TAR Bari, sez. I, sentenza 2013-12-23, n. 201301727
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N. 01727/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01037/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1037 del 2013, proposto da:
P M, rappresentata e difesa dagli avv.ti G G P e A L, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale Agenzia di Putignano;
per l'ottemperanza
alla sentenza n. 9567/08 emessa dal Tribunale di Bari - Sez. lavoro (restituzione indebito per integrazione al minimo pensione);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito il difensore avv. Carlo Sciannamblo, per delega dell'avv. G G P;
Rilevato che il difensore di parte ricorrente ha dichiarato, nella Camera di Consiglio fissata per la discussione del presente gravame, la cessazione della materia del contendere per essere intervenuto il richiesto pagamento, con contestuale richiesta di condanna dell’Ente intimato al pagamento delle spese di giudizio;
Rilevato che l’avvenuta ottemperanza al giudicato di cui si tratta, mediante corresponsione delle somme dovute, risulta in atti;
Ritenuto di porre a carico dell’I.N.P.S. le spese di giudizio, essendo l’esecuzione del giudicato intervenuta soltanto dopo la notificazione del ricorso in esame;