TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400214

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400214
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400214
Data del deposito : 30 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/04/2024

N. 00214/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00014/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14 del 2024, proposto da
C M, rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Ciciliani, L C, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Provincia di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A Z, Gaetano D'Ignazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

S A, rappresentato e difeso dagli avvocati I I, S I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



Per l’annullamento,

nei limiti di interesse della ricorrente,

- del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale e della conseguente proclamazione degli eletti del Consiglio Provinciale di Teramo del 18 dicembre 2023;

- del verbale del seggio elettorale unico per l’elezione del Consiglio Provinciale di Teramo del 17 dicembre 2023;

- del provvedimento n. 5 del 18 dicembre 2023 del Responsabile dell’Ufficio Elettorale di presa d’atto del risultato elettorale;

- per quanto occorrer possa, del decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 32 del 31 ottobre 2023 di indizione delle elezioni de quibus ;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ove lesivi;

nonché, ex art 130, c. 9, c.p.a. per la correzione del risultato elettorale, con la sostituzione del candidato illegittimamente proclamato, con la ricorrente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Teramo e di S A;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con decreto n. 32 del 31 ottobre 20203, il Presidente della Provincia di Teramo, odierna resistente, ha indetto per il giorno 17 dicembre 2023 le elezioni del Consiglio Provinciale di Teramo, Consiglio composto, oltre che dal Presidente della Provincia, da dodici Consiglieri provinciali.

Il sopra menzionato decreto stabiliva, altresì, che ciascun elettore, individuato nei Sindaci e nei Consiglieri Comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Teramo, poteva esprimere un voto che sarebbe stato ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della legge n. 56/2014; in particolare, ciascun elettore poteva esprimere anche un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere provinciale compreso nella lista e il valore del voto sarebbe stato ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della legge n. 56/2014.

A tal riguardo, va ricordato che l’art. 37 del Regolamento delle Elezioni per la Provincia di Teramo stabilisce che “ 1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato

ai sensi dell’art. 1, commi 32, 33 e 34, della Legge 56/2014, apponendo un segno sul relativo contrassegno. 2. L'elettore può anche esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati della lista votata scrivendone il cognome, o il nome e cognome in caso di omonimia, sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno. ”.

Per quanto attiene, poi, alle ipotesi di nullità del voto, l’art. 38, comma 6, del predetto Regolamento prevede che “ 6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:

a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;

b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati Presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati Consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);

c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto. ”.

Alle elezioni di che trattasi sono state presentate quattro liste, tra cui la n. 3 con contrassegno “ La forza del territorio ”, avente, quali candidati, i signori Adriani Pietro; C M, odierna ricorrente, Bonaduce Maura, C Lanfranco, Casmirri Alessandro, Cianella Maria Cristina, Di Giuseppe Benedetta, Di Lorenzo Gennarino, Giansante Luciano e, infine S A, odierno controinteressato.

All’esito delle operazioni di scrutinio è stato redatto apposito verbale in data 18 dicembre 2023, di cui in epigrafe, con cui il Seggio Elettorale, per quanto qui di interesse, relativamente ad una scheda grigia, ha assegnato il voto alla lista n. 3 ma ha ritenuto nullo il voto di preferenza ivi espresso in quanto “ non univocamente riconducibile ad uno dei nominativi dei candidati ”; in particolare, la predetta scheda recava scritto il cognome “Cardellini”.

A seguito del sopra menzionato annullamento del (solo) voto

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