TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2010-10-08, n. 201018123
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N. 18123/2010 REG.SEN.
N. 02267/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2267 del 2010, proposto da:
Immobilsannio Srl, rappresentato e difeso dall'avv. V D, con domicilio eletto presso V D in Napoli, C.Direzionale Is.E/4 Pal.Fadim;
contro
Comune di Benevento;Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali, Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggio Province di Caserta e Benevento, rappresentati e difesi dall'Avvoc.Distrett.Stato Napoli, domiciliata per legge in Napoli, via Diaz, 11;
per l'annullamento del
silenzio inadempimento sulla domanda di permesso di costruire e sulla contestuale istanza di rilascio di autorizzazione paesaggistica
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita' Culturali e di Soprintendenza Per i Beni Architettonici e Paesaggio Province di Caserta e Benevento;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2010 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso è improcedibile per le ragioni che seguono.
Osserva il Collegio che, come emerso in seguito al deposito documentale effettuato dall’amministrazione resistente sia in sede di costituzione che di ottemperanza alla successiva ordinanza istruttoria, per un verso, sulla vicenda procedimentale in questione è intervenuto il la nota prot. 11676/2010 del 4.5.2010 recante il preavviso di rigetto sull’istanza di rilascio del permesso di costruire, con conseguente effetto interruttivo del termine di conclusione del procedimento e suo nuovo, integrale decorso ex art. 10 bis della novellata L. 241/1990;e, per altro verso, il provvedimento prot. 2078/2010 del 3.6.2010 recante il diniego definitivo della stessa.
A tanto consegue la improcedibilità del ricorso in esame, atteso che l'emanazione di un provvedimento espresso (sia positivo che negativo) dopo la proposizione del ricorso giurisdizionale contro il silenzio rifiuto non può non avere effetti estintivi sulla materia del contendere, in quanto il privato ha ottenuto il risultato al quale mira il giudizio, ossia il superamento della situazione di inerzia procedimentale e di violazione/elusione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro i termini all’uopo previsti (art.2, comma primo, L. n. 241/1990 nel testo riformulato dalla L. n. 69/2009);nel caso in cui il provvedimento sopravvenuto sia ritenuto illegittimo - per motivi evidentemente diversi dalla mera tardività - il privato deve dunque proporre contro di esso una nuova impugnazione (Cons. St., Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7125).
Invero, lo speciale procedimento disciplinato dall'art. 21-bis L. T.A.R., deve arrestarsi all'accertamento della illegittimità del comportamento inerte, su cui verte il giudizio, per la quale ragione, una volta che, nel corso del giudizio, sia sopravvenuto il provvedimento esplicito dell'Amministrazione, l'accertamento giurisdizionale non può estendersi, nel medesimo procedimento speciale contemplato dall'art. 21-bis L. T.A.R., alla legittimità del provvedimento adottato dall'Amministrazione neppure in vigenza dell'art. 3 comma 6-bis D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni in L. 14 maggio 2005 n. 80 che, modificando il testo dell'art. 2 L. 7 agosto 1990 n. 241, ha espressamente previsto che «il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza», ostandovi i limiti derivanti dal consistenza del potere esercitabile dalla P.A. alla luce dei margini valutativi ad essa spettanti, e la specialità della tutela giurisdizionale e dei poteri accordati al giudice amministrativo in materia di inerzia dell'Amministrazione (Cons. St., Sez. V, 24 agosto 2006, n. 4968).
Il ricorso deve essere pertanto dichiarato improcedibile.
Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo che segue, vanno poste a carico dell’amministrazione comunale, avendo quest’ultima emanato i menzionati atti solo successivamente al deposito del ricorso. Vanno compensate, sussistendo giusti motivi, le spese nei confronti delle costituite amministrazioni statali.