TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-02-15, n. 202300104

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-02-15, n. 202300104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300104
Data del deposito : 15 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2023

N. 00104/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00524/2022 REG.RIC.

N. 00538/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 524 del 2022, proposto da
WWF Italia Onlus, L.I.P.U. Odv - Lega Italiana Protezione Uccelli, L.A.C. Odv - Lega per l’Abolizione della Caccia, LAV Onlus - Lega Anti Vivisezione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'avvocato T R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, via Baccarani 4;



contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato C M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Daniele Carmenati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



e con l'intervento di

ad opponendum :
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Associazione Nazionale Libera Caccia Regionale Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Fattorini e dall'avvocato Giorgio Benedetti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio, in Ancona, Viale della Vittoria, 32;
Comitato Federativo Arcicaccia Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Osvaldo Lucciarini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Unione Nazionale Enalcaccia - Delegazione Regionale Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Salustri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 538 del 2022, proposto da
Federazione Italiana della Caccia e Federcaccia Marche, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato Alberto Maria Bruni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Regione Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa come sopra;
Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;



nei confronti

Lega per l'Abolizione della Caccia L.A.C. Odv, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato T R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dello stesso, in Ancona, via Baccarani 4;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, non costituiti in giudizio;



e con l'intervento di

ad opponendum:
A.P.S. Iniziativa Democratica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L C e A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
WWF Italia Onlus, LIPU Odv, LAV Lega Antivivisezione Onlus, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall'avvocato T R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Ancona, via Baccarani 4;



per l'annullamento

previa sospensione

quanto al ricorso n. 524 del 2022:

-della deliberazione della Giunta Regionale n. 1000 del 1 agosto 2022 avente ad oggetto "L.R. n.7/95 art. 30- Calendario Venatorio Regionale 2022/2023", pubblicato nel BUR MARCHE del 12/8/2022, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto, ivi compreso il “Documento Istruttorio” allegato alla presente delibera impugnata, parte integrante e sostanziale dell'atto in oggetto, e in particolare dell'allegato A)- “Calendario Venatorio Regionale Marche 2022- 2023”- oltre che degli allegati B) e C) e di tutti i pareri degli organi competenti;

-della deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 18 luglio 2022 avente ad oggetto “Richiesta di parere alla competente Commissione assembleare permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30- Calendario venatorio regionale 2022/2023”, con relativi allegati nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto;

- della deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 745 del 20 giugno 2022 pubblicata sul BUR del 1° Luglio 2022 del avente ad oggetto “Esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE. Autorizzazione al prelievo dello Storno (Sturnus vulgaris), del Piccione di città (Columba livia forma domestica) e della Tortora dal collare (Streptopelia decaocto) per la Stagione Venatoria 2022-2023”, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque ad essa connesso in particolare ALLEGATO A) - L.157/92- art. 19bis Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE. Proposta di Piano di prelievo dello Storno per la Stagione Venatoria 2022-2023; e allegato B), “L.157/92- art. 19bis Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE. Proposta di Piano di prelievo del Piccione di città e della Tortora dal collare per la Stagione Venatoria 2022-2023”,

-di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, collegato, esecutivo, ancorché non conosciuto;

nonché, per quanto occorrer possa:

- della deliberazione del Consiglio Regionale Marche n.5/2010 avente ad oggetto "Criteri ed Indirizzi per la Pianificazione Faunistico-Venatoria 2010-2015";

- del D.A. n.108 del 18/2/2020 “Piano Faunistico Venatorio Regionale” per le parti già oggetto di impugnazione avanti l'intestato TAR e, allo stato, in attesa di decisione nel merito;

quanto al ricorso n. 538 del 2022:

- della deliberazione della Giunta regionale n. 1000 del 1° agosto 2022 avente ad oggetto “L.R. n. 7/95 art. 30-Calendario Venatorio Regionale 2022/2023”, pubblicato sul BURM del 12.8.2022 ivi compreso il “Documento istruttorio” allegato alla stessa delibera quale parte integrante e sostanziale e in particolare dell'Allegato A “Calendario Venatorio Regionale Marche 2022/2023”;

- della deliberazione della Giunta Regionale n. 904 del 18 luglio 2022 avente ad oggetto richiesta di parere alla competente Commissione Assembleare Permanente sullo schema di deliberazione concernente L.R. 7/95, art. 30 – Calendario Venatorio Regionale 2022/2023 con i relativi allegati;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale del procedimento di approvazione definitiva del Calendario Venatorio Regionale delle Marche 2022/2023 e in particolare per la declaratoria di illegittimità e/o di inattendibilità e dunque per la disapplicazione del parere prot. n. 35053 del 20.6.2022 reso dall'Ispra in ordine al Calendario Venatorio Regionale delle Marche 2022/2023 e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale a detto parere ivi compresi, in quanto possa occorrere, i Key Concepts italiani inviati dall'Ispra alla Commissione Europea nel dicembre 2021; il tutto limitatamente alle previsioni di chiusura anticipata della caccia, nelle Marche, nella stagione venatoria 2022/2023, al Go Reale, all'Alzavola e alla Marzaiola al 14 gennaio; alla Cesena e al Tordo Sassello al 19 gennaio; al Tordo Bottaccio al 9 gennaio; alla beccaccia al 19 gennaio, rispetto alla data di chiusura del 31 gennaio stabilita dall'art. 18, comma 1, L. n. 157/1992.

Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Marche, dell’Ambito Territoriale di Caccia Ancona 2, della Lega per L'Abolizione della Caccia L.A.C. Odv e dell’Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale;

Visti gli atti di intervento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2023 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. I due ricorsi che pervengono alla odierna decisione afferiscono entrambi all’impugnazione - per i distinti profili di cui si dirà infra - del Calendario Venatorio regionale 2022/2023 (di seguito anche “C.V.”), approvato con deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n. 1000 del 1° agosto 2022 e successivamente modificato in parte con le deliberazioni n. 1495 del 15 novembre 2022 e n. 1836 del 27 dicembre 2022; il ricorso n. 524/2022 R.G., inoltre, investe anche la D.G.R. n. 745 del 20 giugno 2022, avente ad oggetto il prelievo in deroga, sempre per la stagione venatoria 2022/2023, dello Storno, della Tortora dal collare e del Piccione di città.

In particolare, mentre il ricorso n. 524/2022 R.G., promosso da quattro associazioni ambientaliste e animaliste operanti da anni nel settore, censura il Calendario Venatorio e il provvedimento di autorizzazione al prelievo in deroga di tre specie ornitiche fondandosi sostanzialmente, rispetto alle doglianze che investono il C.V., sul parere reso dall’I.S.P.R.A. ai sensi dell’art. 18, comma 2, della L. n. 157/1992, il ricorso n. 538/2022 R.G. è stato promosso, di fatto con valenza incidentale/paralizzante del ricorso n. 524/2022 R.G., da un’associazione venatoria di solida tradizione (tanto nella sua componente nazionale che nella sua Sezione regionale), la quale, anche se formalmente impugna, in parte qua (ossia limitatamente alle previsioni di chiusura anticipata della caccia: al Go Reale, all’Alzavola e alla

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