TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-02-12, n. 202000022

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2020-02-12, n. 202000022
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 202000022
Data del deposito : 12 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2020

N. 00022/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00079/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 79 del 2019, proposto da
C L, rappresentata e difesa dagli avvocati M D F e A L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comunità delle Giudicarie, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria in Trento, largo Porta Nuova, 9;
Comune di Pinzolo - Madonna di Campiglio - S.Antonio di Mavignola non costituito in giudizio;



per l'annullamento

- della delibera n. 24/2019 di data 18.2.2019 della Commissione per la Pianificazione Territoriale e il Paesaggio della Comunità delle Giudicarie con la quale è stato espresso parere non favorevole all'intervento di variante con riqualificazione e ampliamento fuori terra della p.ed 692 e delle pp.ff. 4048/15 e 4050/20 sito a Madonna di Campiglio C.C. Pinzolo;

- del provvedimento prot. 3558 di data 18.3.2019 del Comune di Pinzolo con il quale è stato espresso parere negativo all'intervento;

- di tutti gli atti connessi, presupposti e derivati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comunita' delle Giudicarie;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2020 il consigliere Cecilia Ambrosi e uditi per le parti i difensori, avvocato A L per la ricorrente e avvocato dello Stato Davide Volpe dell'Avvocatura distrettuale dello Stato per la Comunità delle Giudicarie.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. La signora C L (odierna ricorrente), è proprietaria del fabbricato contraddistinto dalla p.ed. 692 C.C. Pinzolo sito a Madonna di Campiglio. Il 24.04.2012 otteneva dal Comune di Pinzolo la concessione edilizia n. 4991.00 con la quale veniva assentito un intervento di demolizione e ricostruzione dell’edificio. L’inizio lavori avveniva il 22.04.2014. Seguiva il rilascio di una concessione in variante, che peraltro non rileva ai fini che qui si esaminano.

2. A seguito dell’entrata in vigore della legge provinciale di Trento n. 15/2015 (nuova legge provinciale urbanistica entrata in vigore il 12.08.2015) in gennaio 2019 l’odierna ricorrente presentava un’ulteriore variante ai sensi dell’art. 109 della citata L. P. n. 15/2015 per la riqualificazione architettonica complessiva dell’edificio, comportante il riconoscimento di un incremento del volume urbanistico fuori terra esistente nella misura del 15% in aggiunta agli incentivi volumetrici previsti dall’art. 86 della L. P. n. 1/2008. L’articolo 109 puntualizza che per la realizzazione degli interventi di riqualificazione previsti “ il permesso di costruire è subordinato al parere della CPC ”; pertanto il Comune di Pinzolo il 16 gennaio 2019 faceva istanza per il rilascio del predetto parere.

Poiché peraltro il fabbricato oggetto della progettazione era stato nel frattempo demolito e ne era in corso la ricostruzione, il progetto di riqualificazione presentato dalla ricorrente con la variante era accompagnato da una perizia asseverata redatta dal proprio tecnico, tesa a dimostrare la sussistenza dei presupposti di legge.

3. La Commissione per la Pianificazione territoriale e il paesaggio della Comunità delle Giudicarie con delibera 18.02.2019 n. 24 esprimeva parere negativo, in quanto “ l’edificio in questione risultava già demolito al momento della richiesta di valutazione ai sensi dell’art. 109 della L. P. 15/2015 ” e si riteneva non sussistessero quindi i presupposti per l’applicazione del citato articolo “ in quanto l’edificio non è più esistente. Inoltre le condizioni di degrado o di obsolescenza strutturale architettonica ed energetica dello stesso, elementi determinanti ai fini dell’espressione del parere di competenza ai sensi dell’articolo 109 delle legge menzionata, non possono essere direttamente verificati dalla Commissione ”.

4. A seguito del parere negativo della Commissione il Comune di Pinzolo esprimeva a sua volta parere negativo con nota 18.03.2018 n. 3558 di prot.

5. La ricorrente impugna pertanto i pareri negativi sopraindicati, affidando il ricorso ai seguenti motivi.

A) Quanto alla delibera della Commissione per la Pianificazione territoriale ed il paesaggio della Comunità delle Giudicarie.

1) Violazione o in ogni caso erronea applicazione di legge (art. 67 L. P. 15 /20 15) violazione dell’art. 27 bis della L. P. n. 23/92 . E’ violato l’articolo 67, comma 4 della L. P. n. 15/2015, applicabile anche al parere di cui trattasi, in quanto non è stata inoltrata la comunicazione di motivi ostativi prevista dall’art. 27 bis della L. P. n. 23/92 che assegna all’interessato un termine per la proposizione di soluzioni idonee a superare i motivi che ostano al rilascio. D’altro canto, quand’anche si ritenesse non applicabile al procedimento per l’acquisizione del parere sulla qualità architettonica il disposto di cui all’art. 67 della L. P. n. 15/2015, l’obbligo di comunicare le ragioni ostative al rilascio del provvedimento positivo deriverebbe in via generale dalla disposizione di cui all’art. 27 bis della L. P. n. 23/1992.

2) Violazione in ogni caso erronea applicazione di legge, art. 109 L. P. n. 15/15 in relazione all’art. 60 del regolamento urbanistico provinciale, erroneità nei presupposti, travisamento della realtà, carenza di istruttoria, motivazione carente e insufficiente e conseguente eccesso di potere.

Nel caso in esame la

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