TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-12-11, n. 202306858

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2023-12-11, n. 202306858
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202306858
Data del deposito : 11 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 11/12/2023

N. 06858/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02259/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2259 del 2019, proposto da
CE RR, rappresentato e difeso dall'avvocato Luca Tozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Toledo 323;



contro

Comune di Striano, non costituito in giudizio;



per l'annullamento

a) del provvedimento prot. n. 6412/2019 del 20.5.2019 con cui il Comune di Striano ha disposto il diniego definitivo dell'istanza prot. n. 2091 del 9.03.2015 per il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria per accertamento di conformità ai sensi dell'art. 36 del DPR 380/01; b) ove e per quanto lesiva della comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 4524 dell'11.4.2019; c) ove e per quanto lesivo del verbale recante le risultanze del sopralluogo eseguito in data 4.06.2014 e della relazione tecnica del 10.06.2014; d) ove e per quanto lesivi dell'ordinanza n. 23 prot. n. 3860 e del provvedimento prot. n. 2766 del 30.3.2015; e) di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti che ci si riserva di impugnare espressamente con ricorso per motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 ottobre 2023 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente agisce per l’annullamento del provvedimento prot. n. 6412/2019 del 20.5.2019, con cui il Comune di Striano ha disposto il diniego definitivo dell’istanza prot. n. 2091 del 9.03.2015 per il rilascio del Permesso di Costruire in Sanatoria per accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 del DPR 380/01 in relazione alla realizzazione di un ampliamento di circa 185 mq con destinazione a parcheggi al piano terra del proprio immobile.

Parte ricorrente deduce, in punto di fatto, di essere proprietario di un immobile sito nel Comune di Striano, meglio indicato in atti, che ricade nella zona E1 del PRG.

In data 4.6.2014 il Comune di Striano ha effettuato un sopralluogo nella proprietà del ricorrente all’esito del quale ha relazionato che vi era stato “ un ampliamento di circa mq 185, per una volumetria di circa mcc 760 a uso deposito – celle frigorifero in totale difformità alla C.E. in sanatoria n. 618/95 del 27.03.1995, prot. n. 2499, e al certificato di agibilità rilasciato in data 15.05.2009, prot. n. 5422; al primo piano, inoltre, era stato realizzato un terrazzo di circa mq. 185, coperto per circa mq. 35, in parziale difformità ai tre balconi previsti dalla predetta C.E. in sanatoria n. 618/95 ”.

Conseguentemente, l’Amministrazione resistente ha notificato al ricorrente l’avvio del procedimento di demolizione, a seguito del quale il ricorrente ha presentato istanza per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento di diniego si sanatoria e la successiva ordinanza di demolizione, innanzi al TAR Napoli, con ricorso recante R.G. n. 3347/2015, rigettato a mezzo della sentenza n. 4444/2015.

L’odierno ricorrente ha quindi proposto appello innanzi al Consiglio di Stato, appello successivamente accolto giusta sentenza n. 484 del 3 18.1.2019, sotto l’assorbente profilo della violazione delle garanzie procedimentali da parte del Comune di Striano.

In questa sede, parte ricorrente, fa rilevare che l’Amministrazione comunale si sarebbe conformata solo in parte a tale pronuncia, notificando al sig. RR la comunicazione di avvio del procedimento di diniego dell’istanza di accertamento di conformità, a cui ha fatto seguito il provvedimento di diniego definitivo prot. n. 6412 del 20.5.2019, e tali provvedimenti vengono censurati in questa sede per vari motivi di impugnazione.

Il Comune, pur ritualmente intimato, non si è costituito. Ha tuttavia depositato una relazione tecnica.

All’odierna udienza, tenutasi in collegamento da remoto ai sensi dell’art. l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm..

Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

Occorre premettere che l’impugnato diniego di accertamento di conformità è motivato in relazione alle seguenti circostanze:

- il piano terra dell’immobile realizzato in difformità rispetto alla C.E. in

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