TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-04-30, n. 202400214
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Pubblicato il 30/04/2024
N. 00214/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00014/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14 del 2024, proposto da
C M, rappresentata e difesa dagli avvocati Federica Ciciliani, L C, A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia di Teramo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A Z, Gaetano D'Ignazio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
S A, rappresentato e difeso dagli avvocati I I, S I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’annullamento,
nei limiti di interesse della ricorrente,
- del verbale delle operazioni dell’Ufficio Elettorale e della conseguente proclamazione degli eletti del Consiglio Provinciale di Teramo del 18 dicembre 2023;
- del verbale del seggio elettorale unico per l’elezione del Consiglio Provinciale di Teramo del 17 dicembre 2023;
- del provvedimento n. 5 del 18 dicembre 2023 del Responsabile dell’Ufficio Elettorale di presa d’atto del risultato elettorale;
- per quanto occorrer possa, del decreto del Presidente della Provincia di Teramo n. 32 del 31 ottobre 2023 di indizione delle elezioni de quibus ;
- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali e successivi ancorché non conosciuti dalla ricorrente, ove lesivi;
nonché, ex art 130, c. 9, c.p.a. per la correzione del risultato elettorale, con la sostituzione del candidato illegittimamente proclamato, con la ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia di Teramo e di S A;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 aprile 2024 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con decreto n. 32 del 31 ottobre 20203, il Presidente della Provincia di Teramo, odierna resistente, ha indetto per il giorno 17 dicembre 2023 le elezioni del Consiglio Provinciale di Teramo, Consiglio composto, oltre che dal Presidente della Provincia, da dodici Consiglieri provinciali.
Il sopra menzionato decreto stabiliva, altresì, che ciascun elettore, individuato nei Sindaci e nei Consiglieri Comunali dei Comuni ricompresi nel territorio della Provincia di Teramo, poteva esprimere un voto che sarebbe stato ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della legge n. 56/2014;in particolare, ciascun elettore poteva esprimere anche un voto di preferenza per un candidato alla carica di Consigliere provinciale compreso nella lista e il valore del voto sarebbe stato ponderato ai sensi dei commi 32, 33 e 34 dell’art. 1 della legge n. 56/2014.
A tal riguardo, va ricordato che l’art. 37 del Regolamento delle Elezioni per la Provincia di Teramo stabilisce che “ 1. Ciascun elettore esprime un solo voto per una lista di candidati che viene ponderato
ai sensi dell’art. 1, commi 32, 33 e 34, della Legge 56/2014, apponendo un segno sul relativo contrassegno. 2. L'elettore può anche esprimere il proprio voto di preferenza per uno dei candidati della lista votata scrivendone il cognome, o il nome e cognome in caso di omonimia, sulla riga tratteggiata posta sotto il contrassegno. ”.
Per quanto attiene, poi, alle ipotesi di nullità del voto, l’art. 38, comma 6, del predetto Regolamento prevede che “ 6. Sono dichiarati nulli i voti contenuti in schede che:
a) non sono quelle autenticate dal seggio elettorale;
b) non consentono di risalire in maniera univoca alla volontà dell'elettore (ad esempio, perché sono stati apposti segni di voto su più contrassegni di lista o su più candidati Presidente o perché è stato scritto il nome di più candidati Consiglieri provinciali, della stessa lista o più liste);
c) contengono scritte o altri segni di chiara riconoscibilità del voto. ”.
Alle elezioni di che trattasi sono state presentate quattro liste, tra cui la n. 3 con contrassegno “ La forza del territorio ”, avente, quali candidati, i signori Adriani Pietro;C M, odierna ricorrente, Bonaduce Maura, C Lanfranco, Casmirri Alessandro, Cianella Maria Cristina, Di Giuseppe Benedetta, Di Lorenzo Gennarino, Giansante Luciano e, infine S A, odierno controinteressato.
All’esito delle operazioni di scrutinio è stato redatto apposito verbale in data 18 dicembre 2023, di cui in epigrafe, con cui il Seggio Elettorale, per quanto qui di interesse, relativamente ad una scheda grigia, ha assegnato il voto alla lista n. 3 ma ha ritenuto nullo il voto di preferenza ivi espresso in quanto “ non univocamente riconducibile ad uno dei nominativi dei candidati ”;in particolare, la predetta scheda recava scritto il cognome “Cardellini”.
A seguito del sopra menzionato annullamento del (solo) voto di preferenza, alla dottoressa C M sono stati quindi assegnati solo n. 24 voti validi di cui n. 7 con scheda azzurra corrispondente alla fascia demografica A, n. 1 con scheda arancione corrispondente alla fascia demografica B, n. 12 con scheda grigia corrispondente alla fascia demografica C, n. 3 con scheda rossa corrispondente alla fascia demografica D e n. 1 con scheda verde corrispondente alla fascia demografica E.
In data 18 dicembre 2023, l’Ufficio Elettorale costituito per l’elezione de qua , ricevuto il verbale delle operazioni del seggio unico, ha proceduto alle operazioni di propria competenza riportate nel parimenti impugnato verbale;in particolare, il predetto Ufficio Elettorale ha proclamato i candidati eletti alla carica di Consigliere Provinciale, individuando cinque nominativi della lista n. 3, avente il contrassegno “ La forza del territorio ”, di cui l’ultimo era il signor S A, odierno controinteressato, con un numero di voti ponderati n. 4388 mentre la dottoressa C risultava collocata nella predetta lista in sesta posizione, ossia come prima dei non eletti, con un numero di voti ponderati pari a 4366.
Con provvedimento n. 5 del 18 dicembre 2023, di cui in epigrafe, il Responsabile dell’Ufficio elettorale ha disposto la presa d’atto del risultato elettorale.
Avverso i sopra menzionati provvedimenti ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 15 gennaio 2024, la dottoressa C M, chiedendone l’annullamento, nei limiti dell’interesse, deducendo il seguente articolato motivo:
- Violazione del principio del favor voti . Eccesso di potere. Manifesta ingiustizia. Errore manifesto. Difetto di istruttoria.
In particolare, l’odierna ricorrente ha ritenuto viziata da errore la dichiarazione di nullità del voto di preferenza espresso nella scheda grigia a favore di “Cardellini”, in quanto lo stesso doveva essere inteso quale riferito alla stessa, di cognome C, e tale attribuzione avrebbe reso l’odierna ricorrente l’ultima degli eletti e non la prima dei non eletti.
Inoltre la dottoressa C ha chiesto che, ai sensi dell’art. 130, comma 9, c.p.a., sia corretto il risultato elettorale con la sostituzione della stessa al candidato asseritamente illegittimamente proclamato, avanzando in via preliminare istanza istruttoria di esibizione della scheda elettorale il cui voto di preferenza è stato annullato.
Si è costituito in giudizio, in data 30 gennaio 2024, il signor S A, odierno controinteressato, chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio, in data 31 gennaio 2024, la Provincia di Teramo, chiedendo anch’essa la reiezione del ricorso.
Parte ricorrente e parte resistente hanno poi depositato, rispettivamente in data 19 marzo 2024 e 5 aprile 2024, memorie finali e, infine, all’udienza pubblica del 24 aprile 2024, dopo ampia ed articolata discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Preliminarmente il Collegio deve scrutinare l’istanza istruttoria avanzata da parte ricorrente in merito all’esibizione della scheda originale di voto in contestazione.
In particolare, parte ricorrente ha richiesto la produzione della predetta scheda affermando che per la stessa “ corre l’obbligo di formulare istanza istruttoria di esibizione ” ma, al riguardo, il Collegio osserva che la predetta parte non ha chiarito quale sia la specifica ratio di tale richiesta, atteso che non è contestato che il cognome indicato sulla stessa sia “Cardellini”.
Acclarato, dunque, che non è in contestazione il cognome scritto sulla scheda elettorale di che trattasi, ossia “Cardellini”, e rilevato che il ricorso, come si dirà in appresso, si basa sull’assunto di parte ricorrente secondo cui con tale indicazione l’elettore avrebbe voluto indicare il cognome dell’odierna ricorrente, C, il Collegio rileva che l’istanza istruttoria proposta va respinta in quanto risulta del tutto inutile la produzione della scheda originale perché tale produzione nulla potrebbe apportare alla decisione della presente causa in cui va accertato se il cognome (incontestato) apposto sulla scheda sia o meno riconducibile all’odierna ricorrente.
1. - Stabilito quanto sopra in via preliminare, il Collegio può ora passare all’esame del ricorso e, al riguardo, osserva che lo stesso è infondato nel merito e va respinto.
2.1. - Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce l’illegittimità delle operazioni di voto nella parte in cui il voto espresso nei confronti di “Cardellini” non è stato attribuito all’odierna ricorrente, dottoressa C M.
Secondo parte ricorrente, difatti, nel presente caso “ è di adamantina evidenza come la decisione dell’ufficio elettorale di annullare il voto di preferenza per la presenza di un lieve errore di scrittura del cognome della Dott.ssa C (erroneamente indicata dall’elettore quale “Cardellini”) si ponga in aperta e manifesta violazione dei principi generali sopra richiamati del favore per la validità del voto e della salvaguardia della volontà effettiva dell’elettore. Non è revocabile in dubbio, infatti, l’inequivoca riconducibilità dell’espressione di voto al nominativo della stessa ricorrente. Nel caso concreto, deve senz’altro riconoscersi che la volontà effettiva dell’elettore – ovvero quella di attribuire la propria preferenza alla Dott.ssa C, candidata della lista votata (per l’appunto, la n. 3) – è resa inequivocabile dall’assenza di candidati di lista con cognomi simili a quello dell’odierna ricorrente. Al contrario: è palese l’assonanza tra “Cardellini” e “C”, cognomi che differiscono - in concreto - per sole due consonanti. ”.
2.2. - Il motivo è infondato.
Il Collegio osserva che, nel presente caso, risulta del tutto legittimo l’operato dell’Amministrazione resistente in quanto il voto espresso con l’indicazione del cognome “Cardellini” nella scheda poi annullata quanto a tale preferenza individuale non risulta attribuibile in maniera inequivoca all’odierna ricorrente, atteso che nella medesima lista n. 3 era presente anche il candidato C, il cui cognome richiama quello indicato sulla scheda con cui presenta un’assonanza al pari di quello della ricorrente.
Contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente, difatti, nella medesima lista era presente un ulteriore candidato con cognome simile a quello indicato nella scheda elettorale e tale somiglianza esclude in radice che il voto possa essere riferito in maniera certa ed univoca all’odierna ricorrente, risultando quindi del tutto logica e giustificata la decisione dell’Amministrazione, decisione peraltro condivisa anche dai rappresentati di lista (compreso il rappresentante della lista n. 3 “La Forza del Territorio”, cui appartengono i predetti candidati C e C) presenti alle operazioni di scrutinio, i quali hanno condiviso la decisione dell’Amministrazione con dichiarazione a verbale.
Ne deriva dunque che, nella presente situazione, il voto contestato non poteva essere riferito in maniera univoca ed inequivoca ad un unico candidato, ben potendo lo stesso volersi riferire sia all’odierna ricorrente che al signor C e, pertanto, correttamente lo stesso non è stato attribuito a nessuno dei due, non potendosi inferire la sua univoca riconducibilità ad uno dei due predetti candidati.
Risultano dunque condivisibili, su tale punto, le difese della Provincia di Teramo secondo cui “ È doveroso precisare che la predetta lista numero 3, denominata “La Forza del Territorio”, annoverava tra i propri candidati l’odierna ricorrente, C M ed il consigliere C Lanfranco, oltre che l’odierno controinteressato S A. Il seggio pertanto ha operato nel seguente modo. L’indicazione espressa dall’elettore sulla citata scheda grigia sul contrassegno della lista numero 3 denominata “La Forza del Territorio”, non ha destato dubbi in relazione alla valida attribuzione del voto di lista, che, pertanto, è stato assegnato (appunto alla predetta lista numero 3). Al contrario, l’espressione scritta “CARDELLINI” (nell’area dedicata all’espressione del voto di preferenza del candidato consigliere collegato alla lista), ha comportato una doverosa riflessione in quanto detto nominativo non era rinvenibile tra i candidati collegati alla lista numero 3 (denominata “La Forza del Territorio”);invero, detta espressione è risultata piuttosto una specie di crasi tra due candidati presenti nella medesima lista n. 3 ovvero C e C…Pertanto, per le considerazioni sopra espresse, la decisione del Seggio elettorale - si ribadisce assolutamente non contestata dai rappresentanti presenti e unanimemente condivisa - si è orientata, in ossequio al generale principio del favor voti, a salvaguardare il voto di lista attribuendolo alla lista numero 3 denominata “La Forza del Territorio”, e, a causa dell’espressione di preferenza al candidato non univocamente riconducibile ad uno dei nominativi dei candidati (nello specifico a C o a C), a considerare nulla la preferenza ”.
Con riferimento in particolare al principio del favor voti invocato da parte ricorrente, il Collegio rileva che, nel presente peculiare caso, l’applicazione del medesimo non può comportare l’attribuzione del voto di preferenza alla ricorrente atteso che, come sopra chiarito, esisteva un altro candidato con cognome simile alla preferenza espressa e, dunque, non sussiste la chiara (ed inequivoca) riconducibilità del cognome scritto sulla scheda alla ricorrente (e tale considerazione rende altresì inconferente il precedente citato da parte ricorrente, ossia TAR Latina n. 1007/2012, in quanto tale pronuncia riguardava un caso in cui il voto non risultava riconducibile ad altri candidati della stessa lista).
Su tale punto risultano, pertanto, condivisibili anche le argomentazioni del controinteressato secondo cui “ …se è vero che in materia elettorale vige il principio del c.d. "favor voti", per il quale, in sede di scrutinio, la validità del voto contenuto nella scheda deve essere ammessa ogni qualvolta sia possibile desumere l'effettiva volontà dell'elettore, quando questa possibilità è esclusa per la assonanza con altri candidati e per l’impossibilità di univoca determinazione del candidato, questo principio non può trovare applicazione. I limiti al favor voti sono: a) incertezza nella attribuzione del voto all’uno o all’altro candidato;b) l’errore finalizzato al riconoscimento dell’elettore stesso. Non può non considerarsi, inoltre, nel caso specifico, la qualifica dell’elettore che non è il quivis de populo ma un soggetto qualificato;è noto, infatti, che secondo la legge Delrio, il consiglio provinciale viene eletto a suffragio ristretto solo dai sindaci e dai consiglieri comunali della provincia. ”.
3. - Per tutto quanto sopra sinteticamente illustrato, dunque, il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
4. - Le spese seguono la soccombenza, ex art. 91 c.p.c., nei confronti della Provincia di Teramo mentre sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle stesse nei confronti del controinteressato.