TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-01-24, n. 202400106

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. IV, sentenza 2024-01-24, n. 202400106
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202400106
Data del deposito : 24 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/01/2024

N. 00106/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00856/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 856 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati G A, L G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G A in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 83;

contro

Comune di Firenze, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G R, C C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo Firenze, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per l'annullamento

- del provvedimento del Direttore della Direzione Attività Economiche e Turismo del Comune di Firenze, prot. n. -OMISSIS- notificato in pari data, di revoca del titolo abilitativo per l''attività di somministrazione di alimenti e bevande svolta presso i locali siti nei locali in Via -OMISSIS- in Firenze;

- della proposta del Prefetto di Firenze ex art. 19, co. 4 D.P.R. n. 616/1977, prot. n. -OMISSIS-, finalizzata alla revoca della autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande presso il pubblico esercizio denominato “-OMISSIS-” ubicato in Firenze, Via -OMISSIS-;

- di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ancorché incognito.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Firenze e dell’Ufficio Territoriale del Governo Firenze e del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

In data -OMISSIS-, la Prefettura di Firenze ha proposto al Sindaco di Firenze di disporre la revoca del titolo abilitativo per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata dalla ricorrente, a Firenze, nel locale di Via -OMISSIS-.

La richiesta della Prefettura è stata formulata, ai sensi del combinato disposto degli articoli 100 del R.D. n. 773 del 1931 (TULPS) e 19, comma 4, del d.P.R. n. 616 del 1977, richiamando le valutazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, il quale, relativamente al locale in questione, si era così espresso: “ risulta sovente frequentato da soggetti minorenni cui vengono regolarmente somministrate bevande alcoliche. Infatti nel corso della costante attività di monitoraggio svolta negli ultimi anni dalla Forze di Polizia e della Polizia Municipale, è stata riscontrata, in numerose occasioni, la vendita di bevande superalcoliche a favore di soggetti minorenni, senza che sia stata effettuata alcuna preventiva verifica della minore età degli acquirenti, così, di fatto, denotando una tendenza da parte del gestore e dei propri dipendenti a tenere una condotta noncurante e di scarsa cautela nei confronti dei giovanissimi frequentatori del locale che, in quanto appartenenti ad una categoria sociale particolarmente vulnerabile, andrebbero, invece, maggiormente protetti e tutelati ”.

In data -OMISSIS-, è stato disposto dal Comune l’avvio del procedimento finalizzato alla revoca del titolo abilitativo e alla conseguente chiusura dell’attività di somministrazione predetta.

Istruito il procedimento anche con la partecipazione del difensore della società odierna ricorrente, in data -OMISSIS-, è stato adottato il provvedimento dirigenziale del Comune di Firenze di revoca del titolo abilitativo e di ogni altro titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale rilasciato in favore della società ricorrente, e di conseguente chiusura dell’attività svolta nei suddetti locali.

In tale provvedimento di revoca si dà atto che “ il Questore di Firenze ha adottato tre provvedimenti ai sensi dell’art. 100 T.U.LL.P.S. rispettivamente nelle date del -OMISSIS-, del -OMISSIS- e del -OMISSIS-, sospendendo in ciascun caso l’attività di somministrazione per un periodo di 15 gg. ”, e di come “ nella comunicazione della Prefettura sopra citata venga evidenziata l’esistenza di elementi di fatto precisi, circostanziali ed attuali in base ai quali l’esercizio dell’attività possa esporre a pericolo l’ordine e la sicurezza pubblica ”, ed infine si valuta la natura vincolata del provvedimento di revoca del Comune, in base al combinato disposto dell’art. 100 del r.d. n. 773 del 1931 e dell’art. 19 del d.P.R. n. 617 del 1977, a fronte della proposta dell’Autorità di pubblica sicurezza.

Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente deduce la “ Violazione e falsa applicazione degli artt. 100 del RD n. 773 del 18.06.1931- e dell’art.19 DPR 616/1977. Carenza di istruttoria e dei presupposti. Violazione del principio di proporzionalità. Illogicità della motivazione ”. Secondo la ricorrente, la verificazione di soli tre episodi, nell’arco di quattordici mesi, di somministrazione di bevande alcoliche a minorenni, porterebbe ad escludere che nel locale vengano “regolarmente” somministrate bevande alcoliche a minori, e che “in numerose occasioni” sia stata riscontrata la vendita di alcolici a minori, come indicato nel provvedimento impugnato, posto che a fronte della “costante attività di monitoraggio svolta negli ultimi anni” da parte delle forze dell’ordine, sarebbero emersi appunto solo tre circoscritti eventi. In secondo luogo, la ricorrente osserva come, a fronte di ciascuno dei tre episodi in questione, fosse conseguita, ad opera del Questore di Firenze, l’adozione di altrettanti provvedimenti di sospensione ex art. 100 del T.U.L.P.S., ciascuno della durata di giorni 15;
quindi, l’emanazione di provvedimenti di sola sospensione era stata già valutata come idonea e proporzionata rispetto alla gravità dei fatti, mentre i medesimi fatti non potrebbero in un secondo tempo formare oggetto di ulteriore valutazione anche ai fini della revoca, in mancanza di sopravvenuti elementi fattuali. Infine, la ricorrente deduce che l’ultima delle tre violazioni in discorso non sussisterebbe e sarebbe stata formalmente e specificamente dalla stessa contestata tramite la presentazione di ricorso al Questore.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative procedimentali, non essendole stato concesso un adeguato termine per integrare le proprie memorie difensive a seguito dell’accesso agli atti.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Firenze, nonché l’Avvocatura distrettuale per il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Firenze, entrambi argomentando in ordine all’infondatezza delle singole censure.

Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata accolta l’istanza cautelare.

In vista dell’udienza di discussione le parti hanno depositato memorie conclusive e di replica.

All’udienza del 23 gennaio 2024, all’esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso non può essere accolto per le ragioni che si passa ad esporre.

1. L’art. 100, r.d. n. 773 del 1931, prevede che “ 1. Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi