TAR Ancona, sez. I, sentenza 2024-07-02, n. 202400619
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Testo completo
Pubblicato il 02/07/2024
N. 00619/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01009/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1009 del 2010, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Trimarco, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, n. -OMISSIS-, di diniego del riconoscimento di causa di servizio ex art. 2 D.P.R. n. 461/2001;
- degli atti connessi del procedimento,
e per
l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia indicata nella domanda.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2024 il dott. Gianluca Morri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, all’epoca dei fatti Assistente Capo della Polizia Penitenziaria, presentava (in data 26/9/2007) istanza per il riconoscimento delle cause di servizio della seguente patologia “alterazioni degenerative dei dischi intervertebrali L-4L-5, ernia discale posteriore L5Sl”, evidenziando che la malattia è stata causata da particolari turni di lavoro svolti nel corso degli anni.
L’istanza venne tuttavia respinta sulla scorta del seguente parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio reso in data 15/10/2009: "trattandosi di infermità dovuta a fatti dismetabolico-degenerativi a livello delle articolazioni intervertebrali associate ad usura dei dischi cartilagini intervertebrali. I processi artrosici sono da considerarsi prevalentemente sintomo di fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle strutture articolari. Sulla insorgenza e sul decorso di tali alterazioni, gli invocati eventi di servizio non si appalesano tali da assurgere a fattori concausa/i efficienti e determinanti".
Si è costituito, per resistere al gravame, il Ministero della Giustizia.
2. In ordine logico il Collegio ritiene necessario esaminare prioritariamente il terzo e ultimo motivo di gravame con cui si deduce violazione degli artt. 6 e 7 della Legge n. 241/1990 poiché al ricorrente non è stata inoltrata la comunicazione di avvio del procedimento. Viene inoltre dedotta violazione dell'art. 5, comma 3, del DPR n.