TAR Lecce, sez. III, sentenza 2017-10-02, n. 201701552
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Testo completo
Pubblicato il 02/10/2017
N. 01552/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00213/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 213 del 2009, proposto da:
Carrozza Flora, rappresentata e difesa dall'Avv. F F, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, alla via degli Stampacchia, 8;
contro
Comune di Gallipoli, n.c.;
per l'annullamento:
- dell’ordinanza di demolizione n. 507 del 18 novembre 2008, comunicata in data 10 dicembre 2008, a firma del Dirigente dell’Area n. 1 - “Politiche Territoriali” del Comune di Gallipoli;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2017 la dott.ssa Maria Luisa Rotondano e udito per la parte ricorrente l'Avv. M. Lembo, in sostituzione dell’Avv. F. Fasano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La sig.ra Carrozza Flora - comproprietaria del terreno di cui infra - ha impugnato, domandandone l’annullamento:
1) l’ordinanza n. 507 del 18 novembre 2008, notificata in data 10 dicembre 2008, con cui il Dirigente dell’Area n. 1 - “Politiche Territoriali” del Comune di Gallipoli le ha ingiunto, ex art. 31 del D.P.R. n. 380/2001, la demolizione dell’immobile per civile abitazione di mq 48,70 circa (altezza interna m 3,00 circa, composto da camera da letto, cucina-soggiorno e bagno), realizzato in località “Nanni” (su area tipizzata a “Zona Agricola” nel vigente P.R.G. e sottoposta a vincolo paesaggistico) in assenza di permesso di costruire;
2) ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale.
A sostegno dell’impugnazione interposta ha dedotto:
1) violazione del principio del giusto procedimento per violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990 nonché per violazione delle norme procedimentali dettate dalla L.R. n. 56/1980 e dal D.P.R. n. 380/2001;
2) violazione dell’art. 41, comma 5, della L.R. n. 56/1980, in quanto l’ordinanza di demolizione non è stata preceduta dalla doverosa acquisizione dei pareri dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Commissione Edilizia;
3) eccesso di potere per palese difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti ed omessa motivazione, violazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e degli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n. 42/2004, nonché del Regolamento Edilizio del Comune di Gallipoli.
Non si è costituito in giudizio il Comune di Gallipoli.
All’udienza pubblica del 13 giugno 2017, su istanza di parte, la causa è stata introitata per la decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è infondato nel merito e va respinto.
1. - Con la prima censura, la ricorrente deduce, sostanzialmente, la violazione degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, sostenendo che il Comune di Gallipoli avrebbe illegittimamente disposto la demolizione delle opere edilizie realizzate senza consentirle di presentare le proprie osservazioni e/o memorie (ciò anche al fine della sanatoria di eventuali abusi).
1.1 - La doglianza non coglie nel segno.
1.1 - Il Collegio osserva che, per giurisprudenza costante e condivisibile, “ l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce attività vincolata della pubblica amministrazione e, pertanto, i relativi provvedimenti, quali l’ordinanza di demolizione, costituiscono atti vincolati per la cui adozione non è necessario l’invio di comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell’atto ” ( ex multis , Consiglio di Stato, IV, 10 agosto 2011, n. 4764): si tratta, infatti, “ di una misura sanzionatoria per l'accertamento dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, secondo un procedimento di natura vincolata tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato, che si ricollega ad un preciso presupposto di fatto, cioè l'abuso, di cui peraltro l'interessato non può non essere a conoscenza, rientrando direttamente nella sua sfera di controllo ( cfr. sez. V, 7/07/2014, n. 3438) ” ( ex plurimis , Consiglio di Stato, III, 14 maggio 2015, n. 2411; idem, IV, 10 agosto 2011, n. 4764; IV, 20 luglio 2011, n. 4403; VI, 24 settembre 2010, n. 7129).
Ed invero, trascura la ricorrente