TAR Bologna, sez. II, sentenza 2010-02-25, n. 201001607
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N. 01607/2010 REG.SEN.
N. 00838/2006 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 838 del 2006, proposto da:
Associazione Italiana per il W.W.F. - ONLUS, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. F G, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Bologna, Galleria Marconi n. 2;
contro
Comune di Bologna, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv. A C C e G C, con domicilio eletto presso l’ Ufficio legale comunale, in Bologna, via Oberdan n. 24;
Provincia di Bologna, in persona del Presidente della Giunta Provinciale p.t., non costituita in giudizio;
nei confronti di
P M, rappresentato e difeso dagli avv. B G e G G, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Bologna, via dei Mille n. 7/2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
della deliberazione del consiglio comunale di Bologna n.93 del 15 maggio 2006, con la quale si è proceduto all'approvazione del Piano particolareggiato di iniziativa privata per la realizzazione di un campo pratica per il golf in via Siepelunga, ricadente in zona sottoposta a tutela paesistica e di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del comune di Bologna e del sig. P M;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza istruttoria di questa Sezione n. 36 del 2009 e visti, altresì, la documentazione e i chiarimenti depositati dall’amministrazione comunale di Bologna presso la Segreteria della Sezione, quale parte onerata del relativo incombente istruttorio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, all'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2009, il dott. Umberto Giovannini e uditi, per le parti, i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’associazione ricorrente chiede l’annullamento della deliberazione del consiglio comunale di Bologna indicata in epigrafe, avente ad oggetto l’approvazione di un piano particolareggiato di iniziativa privata per la realizzazione di un campo pratica per il golf in Bologna, via Siepelunga e, quindi, in area sottoposta a tutela paesaggistica, in quanto ritiene la stessa viziata per i seguenti motivi in diritto.
Violazione art. 19 P.T.R.P., dell’artt. 7.3 P.T.C.P. e dell’art. 41 N.T.A. del P.R.G. comunale;
L’intervento approvato dal consiglio comunale si pone in contrasto con le norme in rubrica, dato che ad esso non può applicarsi la normativa derogatoria circa gli utilizzi consentiti nell’area “de qua”, trattandosi di zona già assoggettata alle disposizioni di cui all’art. 19 del P.T.P.R.. Trattasi inoltre di disposizioni contenute in un piano sovraordinato al P.R.G. e che, quindi, non sono derogabili dalle norme contenute in quest’ultimo. La nuova strada e il parcheggio privato previsti in progetto si pongono inoltre in contrasto con l’art. 7.3 del P.T.C.P., ove si consente il transito, nell’area in questione, solo ai mezzi agricoli o ai mezzi motorizzati.
L’uso sportivo progettato (campo scuola per il golf) è cosa diversa da quello “ricreativo” ammesso, con conseguente illegittima trasformazione artificiale del territorio per renderlo fruibile in funzione della suddetta attività sportiva.
Nella specie, non vi è traccia di quella “pubblica fruizione” del territorio da parte della collettività che è richiesta espressamente dall’art. 7.3 comma 2 del vigente P.T.C.P..
2)Violazione art. 16 e 28 L. n. 1150 del 1942 e art. 16 L. n. 241 del 1990;Violazione art. 9 Cost. Violazione D.M. 4/2/1955 e dell’art. 41 N.T.A. del P.R.G..
Nonostante si tratti di zona tutelata con vincolo paesaggistico ai sensi del D. Lgs. n. 42 del 2004, non risulta acquisito il parere della competente Soprintendenza, anche in riferimento alle numerose modifiche apportate al progetto;parere necessario ai sensi di quanto dispone l’art. 16 L. n. 1150 del 1942. Inoltre, ai sensi dell’art. 16 della L. n. 241 del 1990, è escluso che si possa prescindere dal parere degli enti preposti alla tutela del vincolo paesaggistico – ambientale.
3)Violazione art. 28 L. n. 1150 del 1942 e 25 L. L.R. n. 47 del 1978;Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
Il piano, oltre a riguardare un’area del sig. Pezzoli, interessa anche altre proprietà, quale ad es. quella dell’area di cui al mappale 15, che non risulta avere sottoscritto il piano stesso e quella di proprietà del “consorzio di fatto” relativa alla area su cui insiste il cancello con connessa gestione degli orari di apertura dello stesso.
4)Violazione art. 8, comma 2, L. n. 447 del 1995;Eccesso di potere per violazione circolare n. 3 del 2002 del Comune di Bologna.
Manca la documentazione relativa all’impatto acustico dell’opera costituente “impianto sportivo e ricreativo”, prevista dall’art. 10, comma 2, L. n. 447 del 1995 e richiesta pure dalla circolare del comune di Bologna n. 3159 del 2002 che richiede di allegare, quale documentazione essenziale nel momento della presentazione delle pratiche edilizie. Pertanto, già in fase di approvazione del piano particolareggiato, avrebbe dovuto essere valutato il livello di pressione sonora sui ricettori sensibili che si affacciano sulla viabilità interna.
5)Violazione degli artt. 1 e 2 L. n. 36 del 1994;Eccesso di potere per difetto di istruttoria;
Manca una stima circa i pur notevoli quantitativi d’acqua necessari per irrigare il campo da golf e manca, altresì, l’individuazione di una fonte di approvvigionamento idrica alternativa rispetto all’acquedotto. Non risulta inoltre che sia stato valutato l’impatto sulla falda acquifera dei pesticidi, fito farmaci e diserbanti necessari al mantenimento del “green”, con conseguente illegittimità della deliberazione impugnata per carenza di istruttoria.
6)Eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione o motivazione insufficiente, incongrua e perplessa;
Manca una verifica della stabilità della strada esistente, sia della parte legittima, con finitura asfaltata, che dalla parte abusiva, realizzata con stabilizzato. Manca, inoltre, la stima del traffico indotto sull’interno della lottizzazione e uno studio circa l’immissione sulla pubblica via. Infine, le verifiche di stabilità eseguite hanno evidenziato una potenziale instabilità della coltre superficiale, e il consiglio contenuto nella relazione, di realizzare drenaggi superficiali o sotterranei, non è stato seguito in fase progettuale.
L’amministrazione comunale di Bologna, costituitasi in giudizio, in via preliminare eccepisce l’inammissibilità del ricorso, limitatamente alla parte in cui lo stesso è diretto a censurare la scelta urbanistica già in precedenza operata dall’amministrazione in sede di variante specifica al P.R.G. del 2003. Né può argomentarsi in ordine alla ritenuta non lesività della variante, trattandosi, infatti, di variante specifica con contenuto oltremodo puntuale, che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere impugnata unitamente agli atti consequenziali. Nel merito, il Comune chiede che il ricorso sia comunque respinto, stante la palese infondatezza delle censure.
Si è inoltre costituito in giudizio, il sig. M P –controinteressato- , eccependo l’inammissibilità del ricorso per omessa impugnativa dei consequenziali titoli edilizi rilasciati ed attuati e, nel merito, chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza dello stesso.
Alla pubblica udienza del 26/11/2009, la causa è stata chiamata ed è stata, quindi, trattenuta per la decisione come da verbale.
DIRITTO
La presente controversia verte sulla verifica della legittimità, in relazione ai motivi rassegnati in ricorso, della deliberazione del consiglio comunale di Bologna n. 93 del 15/5/2006, avente ad oggetto l’approvazione del piano particolareggiato d’iniziativa privata per la realizzazione, in via Siepelunga a Bologna, di un campo scuola per il gioco del golf.
Il Collegio osserva che il presente ricorso, proposto da Associazione Italiana per il Word Wide Fund for Nature (W.W.F), non merita accoglimento, risultando esso in parte inammissibile per mancata impugnazione di atto presupposto rispetto alla deliberazione consiliare impugnata ed in parte infondato.
In ragione delle considerazioni che precedono, il Collegio ritiene di potersi esimere dall’esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal controinteressato.
Nel dettaglio, il primo mezzo d’impugnazione risulta inammissibile per mancata impugnazione della precedente presupposta deliberazione consiliare n. 6 del 2003, di approvazione della variante specifica al P.R.G. comunale e con la quale è stata operata la scelta urbanistica di destinare l’area in parola a “campo scuola per il golf”, integrando l’art. 55 delle N.T.A. del P.R.G. allora vigente, recante la disciplina urbanistica della zona “de qua”, con la nuova scheda urbanistica TP10, prevedente, appunto, tale ipotesi attuativa.
Trattandosi, infatti, di motivo con il quale si contesta detta scelta urbanistica, l’atto che necessariamente doveva essere impugnato, oltre a quelli rassegnati in epigrafe, era proprio la deliberazione di approvazione della variante urbanistica nella quale l’organo consiliare si è determinato in tale direzione.
E’ infondato, invece, il secondo mezzo d’impugnazione, con la quale l’associazione ricorrente rileva la mancanza, in sede di approvazione del piano particolareggiato, del preventivo parere di compatibilità paesaggistico ambientale della competente Soprintendenza, a suo dire espressamente richiesto dall’art. 16 L. n. 1150 del 1942.
Il Collegio osserva, al riguardo, che il parere previsto dall’art. 16, comma 3, L. n. 1150 del 1942, dopo che la disposizione di cui all’art. 1 del D.P.R. 15/1/1972 ha trasferito dallo Stato alle Regioni ordinarie le funzioni amministrative in materia urbanistica, è richiesto solo in riferimento a quegli speciali procedimenti – del tutto estranei al caso di specie – che hanno all’origine, quale necessario presupposto, un decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l’Interno e per la Pubblica Istruzione (v. T.A.R. Sardegna, sez. II, 20/4/2009, n. 541).
In tutti gli altri casi, il riferito parere sui piani particolareggiati è reso dalle Regioni ed esso ha natura di autorizzazione paesistica che, in quanto tale, è soggetta a controllo ministeriale ex art. 82 del D.P.R. 616 del 1977 (v. C.d.S., sez. VI, 14/1/2002 n. 173).
Anche il terzo mezzo d’impugnazione è infondato, non avendo la ricorrente in alcun modo dimostrato che almeno una delle aree assoggettate a piano attuativo non appartiene all’odierno contro interessato ma a soggetti terzi.
Né a migliore sorte è destinato il successivo motivo, posto che la difesa dell’amministrazione comunale ha documentato “per tabulas” che nella Regione Emilia - Romagna, in forza di quanto stabilisce l’art. 10 della L.R. n. 15 del 2001 (applicativa, in ambito regionale, della legge – quadro sull’inquinamento acustico n. 447 del 1995), la documentazione di previsione di impatto acustico deve essere allegata alle domande per il rilascio delle singole concessioni edilizie e non, quindi, nella precedente fase procedimentale di approvazione dei piani attuativi.
Tale essendo il chiaro contesto normativo in cui ha operato il Comune di Bologna, nessuna rilevanza può essere attribuita, “a contrario” di quanto erroneamente sostiene la ricorrente, ad una semplice circolare che poi, in un secondo tempo, la stessa amministrazione locale ha provveduto a revocare (v. doc. n. 37 dell’amm.ne).
Quanto al quinto mezzo d’impugnazione, occorre osservare che anch’esso non si sottrae al giudizio di infondatezza.
Non sussiste, infatti, l’asserita violazione degli artt. 1 e 2 della L. n. 36 del 1994, concernenti i criteri e gli studi in materia di approvvigionamento idrico che si rendono necessari per realizzare impianti soggetti a frequente irrigazione, in quanto tale censura è evidentemente riferita all’originario progetto del piano particolareggiato, nel quale era prevista la realizzazione di un campo da golf con nove buche, ma che appare ora del tutto infondata, in riferimento all’impianto – considerevolmente ridimensionato – da realizzarsi in concreto, in quanto ora consistente in un campo scuola per il golf dotato di una sola buca. E’ pertanto evidente, che, in riferimento alla modesta superficie di “green” necessaria in base a quest’ultima modifica progettuale, viene meno ogni consistenza e rilevanza della questione affrontata con la censura esaminata, che presuppone vi sia, invece, una vasta area soggetta a frequente irrigazione, con conseguente necessità di considerevole approvvigionamento idrico.
Infine, anche l’ultimo mezzo d’impugnazione risulta infondato, dato che la difesa del Comune ha comprovato di avere allegato al piano apposita “Relazione sui flussi di traffico indotti” (v. doc. n. 35 del Comune), nella quale sono stati stimati, in relazione anche al già menzionato sopravvenuto considerevole ridimensionamento progettuale dell’impianto sportivo e alla più limitata funzione dello stesso, flussi di traffico indotti tali da non modificare in modo sostanziale quello originario che percorre via Siepelunga.
Da tali considerazioni ulteriormente discende, tenuto conto anche del fatto che l’area in questione non è inclusa in zona sismica e non è soggetta a vincolo idrogeologico, l’infondatezza della censura rilevante la mancata valutazione circa la stabilità della strada in relazione agli ulteriori (ma del tutto trascurabili) flussi di traffico indotti dalla nuova opera.
In ragione del riferito non significativo incremento dei flussi di traffico indotti dalla realizzazione del nuovo impianto, va parimenti rilevata l’infondatezza dell’argomentazione segnalante carenza di istruttoria e di motivazione riguardo alla asserita criticità della situazione della viabilità e del traffico lungo via Siepelunga.
Si deve infine osservare, sempre riguardo a tale argomento, che la ricorrente ha ritenuto di non fare oggetto di specifiche censure, con gli opportuni mezzi processuali, tale documento (nel ricorso dalla stessa erroneamente ritenuto non sussistente), nemmeno dopo che il Comune ha provveduto a depositarlo tra gli atti di causa.
Per quanto sopra esposto, il ricorso in parte è dichiarato inammissibile e in parte è respinto.
Valutata nel suo complesso la vicenda contenziosa, il Collegio ritiene che la complessità e peculiarità delle questioni esaminate, giustifichino l’integrale compensazione delle spese processuali tra le parti.