TAR Catania, sez. I, sentenza 2024-05-24, n. 202401951
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 24/05/2024
N. 01951/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00534/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 534 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A F e A R, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’Interno – Ufficio territoriale del governo-OMISSIS- persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
- del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, con il quale è stato denegato il rinnovo della licenza di porto pistola per difesa personal
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2024 il dott. C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS-, con il quale è stato denegato il rinnovo della licenza di porto pistola per difesa personale, articolando un unico motivo.
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 10 aprile 2024 – previo avviso ex art. 60 c.p.a. – la causa è stata posta in decisione;
Il ricorso è fondato e va accolto poiché il provvedimento gravato ha denegato il chiesto rinnovo del porto di pistola, stante l’assenza delle esigenze di difesa personale previste dall’art. 42 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 secondo cui “ il Questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle o pistole di qualunque misura ”.
L’esistenza del dimostrato bisogno per difesa personale – la cui prova costituisce onere dell’istante – giustifica la deroga al generale divieto di circolare armati e al generale principio secondo cui la tutela istituzionale dell'incolumità personale è affidato alle Forze dell’ordine.
Non è pertanto predicabile alcun automatismo, fondato sul presupposto che la licenza di porto di pistola per difesa personale sia stata oggetto di plurimi rinnovi, potendo l'Autorità amministrativa riesaminare interamente la questione, così addivenendo a diverse conclusioni, costituenti espressione di un’ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale soltanto sotto il profilo della manifesta illogicità.
Ne discende che, al fine di superare il generale divieto di circolare armati, quello di dimostrare quelle particolari esigenze che determinano la necessità di munirsi