TAR Torino, sez. II, sentenza 2015-01-29, n. 201500155

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2015-01-29, n. 201500155
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201500155
Data del deposito : 29 gennaio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00528/2013 REG.RIC.

N. 00155/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00528/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 528 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
B I, B P L, C M, Chierotti Silvia, G A, Giacone Elena, La Ferla Emanuele Marcello, Lavagna Matteo, P G, Pelassa Sabrina, Pinna Francesca, Roggero Chiara, S P e Tuozzo Gian Piero, rappresentati e difesi dall'avv. R C P, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Via Bogino, 9;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

M A, B M, B S, C F e S S, rappresentati e difesi dall'avv. Stefano Cresta, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, Via Bertola, 2;
B E, C S, D A, G L G, G A, Lavenia Daniela, Silvestro Monica e V T rappresentato e difeso dagli avv. Marco Ivaldi, Claudio Bonelli, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Laura Felician in Torino, Via Palmieri, 25;
Ceridono Paolo, Beltrami Giulia, Cumbo Florinda, Galliano Paola, Laveroni Paolo, Massa Marco, Sassaroli Francesca;

per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Ufficio XI Ambito Territoriale per la Provincia di Novara, datato 7 giugno 2013, prot. n. AOOUSPNO-4271, pubblicato sul sito ufficiale dell'Amministrazione il 10 giugno 2013, relativo al concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente nella scuola secondaria di primo grado, recante l'elenco dei candidati che hanno superato la prova scritta e quella pratica e hanno dunque avuto accesso alla prova orale per la classe di concorso A033-Tecnologia nella parte in cui non ammette alla prova orale i ricorrenti;

- d'ogni altro atto preordinato, connesso, o consequenziale del relativo procedimento, ivi compresi i verbali tutti della Commissione giudicatrice comunque attinenti alla prova pratica, ai relativi criteri di valutazione e alla valutazione dei relativi elaborati, nonchè il provvedimento che definisce il calendario delle prove orali ed ogni altro provvedimento che definisca gli esiti della prova pratica;

nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 26.09.2013, per l'annullamento previa concessione di misure cautelari,

- del verbale della Commissione giudicatrice 11 aprile 2013 n. 18, che definisce le tracce della prova pratica, conosciuto dai ricorrenti solo all'esito del deposito nel presente giudizio da parte dell'Amministrazione;

- d'ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale del relativo procedimento;

nonchè, con i motivi aggiunti depositati in data 29.11.2013, per l'annullamento

- del decreto del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, 28 agosto 2013, prot. n. 7881/2013, recante "approvazione della graduatoria generale di merito del concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, di cui al D.D.G. 82/2012, classe A033 Tecnologia";

- d'ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale del relativo procedimento.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e di B E, C S, D A, G L G, G A, Lavenia Daniela, Silvestro Monica e V T e di M A, B M, B S, C F e S S;

Visto visti i ricorsi incidentali di M A, B M, B S e C F e di S S,

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2014 la dott.ssa O F e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe, partecipanti al concorso per il reclutamento del personale docente indetto con bando MIUR del 24.09.2012, hanno chiesto al Tribunale di annullare, previa sospensione dell’efficacia, anche in via provvisoria, il decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte del 7.06.2013 recante l’elenco dei candidati che avevano superato la prova scritta e quella pratica e, dunque, avevano avuto accesso alla prova orale per la classe di concorso A033 – Tecnologia, nella parte in cui non ricomprendeva anche i loro nominativi, nonché ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale del procedimento, ivi compresi tutti i verbali della Commissione giudicatrice attinenti alla prova pratica, i relativi criteri di valutazione, le valutazioni degli elaborati ed il provvedimento che definiva il calendario delle prove orali.

A sostegno della loro domanda i ricorrenti hanno dedotto 1) violazione del bando, art. 9 e All. 3, eccesso di potere per travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, disparità di trattamento, irragionevolezza, contraddittorietà con l’agire di altre Commissioni, ingiustizia manifesta;
2) violazione dei principi di buon andamento della p.a., trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, violazione di legge di cui all’art. 35 c. 3 lett. b, dlgs. n. 165/2001;
3) violazione dell’art. 12 c. 1 DPR n. 487/1994, violazione dei principi di buon andamento della p.a., trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, eccesso di potere per mancata predeterminazione dei criteri di valutazione della prova pratica.

Con decreto n. 258/2013 del 15.06.2013 il Presidente della Seconda Sezione ha rigettato l’istanza di sospensione in via provvisoria dell’atto impugnato.

Il 25.06.2013 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

Con ordinanza istruttoria n. 398/2013 del 2.07.2013 il Tribunale ha ordinato all’Amministrazione di depositare in giudizio i verbali della Commissione giudicatrice, gli elaborati della prova pratica dei ricorrenti e dei 19 candidati ammessi alla prova orale ed i relativi giudizi e le tracce delle prove pratiche, ivi comprese quelle contenute nelle due buste non oggetto di sorteggio.

Il 26.09.2013 i ricorrenti hanno depositato motivi aggiunti, corredati di istanza cautelare, contro il verbale della Commissione n. 18 dell’11.04.2013 che definiva la materia della prova pratica.

Alla camera di consiglio del 9.10.2013 i ricorrenti hanno chiesto che l’esame di ogni questione concernente la sospensiva fosse rinviato al merito del ricorso.

In data 29.11.2013 i ricorrenti hanno depositato ulteriori motivi aggiunti avverso il decreto del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca recante l’approvazione della graduatoria generale di merito del concorso, classe A033 Tecnologia.

Con ordinanza n. 438/2014 del 13.03.2014 il Collegio ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, da individuarsi nei vincitori del concorso per la classe A033 Tecnologia.

Nelle date del 19.06.2014 e del 10.07.2014 si sono costituiti in giudizio i controinteressati Maja Alessandra, B M, B S, C F, S S, B E, C S, D A, G L G, G A, Lavenia Daniela, Silvestro Monica e V T, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

I controinteressati M A, B M, B S, C F e S S, con atti depositati il 18.07.2014 ed il 25.07.2014, hanno anche proposto ricorso incidentale per la condanna dell’Amministrazione, nel caso di accoglimento del ricorso principale, al risarcimento dei danni cagionati.

All’udienza pubblica del 17.12.2014 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentato la violazione dell’art. 9 e dell’Allegato 3 del bando di concorso da parte della Commissione, che avrebbe proposto come tracce della prova pratica “tre temi d’identico oggetto – un’assonometria isometrica a partire da una proiezione ortogonale - senza considerare che, in tal modo, vanificava l’effettività della scelta del candidato che il bando intendeva riservargli, con conseguente illegittimità degli atti impugnati per violazione della lex specialis di concorso”.

Tale censura è infondata e deve essere rigettata: in base alle previsioni del bando per cui “i candidati all’insegnamento di discipline scientifiche e tecnico-pratiche che contemplano attività in laboratorio svolgono, dopo l’espletamento e il superamento della prova di cui all’art. 7, una prova di laboratorio stabilita dalla commissione giudicatrice” (art. 9 c. 1) e “ la prova pratica verte su un tema scelto dal candidato fra tre proposti dalla commissione relativo al sottoesposto programma di esame” (all. 3, p.47), la Commissione, dopo aver incentrato la prova scritta su tre delle sette aree del programma di esame (l’energia, l’ambiente e l’uomo, l’informazione), per la prova pratica ha scelto una delle aree residue, il disegno tecnico, che, come illustrato nella relazione del 24.06.2013 depositata dall’Avvocatura dello Stato, rappresenta circa il 50% del monte ore annuo attribuito alla materia ed è un prerequisito fondamentale per la maggior parte degli indirizzi di scuola secondaria di secondo grado.

Tale scelta appare ragionevole perché il tipo di prova proposta, articolato in tre temi distinti, (che riguardavano figure solide diverse, variamente accostate tra loro) tra i quali i candidati potevano effettuare la loro scelta, permetteva, in verità, di affrontare vari argomenti della materia, quali il concetto di misura, l’esecuzione di misure, gli strumenti del disegno tecnico, le proiezioni ortogonali, l’assonometria…

Si tratta, inoltre, di una determinazione che non viola alcun diritto dei candidati a scegliere tra tracce vertenti su materie diverse (facoltà non prevista dal bando), e che non appare lesiva in alcun modo della par condicio tra i concorrenti.

Dinanzi a tali caratteri della prova il primo motivo deve, dunque, come detto, essere rigettato, anche in considerazione del fatto che, come evidenziato dalla costante giurisprudenza amministrativa, anche di questo Tribunale (cfr. TAR Piemonte, Sez.I, 20.02.2013 n. 233) “le commissioni di concorso - in sede di predisposizione delle prove da sottoporre ai candidati - pongono in essere atti che costituiscono esercizio di discrezionalità tecnica, notoriamente assoggettabile al controllo giudiziale nei limiti della ravvisabilità ictu oculi di elementi di irragionevolezza e di non congruità. Il sindacato, in particolare, si giustifica a fronte della irrazionalità dei quesiti ovvero della estraneità degli stessi alle materie di esame (cfr., fra le altre, T.A.R. Lazio sez. I, 10 marzo 2006, n. 1861;
Cons. St., sez. IV, 19 agosto 1994, n. 651;
sez. V, 30 marzo 1993, n. 442;
TAR Liguria, sez. I, 4 luglio 1998, n. 516;
TAR Basilicata, 2 marzo 1998, n. 58;
TAR Latina, 9 marzo 1991, n. 187)”, circostanze che non sussistono nel caso di specie.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti hanno dedotto la violazione dei principi di buon andamento della p.a., di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, nonché dell’art. 35 c. 3 lett. b del d.lgs. n. 165/2001, in quanto i membri della Commissione piemontese, prima dell’avvio della prova pratica, avrebbero espressamente indicato ai candidati d’eseguire la prova “a matita”.

Anche tale censura non può essere accolta: l’utilizzo della matita per le prove delle discipline tecniche corrisponde, infatti, pienamente a quanto stabilito dal Ministero, in data 15.01.2013, nelle Indicazioni relative allo svolgimento della prova”

(http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dettaglio-news/-/dettaglioNews/viewDettaglio/24033/11210 “Per le prove delle cassi di concorso A017, A020, A033, A034, A038, A047, A059, A060, C430 sarà consentito l’uso di riga, squadra, gomma, matita, compasso”), a quanto comunicato nella convocazione dei candidati per la prova scritta (avviso del 5.02.2013 – http://concorsodocenti.istruzionepiemonte.it/?s=A033&paged=2), nonché alla ragionevole osservazione per cui “solo un’esecuzione a matita non viziata dal ripasso di uno strumento indelebile consente la valutazione della qualità dell’esecuzione e del rispetto delle norme” (cfr. relazione del 24.06.2013 cit.).

In mancanza della allegazione da parte dei ricorrenti di qualsiasi irregolarità nella correzione degli elaborati, poi, le doglianze al riguardo devono considerarsi del tutto ininfluenti sulla legittimità del concorso.

Nel medesimo motivo i ricorrenti hanno dedotto, quale error in procedendo, anche la particolare celerità della procedura di concorso, che sarebbe stata caratterizzata dalla emanazione (il 7.06.2013) e pubblicazione (il 10.06.2013) del formale decreto di ammissione alla prova orale nei giorni immediatamente precedenti quello di inizio della prova stessa (13.06.2013), così da far conoscere ai non ammessi all’orale l’esito negativo della loro prova pratica in ritardo rispetto ai candidati ammessi alla fase successiva (che, per previsione del bando, dovevano ricevere comunicazione personale dell’ammissione almeno 20 giorni prima della prova orale – art. 11 c. 6).

Anche tali argomentazioni non colgono nel segno: da un lato i ricorrenti - le cui censure, come evidenziato anche dal Presidente della Seconda Sezione nel decreto cautelare n. 258/2013 del 15.06.2013) qualora fossero state ritenute fondate, avrebbero implicato non l’ammissione con riserva, ma l’annullamento della procedura concorsuale, quantomeno dalla fase di svolgimento della prova pratica - hanno potuto comunque proporre tempestivamente l’impugnazione del decreto di ammissione all’orale nella parte che non ricomprendeva i loro nomi, dall’altro la tesi per cui “taluni…” non ammessi all’orale avrebbero “rinunziato alla tutela in giudizio, in ragione dei tempi eccessivamente stretti imposti dall’Amministrazione, che non hanno consentito di ponderare adeguatamente una scelta comunque non indifferente, cioè la proposizione di un ricorso al giudice amministrativo” appare fondata su un assunto del tutto indimostrato e non in grado di inficiare, con la sua genericità, in alcun modo la correttezza del procedimento.

3. Parimenti non meritevole di accoglimento è il terzo motivo, con il quale i ricorrenti hanno dedotto la omessa predeterminazione da parte della Commissione dei criteri di valutazione della prova pratica in violazione dell’art.12 c. 1 del DPR n. 487/94, lamentando anche che i suddetti criteri non siano “stati in alcun modo resi noti ai partecipanti né prima della prova né in fase di esecuzione”.

A prescindere dalla diretta applicabilità del DPR n. 487/1994 ai concorsi per l’assunzione del personale docente della scuola, “dove vige la disciplina speciale stabilita dal DPR n. 297/1994” (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III, 14.02.2011 n. 1371), la Commissione risulta aver predeterminato i criteri di valutazione della prova pratica nella riunione dell’11.04.2013 (cfr. scheda allegata al verbale n. 18 - doc. n. 1 dell’Amministrazione).

È così stata assicurata a pieno la finalità prescritta dalla legge che è quella di “evitare che i parametri valutativi possano esser concepiti (ex post) in relazione alle caratteristiche dell’uno o dell’altro aspirante” (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez.IV, 18.12.2013 n. 5856;
Cons.St., Sez. V, 4.03.2011 n. 1398), garantendo che l’elaborazione dei criteri avvenga in un momento nel quale non possa sorgere neppure il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o a sfavorire alcuni concorrenti;
non appare, invece, indispensabile per la correttezza della procedura che i criteri stessi siano portati previamente a conoscenza dei concorrenti (TAR Lazio, Roma, Sez.II, 29.11.2013 n. 10224) prima dell’apertura delle buste contenenti le tracce di esame, quando, come illustrato dall’Amministrazione, “tutto il materiale attinente alla prova si rende liberamente accessibile alla platea dei candidati”.

4. Con i motivi aggiunti depositati il 26.09.2013 i ricorrenti, proprio a seguito della produzione in giudizio, da parte del Ministero, del verbale n.18 dell’11.04.2013 e delle tracce non estratte, nonché di tutta la documentazione richiesta dal Tribunale con l’ordinanza istruttoria n. 398 del 2.07.2013, hanno dedotto violazione del principio di imparzialità e trasparenza ed eccesso di potere per disparità di trattamento, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, poiché l’Amministrazione avrebbe “definito l’oggetto di tutte le nove tracce quasi un mese prima (11 aprile 2013) rispetto alla data in cui si è svolta la prova pratica (8 maggio 2013), formalizzandone il contenuto non in un allegato del verbale prudenzialmente riposto in un plico chiuso, ma addirittura, nel corpo stesso del verbale, ove si precisa che <<la prova pratica consiste nello svolgimento da parte del candidato di una delle tre tracce, consistenti ciascuna in una proiezione ortogonale da realizzare in scala, con il metodo di rappresentazione grafica dell’assonometria>>”.

Neppure tale doglianza può trovare accoglimento: alla luce degli atti di causa manca, infatti, qualsiasi indizio che possa sorreggere l’ipotesi, formulata dai ricorrenti, di una divulgazione, prima della prova pratica, dell’argomento su cui si sarebbero fondate le tracce che, in base al verbale n. 20 dell’8.05.2013, risultano essere state concretamente elaborate “sulla base dei contenuti definiti in data 6 maggio 2013 (verbale n. 19)”, solo il giorno dell’espletamento della prova stessa da parte dei candidati.

Quanto al verbale n. 18 dell’11.04.2013 esso, fino allo svolgimento della prova, è stato custodito con modalità che ne hanno garantito la segretezza, come dichiarato dalla prof. Paola De Faveri, già dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Marconi Antonelli presso il quale tutto il materiale del concorso è stato conservato “in uno schedario chiuso a chiave sito nell’ufficio della dirigenza scolastica…in assenza del dirigente …a sua volta chiuso a chiave per mezzo di una porta blindata” (cfr. nota del 10.07.2014, doc. n. 6 dell’Amministrazione).

La correttezza e la trasparenza del concorso in questione non possono, poi, essere inficiate in alcun modo dalla circostanza, dedotta dai ricorrenti, per cui la prova pratica di un candidato, che risulta aver superato anche l’orale, riporterebbe “segni distintivi” consistenti nell’aver trascritto al di sopra del disegno, oltre all’indicazione “Svolgimento 2° traccia ”, anche il titolo della stessa “Assonometria ortogonale monometrica o isometrica in scala 2:1”

La semplice indicazione in forma anonima del titolo della prova, così come risultante dal testo della stessa, senza alcuna aggiunta personale o segno grafico particolare non può, in verità, oggettivamente ritenersi un segno distintivo idoneo a comportare la riconoscibilità dell’autore dell’elaborato, tanto più in base all’orientamento della giurisprudenza amministrativa, che il Collegio condivide in pieno, per cui “deve escludersi che le Commissioni giudicatrici possano legittimamente ispirarsi a concezioni rigorosamente formalistiche per le quali la semplice apposizione di un segno o la presenza di una cancellatura negli elaborati comporterebbe l’esclusione del candidato dal concorso” (Cons. St. Sez. V, 26.03.2012 n. 1740).

5. Per le medesime ragioni già esposte in relazione alla pretesa illegittimità della decisione della Commissione di formulare le tre tracce della busta estratta sullo stesso argomento (inconfigurabilità, in base al bando, di un diritto del concorrente a scegliere tra tracce su argomenti diversi e assenza di disparità di trattamento o di manifesta irragionevolezza) deve essere rigettata anche la censura, contenuta nei motivi aggiunti depositati il 26.09.2013, concernente il fatto che, in realtà, tutte e nove le tracce della prova pratica ideate dalla Commissione ed inserite nelle tre buste oggetto di sorteggio avessero come argomento il disegno tecnico e, in particolare, una assonometria isometrica (di differenti figure).

La determinazione della Commissione, esercizio di discrezionalità tecnica, appare certo peculiare, probabilmente dettata dalla convinzione della centralità del tema per l’insegnamento in questione, ma non lesiva della par condicio tra i candidati o affetta da palesi errori o incongruenze, come sarebbe, invece, potuto avvenire, ad esempio, in caso di scelta, quale oggetto delle tracce, di un argomento estraneo al programma d’esame.

Con i motivi aggiunti depositati il 29.11.2013 i ricorrenti hanno, infine, riproposto contro il decreto di approvazione della graduatoria generale di merito del concorso le doglianze già dedotte nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti che non possono, per le ragioni già esaminate, essere condivise.

In conseguenza delle argomentazioni che precedono il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere, dunque, integralmente rigettati e i ricorsi incidentali, proposti dai controinteressati per l’eventualità di accoglimento delle pretese avversarie e di annullamento del concorso, dichiarati improcedibili.

Per la complessità e particolarità della controversia sussistono, infine, giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite.

Per le medesime ragioni e per la sostanziale correttezza mostrata delle parti nel corso del processo non ricorrono neppure i presupposti per la condanna per lite temeraria, richiesta dai controinteressati.

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