TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-03-20, n. 202300423
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Testo completo
Pubblicato il 20/03/2023
N. 00423/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01295/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1295 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via San D. Savio N° 8;
contro
Ministero della Salute, Regione Calabria, non costituiti in giudizio;
per l'ottemperanza
dl giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Lavoro e Previdenza, definita con sentenza n. -OMISSIS-, pubblicata il-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1 marzo 2023 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato :
- che parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione da parte dell’Amministrazione intimata della sentenza n. -OMISSIS- del il Tribunale Ordinario di Vibo Valentia - Sezione Lavoro e Previdenza, con cui è disposto: “ Dichiara che l’importo dell’indennizzo di cui all’art.1 - L. 3 n. 229/2005, in godimento pro quota, deve essere calcolato moltiplicando per 6 l’importo dell’indennizzo previsto dalla L. n. 201/92, per la prima categoria di cui alla tabella A allegata al D.P.R. n. 834/81, comprensivo dell’importo base e dell’indennità integrativa speciale, entrambi rivalutati sulla base del TIP, a decorrere dal -OMISSIS-, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, successivamente al primo anno di decorrenza; per l’effetto condanna il Ministero della Salute al pagamento mensile, a favore del ricorrente, dell’indennizzo ai sensi dell’art. 1 L. n. 229/2005 come sopra determinato, nonché al pagamento della differenza tra quanto erogato e quanto dovuto, oltre interessi di legge; dichiara che l’importo dell’assegno una tantum ai sensi dell’art. 4 L. n. 229/2005, nella misura delle annualità già riconosciute, deve essere ricalcolato sulla base dell’indennizzo ai sensi della L. n. 210/92, come sopra determinato; per l’effetto condanna il Ministero della Salute al pagamento, a favore del ricorrente, della differenza tra quanto erogato a titolo di assegno una tantum e quanto dovuto, come sopra rideterminato, oltre interessi legali ”, oltre alle spese processuali, contestualmente liquidate e distratte in favore del procuratore antistatario, con richiesta di interessi nonchè per l’ulteriore condanna al pagamento di una somma ai sensi dell’art. 114 lett. e) c.p.a. per il successivo ritardo;
- che il Ministero e la Regione Calabria, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si sono costituiti;
Considerato :
- Che il predetto titolo è passato in giudicato, è stata ritualmente notificata all’Amministrazione e che dalla notificazione è decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 l. 31 dicembre 1996, n. 669 (v. per la necessità della decorrenza di tale spatium temporis tra le altre, Consiglio di Stato, sez. V, 06/05/2015, n. 2257; sez. IV, 07/04/2015, n. 1772);
che la P.A. non ha dato prova, come era suo onere (v. per tutte, Cass. SS.UU. n.