TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-09-30, n. 202101153

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. II, sentenza 2021-09-30, n. 202101153
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 202101153
Data del deposito : 30 settembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/09/2021

N. 01153/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00004/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA IALIANA

IN NOME DEL POPOLO IALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4 del 2021, proposto da
Comitato Opzione Zero, Progetto Nascere Meglio, Medicina Democratica-Movimento Lotta per la Salute Onlus, Ecoistituto del Veneto A L, Casa del Popolo Venezia Aps, D G, L B, F M, A T, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati C C, D P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati F B, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso la sede dell’Ente in Venezia, Cannaregio 23;
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Iannotta in Venezia, S. Marco 4091;
Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo-Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, Ministero Interno - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, Arpav - Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del Veneto, Azienda Ulss3 Serenissima, Prefettura - Ufficio Territoriali del Governo di Venezia non costituiti in giudizio;
Città Metropolitana di Venezia, Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, Consiglio di Bacino Laguna di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Roberta Brusegan, Katia Maretto, Giuseppe Roberto Chiaia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;



nei confronti

Ecoprogetto Venezia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Giuri, Alessandro Veronese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del Decreto del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio della Regione Veneto n. 47 del 22.10.2020, di adozione ai sensi dell'art. 27 bis D.Lvo 152/2006 e ss.mm.ii. della determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, costituente il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii. per il progetto denominato “Polo impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti-progetto di aggiornamento tecnologico” presentato dalla società Ecoprogetto Venezia S.r.l. e di tutti gli atti e pareri nel medesimo compresi nonché connessi, presupposti e conseguenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Comune di Venezia e di Ecoprogetto Venezia S.r.l. e di Città Metropolitana di Venezia e di Consiglio di Bacino Venezia Ambiente e di Consiglio di Bacino Laguna di Venezia e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo e di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 giugno 2021 la dottoressa M A e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Le associazioni ed i cittadini ricorrenti impugnano gli atti del procedimento sfociato nel Decreto direttoriale n. 47 del 22.10.2020 di adozione della determinazione positiva di conclusione della Conferenza di Servizi decisoria, recante Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art. 27 bis D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii. del progetto denominato “Polo impiantistico di Fusina per la gestione dei rifiuti-progetto di aggiornamento tecnologico” presentato dalla società Ecoprogetto Venezia S.r.l.

Il provvedimento comprende:

- il provvedimento favorevole di compatibilità ambientale (Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 881 del 16.10.2020);

- l’approvazione del progetto e l’Autorizzazione Integrata Ambientale per le attività di cui al punto 5.2. lettera a) e al punto 5.3. lettera a) e b) dell’allegato VIII alla parte II del D.L.vo 152/2006 riferita alle fasi 1 e 2 previste dal cronoprogramma del progetto di cui al Decreto del Direttore della Direzione Ambiente n. 883 del 19.10.2020;

- l’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.L.vo 42/2004 in conformità al parere del 2.4.2020 prot. n. 14234 della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna;

- il permesso di costruire, riferito alle fasi 1 e 2 previste dal cronoprogramma del progetto, in conformità al parere di conformità urbanistica del Comune di Venezia favorevole con prescrizioni, di cui alla nota prot. n. PG2020/254953 del 16.06.2020;

- il parere del 12.8.2020 prot. n. ADSP MAS.U.0011358 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

- il parere di conformità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia formalizzato tramite SUAP del Comune di Venezia con nota prot. n. 28917 del 19.10.2020;

Il progetto riguarda l’aggiornamento del Polo impiantistico di Fusina che comprendeva in origine un impianto di incenerimento di rifiuti, due linee di produzione di CDR (ora CSS) destinato ad essere smaltito nella vicina centrale termoelettrica Palladio e una linea di produzione di compost.

Negli anni sono state chiuse sia la linea di produzione di compost sia l’inceneritore che non è stato, quindi, inserito nell’allegato A del D.P.C.M. 10.8.2016 volto alla “individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di rifiuti urbani ed assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale nonché individuazione del fabbisogno residuo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiuti urbani e assimilati”

Nel 2017, su istanza di Ecoprogetto la Regione Veneto ha autorizzato con D.G.R.V. n 1881 del 22.11.2017 la costruzione e l’esercizio di un nuovo impianto di produzione di energia elettrica alimentato a biomassa costituito da due linee di combustione L1 e L2 con potenza immessa rispettivamente di 20 e 27,9 MWt. alimentate da forni a griglia e veniva previsto che la linea L1 fosse realizzata utilizzando le strutture del vecchio inceneritore.

L’autorizzazione oggetto di impugnazione fa seguito alle istanze presentate in data 28.2.2019 e 29.3.2019 con le quali la società Ecoprogetto ha chiesto alla Regione Veneto ai sensi dell’art. 27 bis D.L.vo 152/2006 e s.m.i. e L.R.V. 4/2016 l’attivazione del procedimento finalizzato all’acquisizione del provvedimento autorizzatorio unico regionale in relazione al progetto di aggiornamento tecnologico del Polo impiantistico già esistente.

Il progetto prevede:

1.Efficientamento produzione di energia nella centrale elettrica e termica di cogenerazione con utilizzo della frazione legnosa dal pretrattamento della frazione verde da differenziate urbane;

2. Efficientamento produzione di energia nella centrale elettrica e termica di cogenerazione con utilizzo di CSS prodotto internamente dalla lavorazione dei rifiuti residui dalle differenziate urbane;

3. Essicamento fanghi da depurazione acque reflue urbane e di percolato di discarica con calore di recupero dalla centrale di cogenerazione interna e utilizzo dei rifiuti essiccati nelle linee di produzione energia;

4. Copertura della banchina ricevimento rifiuti e trattamento lavorazione verde con vaglio stellare;

5. Miglioria tecnica con introduzione impianto di selezione collettori ottici della frazione secca con recupero carta, plastica, vetro, metalli ecc., a monte dell’attuale di produzione CSS;

6. Copertura area stoccaggio scorie e ceneri;

7. Adeguamento sistema trattamento FORSU.

Sull’intero progetto (comprendente tutte le linee L1, L2 e L3) veniva acquisito il parere del Comitato VIA (parere n. 118 del 20.5.2020).

L’istanza di provvedimento unico autorizzatorio, invece, successivamente (con nota prot. reg. n. 235678 del 16.6.2020) veniva limitata dal proponente alle linee L1 e L2.

I ricorrenti, premettendo gli elementi ritenuti necessari a provare la propria legittimazione ed interesse a ricorrere, hanno impugnato il provvedimento in epigrafe, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi:

1.Violazione e/o falsa applicazione art. 27 bis comma 2 D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii. per mancato coinvolgimento del Comune di Mira nel procedimento autorizzatorio. Violazione del principio di buon andamento della P.A. ex art. 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, irragionevolezza, arbitrarietà e contraddittorietà manifeste.

2.Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione art. 23 comma 4 Direttiva 2008/98/CE e art. 35 comma 3 D.L. 12.9.2014 n. 133, convertito con legge 11.11.2014 n.

164. Violazione dei principi dell’ordinamento comunitario ex art.1, comma 1, L. 241/90 e ss.mm.ii. Eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, manifesta illogicità e arbitrarietà, travisamento dei presupposti. Sviamento di potere.

3.Violazione di legge: violazione e/o falsa applicazione degli artt. 7bis comma 2 e 27 bis

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