TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2012-12-03, n. 201200703

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2012-12-03, n. 201200703
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 201200703
Data del deposito : 3 dicembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00096/2012 REG.RIC.

N. 00703/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00096/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 96 del 2012, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dagli avv. M Ci, L F, M S, V A, con domicilio eletto presso M S Avv. in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9;
A P B, C B, G B, G C, G M C, Caterina Capito', G C, D C, A C, F C, A C, T C, G C, E C, M L C, A D B, F D L, S D L, T D, L F, A M F, B F, F F, F F, R Gaeta, Giuseppe Gambadoro, Luciano Egidio Maria Gerardis, Nicola Gratteri, Massimo Gullino, Emilio Iannello, Giuseppe Lomabardo, Carlo Macri', Caterina Mangano, Giuseppe Minutoli, Francesco Mollace, Bruno Muscolo, Rodolfo Palermo, Giulia Pantano, Andrea Papalia, Ornella Pastore, Raffaele Roberto Pezzuto, Natina M. C. Prattico', Danilo Riva, Fulvio Rizzo, Eliana Romeo, Iside Russo, Augusto Enrico Bonaventura Sabatini, Piero Santese, Mirella Schillaci, Eugenio Scopelliti, Valeria Sottosanti, Antonella Stilo, Francesco Tedesco, Adriana Trapani, tutti rappresentati e difesi dagli avv. V A, L F, M S, M Ci, con domicilio eletto presso M S Avv. in Reggio Calabria, via Re Ruggero, 9;

contro

Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per il riconoscimento

del diritto al trattamento retributivo senza tener conto delle decurtazioni previste dall'art.9 comma 2 del D.L. 31 marzo 2010, n.78 convertito in L.30 luglio 2010, n.122 e confermate dall'art.2, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011 n.138, come modificato in sede di conversione dalla L. 14 settembre 2011, n.148;
nonché per la condanna delle amministrazioni resistenti al pagamento delle somme corrispondenti, con ogni accessorio di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 novembre 2012 il dott. Ettore Leotta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 28 gennaio 2012, depositato il 27 febbraio 2012, i ricorrenti, tutti magistrati ordinari in servizio presso Uffici giudiziari ricompresi nell’ambito della circoscrizione del Tar Calabria – Sezione staccata di Reggio Calabria, hanno adito questo Tribunale, chiedendo il riconoscimento del diritto al trattamento retributivo integrale, senza le decurtazioni di cui all’art. 9, commi 2, 21 e 22 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010 n. 122,

Gli interessati hanno chiesto al Tribunale adito di sollevare la questione di costituzionalità delle norme richiamate, con condanna delle Autorità intimate al pagamento delle somme dovute, con gli accessori di legge.

Il Ministero della Giustizia, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti in giudizio per avversare il gravame, chiedendone il rigetto.

Dopo la proposizione del gravame, con sentenza n. 223 dell’8 – 11 ottobre 2012 la Corte Costituzionale:

A - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui dispone che, per il personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il personale di magistratura) non sono erogati, senza possibilità di recupero, gli acconti degli anni 2011, 2012 e 2013 ed il conguaglio del triennio 2010-2012 e che per tale personale, per il triennio 2013-2015 l'acconto spettante per l'anno 2014 è pari alla misura già prevista per l'anno 2010 e il conguaglio per l'anno 2015 viene determinato con riferimento agli anni 2009, 2010 e 2014;
nonché nella parte in cui non esclude che a detto personale sia applicato il primo periodo del comma 21;

B - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 22, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che l'indennità speciale di cui all'articolo 3 della legge n. 27 del 1981, spettante al personale indicato in tale legge, negli anni 2011, 2012 e 2013, sia ridotta del 15% per l'anno 2011, del 25% per l'anno 2012 e del 32% per l'anno 2013;

C - ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3, dell'art. 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro;

D – ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 10, del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui non esclude l'applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,50% della base contributiva, prevista dall'art. 37, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato).

Le singole disposizioni di legge che legittimavano le decurtazioni retributive lamentate dai ricorrenti sono state travolte dalla predetta decisione (come specificato ai superiori punti A, B e C), onde deve essere riconosciuto il diritto degli interessati a conseguire le relative differenze retributive.

Sennonché nella seduta del 26 ottobre 2012 il Consiglio dei Ministri, relativamente al punto D), ha adottato un decreto legge, contenente disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici (trattasi del D.L. 29 ottobre 2012 n. 185, in G.U. 30 ottobre 2012 n. 254), mentre, per quanto concerne i punti A, B e C oggetto del presente gravame, lo stesso Consiglio ha stabilito di procedere in via amministrativa ai sensi della legislazione vigente attraverso un DPCM (in corso di perfezionamento), come risulta dal comunicato stampa n. 51 del 26 ottobre 2012, pubblicato nel sito ufficiale del Governo Italiano (indirizzo internet http//:www.governo.it).

Circa la rilevanza delle notizie tratte dai siti ufficiali delle Amministrazioni pubbliche, vanno ricordati gli artt. 12 (Norme generali per l’uso delle tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni nell’azione amministrativa), 50 (Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni), 54 (Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni) e 55 (Consultazione delle iniziative normative del Governo) del Decreto Leg.vo 7 marzo 2005 n. 82 e successive modificazioni (Codice dell’Amministrazione digitale), ai quali espressamente si rinvia.

In ogni caso, anche a prescindere dalle specifiche disposizioni prima richiamate, quanto affermato nel sito ufficiale del Governo Italiano costituisce per il Collegio un fatto notorio, rilevante ai fini della presente decisione, ai sensi dell’art. 115, comma 2, c.p.c., applicabile anche nel processo amministrativo, in virtù dell’art. 39, comma 1, c.p.a., trattandosi di evento noto alla generalità delle persone, alla quale appartiene anche il giudice.

In conclusione, avendo il Consiglio dei Ministri stabilito di dare piena e completa attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012, non resta al Tribunale che dichiarare il ricorso in epigrafe improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.

Sussistono giuste ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

Il pagamento del contributo unificato è posto a carico delle Autorità intimate, in solido tra loro.

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