TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2018-04-03, n. 201803656
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Testo completo
Pubblicato il 03/04/2018
N. 03656/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08662/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8662 del 2017, proposto da:
S A, M B, L F, S F, F I, C M, G T, D V, rappresentati e difesi dagli avvocati M B, S D, con domicilio eletto presso lo studio Bonetti e Delia in Roma, via San Tommaso D'Aquino N.47;
contro
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca non costituito in giudizio;
nei confronti
V B, R S non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione in parte qua e nella parte in cui occorrer possa previa adozione di idonea misura cautelare
- del D.M. MIUR – Dipartimento per l'Istruzione – n. 400/17 pubblicato il 12 giugno 2017 sul sito del M.I.U.R., concernente “ aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2014/2017 ”, in particolare nella parte in cui non consente l'inserimento in GAE del personale docente avente titolo all'insegnamento in possesso di dottorato di ricerca e degli altri titoli meglio specificati in ricorso;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi, anche non conosciuti e successivi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2018 la dott.ssa Ines S I P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe espongono i ricorrenti di essere tutti in possesso del titolo di dottorato di ricerca ottenuto all’esito di concorso universitario - che, come è noto, è incompatibile con il percorso abilitante per l’insegnamento scolastico- iscritti in III fascia delle G.I. ex D.M. n. 374/17 (ragion per cui, che il loro titolo sia utile per lo svolgimento del servizio richiesto, sarebbe certificato dallo stesso M.I.U.R) che hanno già svolto per anni, come da documentazione in atti, servizio presso la scuola pubblica.
Dopo l’ottenimento del titolo di dottorato, hanno tutti presentato domanda di ammissione in G.A.E., risultandovi tuttavia esclusi in ragione della previsione secondo cui può esservi inserito soltanto il personale abilitato e che, come tale, vi risultava già inserito prima della chiusura delle stesse con L.n. 296/06.
I motivi di censura sono affidati:
a) alla equiparazione del titolo di “dottore di ricerca” al titolo abilitativo all’insegnamento;
b) alla autonoma impugnabilità del D.M. 400/2017 rispetto al D.M. n.235/2014 in quanto autonomamente lesivo dell’interesse di parte ricorrente;
c) alla incostituzionalità per violazione da parte dell’art. 1 comma 605, lettera c della legge 27/12/2006 n. 296 degli artt.3,4, 35, 36 e 97 Cost. e alla contrarietà degli atti impugnati con l’art.3,comma 3, del Trattato sull’Unione europea, e degli artt. 3 [ paragrafo 1, lett. b)], 116, 117 ( paragrafo 1) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, relative alla tutela della libertà di concorrenza (...) nel senso della irragionevole chiusura al mercato dei servizi”. L’esclusione dalla possibilità di essere immessi in G.A.E. nonostante trattasi di soggetti che hanno titoli addirittura superiori rispetto a quelli cui è consentito permanere, determinerebbe ad avviso dei ricorrenti una disparità di trattamento tra soggetti in presenza della medesime caratteristiche acuita dall’esistenza ormai decennale di tale chiusura concomitante all’impossibilità di accedere ai posti di ruolo stante la mancata ammissione al concorso;
d) alla violazione dell'articolo e, congiuntamente all'articolo 10§3 a) e b) della carta sociale europea e dell’art. 117 Cost.; violazione del combinato disposto degli artt. 3, 4, 33 e 34 Cost. e violazione e lesione del principio del legittimo affidamento e consolidamento delle posizioni. sviamento di potere; ingiustizia manifesta e irragionevolezza;
e) alla violazione del principio di uguaglianza, declinato secondo il canone della ragionevolezza, di cui all’art. 3, comma 1, della costituzione; violazione del principio di parità di accesso dei cittadini ne-gli impieghi pubblici di cui al combinato disposto degli artt. 97, comma 1, 51, comma 1, 3, comma 1 della costituzione; violazione dei principi meritocratici, di buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97, comma 1 della costituzione; violazione della direttiva 2005/36/ce (recepita nel nostro paese con il d. l.vo 9 novembre 2007 n. 206; violazione e falsa applicazione della l.n. 107/15.
La particolarità della vicenda in questione risiederebbe nel fatto che i ricorrenti – che hanno tutti acquisito il titolo di dottore di ricerca tra il 2007 e il 2009 – avrebbero, inconsapevolmente, optato per l’ottenimento del massimo titolo di studio del nostro sistema quando ancora risultava impensabile che il legislatore avrebbe optato per la chiusura delle G.A.E. e senza che, in concreto, fosse stato mai possibile – secondo l’assunto di parte ricorrente- avere accesso ad un canale abilitante prima della chiusura stessa delle G.A.E.
L’amministrazione non si è costituita in giudizio e nell’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere respinto.
Ed invero, rispetto alla dibattuta questione giurisprudenziale se il dottorato di ricerca costituisca o meno titolo abilitante all’insegnamento, il Collegio ritiene assorbente la considerazione che, anche per chi eventualmente risulti in possesso di titolo abilitativo idoneo, la natura “chiusa” delle GAE preclude l’inserimento nelle stesse per chi non vi fosse già inserito al momento della trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento
Come è noto, infatti, l' art. 1 comma 605 lett. C) della L. n. 296 del 2006 ha previsto "la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed