TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2022-06-24, n. 202200246

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, ordinanza cautelare 2022-06-24, n. 202200246
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202200246
Data del deposito : 24 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/06/2022

N. 00008/2022 REG.RIC.

N. 00246/2022 REG.PROV.CAU.

N. 00008/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8 del 2022, proposto da


M N, G N, E N, F M, M M, rappresentati e difesi dall'avvocato J S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

Comune di Porto Sant'Elpidio, rappresentato e difeso dall'avvocato C T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della Deliberazione Consiglio Comunale di Porto Sant'Elpidio n. 77 del 29.9.2021, recante ad oggetto “

DPR

327/2001 art. 19 - Approvazione del progetto definitivo per realizzazione completamento di via Martiri delle Foibe Approvazione Variante Urbanistica”;

- delle Delibere C.C. nn. 61 del 07.10.2020 ed 8 del 01.03.2021, aventi ad oggetto, rispettivamente, l'adozione e l'adozione definitiva, con determinazioni sulle osservazioni presentate, di Variante urbanistica al PRG;

- del Decreto del Presidente della Provincia di Fermo n. 76 del 12.8.2021, recante parere di conformità favorevole, condizionatamente all'adeguamento ai due rilievi formulati, a Variante urbanistica;

- della Relazione istruttoria 30.8.2021 a firma Dirigente Area Servizi del Comune di Porto Sant'Elpidio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Porto Sant'Elpidio;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2022 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato e considerato, ad un sommario esame:

- che, in disparte i profili in rito da trattare nell’appropriata sede di merito, non paiono emergere apprezzabili elementi di fumus per disporre misure cautelari poiché la principale censura (omessa acquisizione dell’intera proprietà) non pare trovi conferma negli atti istruttori acquisiti attraverso l’ordinanza n. 187/2022. Al riguardo emerge invece l’utilizzabilità dell’area residua secondo l’impiego agricolo attuale che verrebbe peraltro avvantaggiato dall’ampiamento della sede stradale esistente, come avvantaggiato risulterebbe l’eventuale utilizzo edificatorio (nel caso di accordo con gli altri comproprietari del comparto) poiché buona parte dell’urbanizzazione (acquisizione delle aree e completamento viabilistico) viene assunta dall’amministrazione comunale anziché posta a carico dei privati lottizzati. Ciò esclude, allo stato, l’esigenza di ulteriori approfondimenti istruttori attraverso la verificazione chiesta dalla ricorrente;

- che le restanti censure assumono carattere essenzialmente formale e non pare abbiano impedito l’esercizio dei diritti partecipativi da parte degli interessati;

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