TAR Palermo, sez. III, sentenza 2019-01-25, n. 201900178
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Pubblicato il 25/01/2019
N. 00178/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00650/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 650 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Sindacato Lavoratori Autostradali - Cisal (Sla/Cisal) - Segreteria Regionale, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avv.ti F A e A C, e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabrizia Giunta in Palermo, via XII Gennaio 1/G;
contro
- la Regione Siciliana, in persona del Presidente
pro tempore
, - la Giunta della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante
pro tempore
;
- l’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana (già Assessorato Lavori Pubblici), in persona dell’Assessore
pro tempore
;
tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, sono per legge domiciliati;
- il Consorzio per le Autostrade Siciliane, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avv. Ubaldo Marrone, e con domicilio eletto presso lo studio del predetto in Palermo, via Abruzzi n. 19;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo :
- della deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 25 maggio 2004 avente per oggetto: "... approvazione regolamento Organico del personale dipendente e della dirigenza" del Consorzio per le Autostrade Siciliane notificata alle OO.SS. in data 4.8.2004;
- della nota prot. n. 614 dell'Assessorato regionale Lavori Pubblici avente ad oggetto "Deliberazione n. 20/AS e n. 21/AS del 19.9.2003 - Approvazione nuovo regolamento del personale dipendente e della dirigenza;
- di ogni altro atti presupposto, connesso e consequenziale;
quanto al ricorso per motivi aggiunti :
- della deliberazione del consiglio direttivo del Consorzio n. 20 del 2 febbraio 2009, con cui è stata attivata la procedura di mobilità e approvato il relativo bando;
- della deliberazione del consiglio direttivo n. 295 del 22 giugno 2009, con cui sono state approvate le tabelle di equiparazione per detta procedura;
Visto il ricorso introduttivo del giudizio e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Siciliana, della Giunta di Governo e dell’Assessorato regionale Lavori Pubblici;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane, con le relative deduzioni difensive;
Visti il ricorso per motivi aggiunti e i relativi allegati, trasmesso dalla sede di Catania a quella di Palermo del T.A.R. Sicilia giusto decreto presidenziale n. 17 del 12 aprile 2010;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione regionale intimata, con le relative deduzioni difensive;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Consorzio per le Autostrade Siciliane, con le relative deduzioni difensive;
Vista l’ordinanza cautelare n. 847/2010;
Vista la memoria depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le resistenti Amministrazioni regionali;
Vista la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse depositata dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il consigliere dottoressa M C;
Uditi all’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019 i difensori delle resistenti Amministrazioni regionali e del Consorzio per la Autostrade Siciliane, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso introduttivo in esame, proposto davanti alla sezione staccata di Catania di questo Tribunale, il sindacato ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, la deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 25 maggio 2004, di approvazione del regolamento Organico del personale dipendente e della dirigenza del Consorzio per le Autostrade Siciliane.
Ha dedotto le censure di: 1) illegittimità degli atti impugnati per violazione e falsa applicazione dell’art. 6 L.R. 44/94 - eccesso di potere ;2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 della L.R. n. 44/94 – eccesso di potere – travisamento dei fatti ;3) violazione e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 L.R. n. 44/94 – illegittimità degli atti impugnati per eccesso di potere ;4) illegittimità degli atti impugnati per disparità di trattamento e contraddittorietà ;5) illegittimità degli atti impugnati per violazione di legge e per carenza di copertura finanziaria .
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati, con il favore delle spese.
B. – Si è costituito in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
C. – Con ordinanza n. 105/2005, resa dalla sezione staccata di Catania, è stata respinta l’istanza cautelare.
D. – Si sono costituiti in giudizio la Regione Siciliana, la Giunta di Governo e l’Assessorato regionale Lavori Pubblici.
E. – Con ricorso per motivi aggiunti il Sindacato ricorrente ha impugnato le deliberazioni del Consorzio per le Autostrade Siciliane n. 11/2009 e n. 295/2009, con le quali, rispettivamente, è stata attivata la procedura di mobilità e sono state approvate le tabelle di equiparazione, chiedendo l’annullamento degli atti impugnati e deducendo le censure di: 1) violazione erronea e falsa applicazione dell’art. 74 del D.L. 112/2008 convertito nella L. 133/2008, nonché della deliberazione della Giunta della Regione Sicilia n. 221 del 30 settembre 2008 ;2) violazione erronea e falsa applicazione degli artt. 30, 34 e 34 bis del D. Lgs. 165/2001 ;3) violazione erronea e falsa applicazione dell’art. 6 comma 3 della L.R. 44/1994 .
F. – L’Avvocatura Distrettuale dello Stato, per le resistenti Amministrazioni regionali, ha preliminarmente eccepito l’incompetenza della sezione staccata di Catania;nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso per motivi aggiunti, in quanto infondato;il Consorzio intimato ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, avversandone nel merito i contenuti e chiedendone il rigetto.
G. – Trasmesso il ricorso dalla sede di Catania a quella di Palermo di questo Tribunale con decreto presidenziale n. 17 del 12 aprile 2010, con ordinanza n. 847/2010 è stata respinta l’istanza cautelare.
H. – In vista della discussione del ricorso nel merito, l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per le resistenti Amministrazioni regionali ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente;e, nel merito, ne ha chiesto il rigetto in quanto infondato, con vittoria di spese.
Il sindacato ricorrente, con dichiarazione depositata in data 14 gennaio 2019, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla trattazione della causa.
Quindi, all’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2019, presenti i difensori delle resistenti Amministrazioni regionali e del Consorzio per la Autostrade Siciliane, come specificato nel verbale, la causa è stata posta in decisione.
I. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Come si evince dalla dichiarazione resa dalla parte ricorrente in data 14 gennaio 2019, non sussiste più alcun interesse alla definizione del presente giudizio, sicché non resta al Collegio che prenderne atto.
L. – Per quanto attiene alle spese di giudizio, è necessario procedere ad una sommaria delibazione nel merito del complessivo ricorso, al limitato fine della pronuncia sulle spese in applicazione del principio della soccombenza virtuale, non preclusa dalla declaratoria di improcedibilità.
Orbene - a prescindere dalla non peregrina eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione attiva del sindacato ricorrente, sollevata dalla difesa delle resistenti Amministrazioni regionali - osserva il Collegio che il ricorso introduttivo è infondato.
Le prime quattro censure si limitano a contestare genericamente le modalità di esercizio del potere regionale di controllo sulle deliberazioni adottate dal Consorzio, concretizzatosi nell’approvazione con talune prescrizioni, costituenti una delle modalità di esercizio di tale potere, e rese necessarie al fine di allineare il nuovo regolamento organico alla normativa illo tempore vigente e al C.C.N.L. applicato.
Per quanto attiene al quinto motivo (mancata indicazione della copertura finanziaria), deve rilevarsi che l’approvazione regionale delle deliberazioni consortili era condizionata al recepimento delle modifiche imposte, poi intervenuto con l’adozione, da parte del Consorzio, di un’ulteriore deliberazione (n. 19/2004), approvata dalla Giunta Regionale “subordinandone, però, l’esecuzione al reperimento delle somme per la relativa copertura finanziaria” (v. deliberazione della Giunta regionale n. 374/2004, in atti).
Per quanto attiene al ricorso per motivi aggiunti, è sufficiente rinviare a quanto rilevato nell’ordinanza n. 847/2010 di reiezione dell’istanza cautelare.
Le spese di giudizio vanno, pertanto, poste a carico della parte ricorrente e si liquidano come da dispositivo.