TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2023-07-10, n. 202311491
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Testo completo
Pubblicato il 10/07/2023
N. 11491/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10787/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10787 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S C, E C, A D F, F N, P T, rappresentati e difesi dall'avvocato E E, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto ministeriale n. 2017 de1 28.5.2019, con cui si è provveduto ad inquadrare il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.lgs. 127/2018 e, per l’effetto, gli stessi ricorrenti sono stati inquadrati nella qualifica di direttore di vice dirigente logistico gestionale: atti impugnati con il ricorso principale;
del decreto ministeriale n. 3409 del 5.9.2019, con cui è stato approvato il ruolo di anzianità del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco al 1° gennaio 2019: atto impugnato con ricorso per motivi aggiunti depositati il 26.11.2019.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 maggio 2023 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I ricorrenti, come in epigrafe indicati, hanno impugnato e chiesto l’annullamento del decreto ministeriale n. 2017 de1 28.5.2019, con cui si è provveduto ad inquadrare il personale appartenente al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ai sensi del d.lgs. 127/2018 e, per l’effetto, gli stessi ricorrenti sono stati inquadrati nella qualifica di direttore di vice dirigente logistico gestionale, lamentando, in particolare, una disparità di trattamento rispetto ad altri colleghi parimenti inquadrati ma – a loro dire – “ con minor qualifica di provenienza, inferiore posizione economica di provenienza e nessun anno di anzianità nella qualifica di direttore vice dirigente ”.
In pratica con il decreto impugnato è stato disposto, ai sensi dell’art. 257 del d.lgs. 217/2005 (introdotto dall’art. 5 del d.lgs. 127/2018), l’inquadramento dal 1° gennaio 2018 degli appartenenti al ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori nelle qualifiche di nuova istituzione, compresa quella di “ direttore vicedirigente (logistico-gestionale) ”.
A fondamento del ricorso hanno dedotto, secondo diversi profili afferenti a violazione della legislazione speciale ed eccesso di potere,