TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2019-04-24, n. 201905218

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, ordinanza collegiale 2019-04-24, n. 201905218
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201905218
Data del deposito : 24 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/04/2019

N. 06908/2018 REG.RIC.

N. 05218/2019 REG.PROV.COLL.

N. 06908/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6908 del 2018, proposto da M A C, C C, L N C, F C, G C, F C, B B C, D C, S C, V C, M C, G C, R C C, C C, R C, S C, V C, F C, G C, R C, I C, G C, C C F, G C, M C, U C, P C, S C, L C, E C, F C, F C, M C, P C, P C, T C, M C, E C, M C, G C, D C, Natale Caputo, Antonio Cantarini, Angelo Caruso, Faustino Caravella, Giovanni Cirmi, Pietro Caputo, Giancarlo Cuna, Gabriele Cittadino, Antonio Cerasuolo, Sebastiano Compagnino, Tommaso Camera, Valerio Augusto Fabrizio Corsini, Innocenzo Carini, Alessandro Capone, Sauro Carfagna, Mario Cannizzaro, Giovanni Carelli, Sandro Corrado, Fabio Clama, Paolo Comodin, Pietro Caragnano, Salvatore Campisi, Alessandro Calabrese, Luca Carrozzo, Massimino Caliendo, Elio Cuomo, Giovanni Capasso, Luigi Cesareo, Giovanni Ciccolella, Francesco Caramanica, Italo Cipriani, Antonio Camarda, Anzio Ciccotti, Angelo Curione, Simone Credendino, Vito Caputo, Cosimo Cancellara, Giuseppe Cavallo, Angelo Comparone, Duilio Congiu, Pasquale Cirillo, Giuseppe Ciarmiello, Salvatore Coffa, Mario Domenico Calabrese, Francesco Catana, Piero Cianficconi, Marcello Crimi, Emilio Cesareo, Andrea Casagrande, Giuseppe Cappai, Corrado Caruso, Giacinto Ciardiello, Giovanni Craparotta, Marcello Cosenza, Adriano Cappiello, Mirko Colasanti, Giovanni Carbonara, Fabio Camposano, Giuseppe Cannavale, Giovanni Corbisiero, Antonio Cortese, Giovanni Ciliberti, Salvatore Ciuffreda, Antonio Romeo Cappilli, Berardino Caputo, Salvatore Capozzoli, Francesco Coppolecchia, Sergio Caiazzo, Saverio Luca Massimiliano Cormaci, Renato Corveddu, Alfonso Cantelli, Ernesto Cordella, Fabio Imperio, Antonio Inglese, Giorgio Iacono, Marco Ibba, Giovanni Ignaccolo, Giuseppe Irrera, Luigi Ianuale, Claudio Ivaldi, Antonio Iulietto, Mario Invincibile, Giuseppe Iosca, Gianfranco Iannelli, Giuseppe Incorvaia, Ilarione Introna, Roberto Iafelice, Luca Iofrida, Giuseppe Iachetta, Antonio Infante, Raffaele Improta, Gianluca Nicola Ingianni, Luigi Iezzi, Giuseppe Iannucci, Salvatore Daniele Incorvaia, Damiano Iuculano, Vitale Iannamorelli, Gianluca Inglese, Michele Iannone, Luigi Iodice, Arturo Improta, Andrea Ingrosso, Cesare Imperatore, Cristian Iannola, Alessandro Ibba, Simone Iommetti, Salvatore Maurizio Imbesi, Antonio Isone, Umberto Incecca, Giovanni Ianniello, Francesco Imbesi, Mauro Iannotti, Giuseppe Iannarelli, Giuseppe Inglese, Domenico Ierardi, Massimiliano Isalberti, Augusto Jacopucci, Francesco Jones, Marco Klavora, Marco Wicker, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Mandolesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Paolo Emilio n. 34;


contro

il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'esecuzione

del decreto n. 7566/16 della Corte di Appello di Roma, depositato il 28.10.2016, munito di formula esecutiva il 19.11.2016, regolarmente notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso la sede reale in data 22.11.2016 e passato in giudicato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa M P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Premesso:

- che i ricorrenti hanno agito per l’esecuzione del decreto indicato in epigrafe con il quale il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato condannato a corrispondere a ciascuno di essi la somma di € 1.000,00, oltre interessi legali dalla domanda (17.5.2016) al saldo, nonché a rifondere le spese processuali liquidate complessivamente in euro 1.000,00 per compensi, ed euro 100,00 per spese oltre accessori di legge;

- che il decreto, munito di formula esecutiva il 19.11.2016, è stato notificato al Ministero dell’Economia e delle Finanze presso la sede reale in data 22.11.2016 ed è passato in giudicato (cfr. certificazione del 16.4.2018);

- che l’Amministrazione resistente non ha dato esecuzione al decreto e, pertanto, i ricorrenti agiscono per la condanna di quest’ultima all’integrale ottemperanza del titolo azionato, nonché per la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento,

- che il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è costituito in giudizio con memoria di stile;

- che all’udienza camerale del 20.3.2019 la causa è stata trattenuta in decisione;

Ritenuto

- che l’art. 5 sexies, commi da 1 a 5, della legge n. 89 del 2001 prevede: “1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all’amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3. 2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.

3. Con decreti del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.

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