottenuto l’incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito con D.P.C.M 5/8/04, che detto incarico era stato confermato dai D.P.C.M. del 17/6/05 e D.P.C.M. 31/7/07, e che a seguito del triennio previsto dall’art. 23 del D.Lgs. 165/01 era transitata nella prima fascia a decorrere dalla data del 1° agosto 2007 come statuito dal decreto del Direttore Generale 15/4/08 (cfr. doc. n. 4, 5, 6, e 7 versati in atti dalla difesa dei controinteressati D C, D’Angeli, P, N e P).

Ne consegue che alla data di conferimento dell’incarico di componente della Commissione esaminatrice disponeva dei requisiti di legge per la nomina.

____3. Devono essere ora esaminati i motivi dedotti avverso la mancata ammissione alle prove orali.

___3.1.Con il primo motivo, viene dedotto il vizio di difetto di motivazione, tenuto anche conto della genericità dei criteri di valutazione adottati dalla Commissione esaminatrice.

Occorre preventivamente rilevare che l’attività di determinazione dei criteri di valutazione rientra nell’ampia discrezionalità della Commissione esaminatrice ed è pertanto sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, impingendo nel merito dell’azione amministrativa, salvo che non sia ictu oculi inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (cfr. Cons. Stato Sez. IV, 22/9/05 n. 4989), che nel caso di specie non sussiste, avendo la Commissione utilizzato criteri di valutazione chiari e pertinenti.

La giurisprudenza assolutamente prevalente del giudice amministrativo, pienamente condivisa dal Collegio, ha ripetutamente affrontato il problema della legittimità delle valutazioni espresse da commissioni di concorso e di esame mediante l'indicazione di un voto meramente numerico, non accompagnato dalla enunciazione di una specifica motivazione, ed ha costantemente ritenuto sufficiente, ai fini della motivazione ed esternazione delle valutazioni compiute dalla commissione esaminatrice sulle prove d'esame, l’attribuzione del solo voto numerico, assegnato in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (cfr. da ultimo Cons. Stato Sez. V 13 luglio 2010 n. 4528;
Cons. Stato Sez. VI 27 agosto 2010 n. 5988;
Cons.Stato , sez. IV, 25 novembre 2009 , n. 5846;
T.A.R. Lazio sez. III 18 maggio 2010 n. 11956;
T.A.R. Lazio sez. I, 1 marzo 2010 n. 3149).

Il Consiglio di Stato, con orientamento condiviso dal Collegio, ha ritenuto che "il voto numerico, attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte ed orali di un concorso pubblico, esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità della azione amministrativa di valutazione, assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato, specie quando la commissione ha predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove" (Consiglio Stato , sez. V, 07 settembre 2009 , n. 5227).

Lo stesso indirizzo interpretativo, poi, ha ribadito la non necessità, per la legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, della apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsiasi tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi, in quanto detti verbali non hanno la finalità di rendere edotti i candidati degli errori commessi, ma unicamente di dar conto del giudizio espresso attraverso il punteggio numerico che costituisce l’unico atto attraverso il quale la Commissione esterna le valutazioni compiute sulle prove di esame, senza che possa ritenersi doverosa alcuna preliminare operazione si verbalizzazione o di documentazione idonea a chiarirne il significato (Cons. Stato Sez. IV 2 novembre 2009 n. 6795).

Nel caso di specie, la commissione di concorso ha predisposto adeguati criteri di valutazione degli elaborati (cfr. verbale n. 2 del 6 novembre 2007), atti a selezionare i migliori candidati: ne consegue che l’attribuzione del voto numerico, costituisce di per sé idonea motivazione.

Il motivo di ricorso deve essere quindi respinto.

___3.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta invece la mancata apposizione, da parte della Commissione, della votazione sui propri elaborati.

La censura è infondata in quanto non esiste un obbligo di apposizione della votazione sull’elaborato, ben potendo la Commissione indicarla soltanto nel verbale, che – peraltro – fa fede fino a querela di falso.

Nel caso di specie, non essendo stata proposta la querela di falso, deve ritenersi pienamente fidefacente quanto attestato nei verbali in merito alla contestualità delle operazioni di correzione e di verbalizzazione.

Il motivo deve essere quindi respinto.

____4. Resta da esaminare il primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta l’illegittimità dell’attribuzione di 5 punti per il possesso del titolo di studio della laurea specialistica.

La censura è inammissibile: il ricorrente non ha superato le prove scritte e quindi non ha interesse a dolersi dell’attribuzione di punteggi relativi ai titoli, che assumono rilievo ai fini della graduatoria per i soli soggetti che hanno superato le prove scritte;
inoltre non risulta neppure dimostrato che sia stato in concreto applicata detta previsione del bando integrativo, in quanto i controinteressati costituiti in giudizio – vincitori del concorso -, hanno dichiarato di essere titolari del diploma di laurea conseguito secondo il vecchio ordinamento e di non aver quindi beneficiato di tale maggior punteggio, con conseguente inammissibilità della censura.

____5. L’infondatezza dei motivi di impugnazione del ricorso principale consente di respingere anche i motivi aggiunti proposti avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria, essendo meramente riproduttivi delle censure proposte con il ricorso introduttivo.

____6. L’infondatezza del ricorso principale riverbera i suoi effetti anche sul ricorso incidentale proposto dal controinteressato Dott. Tarasco che deve essere quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse, essendo condizionato all’accoglimento del ricorso principale.

___7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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