TAR Napoli, sez. V, sentenza 2013-04-16, n. 201301996
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N. 01996/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00805/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 805 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
R F, rappresentato e difeso dagli avv. R D S, F A, con domicilio eletto presso R D S in Napoli, via Duomo 296;
contro
I.A.C.P. della Provincia di Napoli, rappresentato e difeso dagli avv. A F, Enza Lamberti, con domicilio eletto presso Enza Lamberti in Napoli, via D.Morelli, 75 Sede Legale Iacp;Comune di Afragola in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall'avv. R B, con domicilio eletto presso R B in Napoli, Segreteria T.A.R.;
per l'annullamento delibera n. 106 del 03/11/2010 recante la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di regolarizzazione locativa in ordine all'alloggio E.r.p. sito ad Afragola, via G.di Vittorio, is. q, scala 19, int.180.
e, con motivi aggiunti,
della delibera n. 21 del 23.3.2012 con cui la Commissione Assegnazione Alloggi dell’IACP ha confermato l’inammissibilità dell’istanza di regolarizzazione per mancanza del possesso dei requisiti ex art. 3 LR 18/97, comma 1 lett. c) e d).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di I.A.C.P. della Provincia di Napoli e di Comune di Afragola in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 marzo 2013 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso iniziale e per motivi aggiunti – volti a contestare il diniego dell’istanza di regolarizzazione della propria posizione di occupante un alleggio REP - è infondato e va respinto per le ragioni che seguono.
La presente impugnazione – superandosi ed assorbendosi i distinti profili di gravame di cui al ricorso iniziale - si concentra sul provvedimento adottato in sede di disposto riesame e che, all’esito di rinnovata istruttoria, conferma l’inammissibilità dell’istanza di regolarizzazione per mancanza del possesso dei requisiti ex art. 3 LR 18/97, comma 1 lett. c) e d).
Il collegio ritiene che la motivazione che sorregge l’impugnato atto sia congrua e sufficiente nella misura non riconosce la sussistenza di un fondamentale requisito soggettivo per l'accesso o la regolarizzazione all'edilizia residenziale pubblica destinata all'assistenza abitativa costituito dalla mancanza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare;requisito deve essere posseduto da parte del richiedente e anche da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data della richiesta e permanere fino al momento dell'assegnazione ed in costanza di rapporto. Tale previsione ha ragione di esistere onde evitare che soggetti non aventi diritto utilizzino indebitamente alloggi destinati a soggetti (con le loro famiglie) economicamente deboli o, peggio ancora, speculino sull'indebita assegnazione dell'alloggio sottraendolo a chi ne abbia realmente necessità nonché sia nelle condizioni legali per ottenerlo, sempre che il bene la cui proprietà viene contestata sia effettivamente uno strumento alternativo all'abitazione rispetto all'alloggio assegnato ovvero sia economicamente sfruttato dal proprietario. Profilo questo che, adeguatamente rilevato dall’amministrazione resistente in relazione alla accertata titolarità di altro immobile in Afragola da parte dell’odierna ricorrente, non viene efficacemente contestato da quest’ultima, non rilevando i richiamati rapporti contrattuali con il proprio figlio, costituendo l’invocata posizione di mandataria all’acquisto come mera espressione di autonomia negoziale inter privatos e come tale elemento neutro nei confronti della P.A. Parimenti non appaiono significativi i rilievi in ordine al profilo temporale della procedura ed alla generica contestazione circa l’inidoneità abitativa dell’immobile de quo, ove si consideri rispettivamente la non perentorietà dei termini di conclusione del procedimento amministrativo e l’insindacabilità dei giudizi tecnici espressi dall’amministrazione, ove non manifestanti, come nel caso di specie, profili di evidente illogicità o manifesta irragionevolezza.
Per queste ragioni il ricorso deve essere respinto.
Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio.