TAR Latina, sez. I, sentenza 2011-06-27, n. 201100559

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Latina, sez. I, sentenza 2011-06-27, n. 201100559
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Latina
Numero : 201100559
Data del deposito : 27 giugno 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00294/2000 REG.RIC.

N. 00559/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00294/2000 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 294 del 2000, proposto da:
Soc. R.I.T.-Realizzazione Impianti Turistici in Liquidazione e Soc. Iniziative Edilizie Srl in Liquidazione, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso Adamo Nicola Avv. Pepe in Latina, via Ulpiano N.5;;

contro

Comune di San Felice Circeo (Lt), rappresentato e difeso dall'avv. C D A, con domicilio ex lege presso c/o Segreteria Tar Lazio sez. Latina, via A. Doria n.

4 - Latina;
Ministero Ambiente;

per l'annullamento, previa sospensione



ORDINANZA N.

8 DEL 02.02.2000 DI DINIEGO CONDONO EDILIZIO CON DEMOLIZIONE DELLE OPERE REALIZZATE;

diffida prot. 15548 del 26.08.1999;
richieste prot. 3753 del 13.03.1991 e prot. 21450 del 22.11.1996.

Con motivi aggiunti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Felice Circeo (Lt);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe indicato, il ricorrente impugna l’ordinanza n. 8 del 02.02.2000 del Comune di San Felice Circeo con cui è stata dichiarata improcedibile la domanda di condono edilizio prot. 16332 del 30.06.2004 presentata dalle società ricorrenti con il conseguente diniego della concessione in sanatoria e misure conseguenti.

Con ordinanza collegiale R.O. 265/00 è stata respinta l’istanza cautelare. L’ordinanza è stata confermata con ordinanza del C.d.S. R.O. 3453.

Nella pubblica udienza odierna il ricorso è trattenuto in decisione.

DIRITTO

Con il primo motivo di ricorso deducono le ricorrenti violazione e falsa applicazione dell’art. 39 co. 4 L. 724/94 e violazione dell’art. 32 L. 47/85;
violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di tipicità e legalità degli atti amministrativi;
eccesso di potere per difetto dei presupposti e di motivazione.

Le censure sono fondate. L’addebito che si muove alle ricorrenti, posto a base della dichiarazione di improcedibilità, è quello di non aver fatto pervenire al Comune i nulla osta di cui alla L. 1497/39, di cui al vincolo idrogeologico, del Parco Nazionale del Circeo, nonchè il piano di lottizzazione dell’area con relativa proposta. Tuttavia, mentre per quanto riguarda l’addebito circa la mancata presentazione del piano di lottizzazione, esso non trova alcun fondamento normativo ai fini del rilascio della domanda di condono (cfr. in tal senso TAR Lazio Roma, II bis, 7743/2007), per quanto riguarda i nulla osta si osserva quanto segue. Il co. 4 dell’art. 39 L. 724/94 stabilisce che “La mancata presentazione dei documenti previsti dalla legge entro il termine di 3 mesi dalla espressa richiesta di integrazione notificata dal Comune comporta improcedibilità della domanda ed il conseguente diniego della concessione in sanatoria”. La disposizione riguarda quei documenti richiesti dall’art. 35 L. 47/85, tra i quali non rientrano i pareri e i nulla osta per i quali è il comune a doversi attivare. La distinzione tra documenti e pareri o nulla osta è stata ampiamente messa in luce dalla giurisprudenza amministrativa - cui questo collegio ritiene di dover aderire (Tar Lazio sez. Latina, 1864/2008;
Tar Lazio Roma, II bis, 7743/2007) - ove si evidenzia che, mentre la documentazione deve essere esibita dall’interessato, e, in caso di omessa presentazione nel termine perentorio dalla richiesta, ne consegue l’impocedibilità della domanda, i nulla osta o i provvedimenti previsti dalla legge devono essere acquisiti dall’amministrazione e non possono formare oggetto di un motivo di improcedibilità ex art. 39 L. 724/94. Ad ulteriore conferma della correttezza dell’interpretazione sopra riportata, si consideri anche l’incompatibilità dei termini rispettivamente previsti per la presentazione della documentazione mancante (tre mesi), che sarebbe incompatibile con i termini necessari al rilascio dei vari nulla osta di legge.

Restano assorbite, per ragioni di economia processuale, le altre censure, in quanto l’effetto conformativo del giudicato imporrà all’amministrazione di valutare nel merito la domanda di concessione in sanatoria.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

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