TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 2018-07-09, n. 201804110
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Pubblicato il 09/07/2018
N. 04110/2018 REG.PROV.CAU.
N. 04316/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4316 del 2018, proposto da:
M B, B B, I I B, Maria Vittoria Calle', Pasquale Calle', I C, F C, B C, M C, P C, G C, G C, C C, V C, Ivana D'Amico, G D R, Maria Emanuela Dell'Utri, L D, T F, L C F, R I F, A G, V G, I G, A P G, E L, S L, R L, F L, M L B, S L F, I R L, F M, Ilaria Mattia, Salvatore Cleofa Messina, Barbara Milazzo, Stefania Parrotta, Rosa Passariello, Clara Patricelli, Antonio Perrotta, Maria Elena Pinto, Antonia Emanuela Polimeni, Marco Ravera, Maria Rita Sorrentino, Lidia Spadafora, Paola Spata, Vincenzo Stamilla, Domenico Tambolleo, Donatella Tubito, Francesca Tubito, Maria Carmina Tubito, Amerigo Valente, Gerlando Vella, Elisabetta Zaccaria, Concetta Zampella, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Buonanno, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Casale Strozzi, 31;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Miur - Uffici Scolastici Regionali Competenti non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, adottato in data 1/02/2018 e pubblicato in G.U. n. 14 del 16/02/2018, avente ad oggetto: “Concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, nella parte in cui, in particolare agli artt. 3 e 4, non consente la partecipazione al concorso de quo ai docenti abilitati in quanto muniti di titoli di laurea conseguiti in periodi di validità del “regime transitorio” e/o validi ai sensi del DM 39/1998 – Tabella A e/o conformi alle prescrizioni del DPR n. 19/2016 – Tabella A e/o muniti di abilitazione professionale, idonei a ricoprire posti di insegnamento nelle classi concorsuali della Tabella A allegata al DPR n. 19/2016, e nella parte in cui non consente a tali docenti la partecipazione anche su posti di sostegno se non muniti di titolo di specializzazione sul sostegno, e nella parte in cui eventualmente sia richiesto il conseguimento dei titoli di abilitazione o di specializzazione sul sostegno entro la data del 31/05/2017, nonché nella parte in cui subordina a pena di esclusione la presentazione della domanda di partecipazione all'utilizzo della piattaforma telematica ministeriale POLIS – Istanze online non prendendo in considerazione domande formulate con diversa modalità;del Decreto Ministero Istruzione, Università e Ricerca n. 995 del 15/12/2017, pubblicato in G.U. n. 33 del 9/02/2018, avente ad oggetto: “Modalita' di espletamento della procedura concorsuale di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), e commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o di specializzazione all'insegnamento di sostegno per i medesimi gradi di istruzione”, nella parte in cui, agli artt. 6 e 7, già prevedeva le suddette prescrizioni escludenti in pregiudizio dei docenti in questione;nonché per la condanna a titolo di risarcimento in forma specifica del MIUR a disporre l'ammissione al concorso a titolo definitivo e, solo in estremo subordine, al risarcimento per equivalente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018 il dott. R T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che i ricorrenti hanno impugnato il bando n. 85 del 2018, nella parte in cui riprendendo il d.lg.s n. 59 del 2017, art. 17, comma terzo, prevede che possono partecipare i docenti in possesso di titolo abilitante all’insegnamento alla data del 31.5.2017;
ritenuto che la procedura in questione abbia carattere straordinario, con la conseguenza che la limitazione del numero dei soggetti idonei a partecipare al concorso in questione non sia idonea a superare il vaglio di non manifesta infondatezza, necessario ai fini della proposizione di una questione di legittimità costituzionale;
ritenuto che la disposizione in questione non risulti polisemica nel ritenere la necessità della abilitazione all’insegnamento, con la conseguenza che non risulta compatibile con i criteri di interpretazione della legge il risultato ermeneutico che consenta di prescindere da tale titolo;
ritenuta l’insussistenza di adeguati elementi per ritenere la possibilità della disapplicazione della normativa in questione in relazione al diritto europeo posto che non si riscontra una puntuale violazione di una norma europea, né emerge una discriminazione trattandosi di una normativa giustificata sulla peculiarità del reclutamento e della procedura;
ritenuto che la mancata proposizione di idonei percorsi abilitativi non sia meritevole di positiva valutazione in considerazione della specificità della situazione di parte ricorrente (titolo di laurea);
ritenuto che, ugualmente, per il sostegno a docenti con disabilità sia previsto ulteriore titolo abilitante;
ritenuto che la novità della questione giustifichi la compensazione delle spese di lite della fase cautelare;