TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-10-27, n. 202111019

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2021-10-27, n. 202111019
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202111019
Data del deposito : 27 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/10/2021

N. 11019/2021 REG.PROV.COLL.

N. 01314/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1314 del 2021, proposto da
A B, rappresentato e difeso dagli avvocati F S, G C, S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G C in Roma, via Cicerone 44;



contro

Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

D R non costituito in giudizio;



per l'annullamento del diniego di abilitazione all'esercizio delle funzioni di Professore di II fascia nel settore concorsuale 06/E3 – Neurochirurgia e Chirurgia M F espresso nei confronti del dott. B A dalla Commissione nominata per l'abilitazione scientifica nazionale 2018 indetta con decreto direttoriale 09.08.2018, n. 2175 – V quadrimestre, diniego pubblicato sulla pagina del sito del MUR dedicata all'abilitazione scientifica nazionale (ASN) in data 17.11.2020 ed ivi ancora pubblicato alla data della notificazione del presente ricorso (ex art. 8, co. 9, d.P.R. n. 95/2016), mai comunicato (doc. 29);

 giudizi, collegiale e individuali, riservati al dott. B A (doc.27 );

 verbali dei lavori della Commissione giudicatrice e, segnatamente, di: verbale n. 1 del 24 luglio 2020; verbale n. 2 del 24 luglio 2020; verbale n. 3 del 30 luglio 2020; verbale n. 4 del 2 novembre 2020; verbale n. 5 del 2 novembre 2020; verbale n. 6 del 2 novembre 2020; verbale n. 7 del 2 novembre 2020; verbale n. 8 del 2 novembre 2020; verbale n. 9 del 9 novembre 2020; verbale n. 10 del 9 novembre 2020; verbale n. 11 del 9 novembre 2020; verbale n. 12 del 9 novembre 2020; verbale n. 13 del 9 novembre 2020; nonché del verbale n. 1 del 22 novembre 2018 (docc. 12-25);

comunque di:

ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato, anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti di ricorso e risarcimento del danno.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2021 il dott. E R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il proposto gravame il ricorrente impugnava il giudizio negativo reso dalla Commissione all’esito delle procedure di valutazione per il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale all’esercizio delle funzioni di professore di seconda fascia nel settore concorsuale 06/E3- Neurochirurgia e chirurgia maxillo-facciale.

Il ricorrente affidava il ricorso ai seguenti motivi:

1) Illegittimità in ordine alla valutazione dei titoli.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 16, co. 3, lett.a), l. n. 240/2010; art. 8, co. 1, d.P.R. n. 95/2016; art. 5 D.M. n. 120/2016; art. 3 L. n. 241/1990.

Violazione dei princìpi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 3, 97 Cost. e art. 1 L. n. 241/1990). Eccesso di potere per sviamento, discriminazione e ingiustizia manifesta.

2) Illegittimità in ordine alla valutazione degli indicatori.

3) Illegittimità del diniego di abilitazione impugnato per violazione di norme procedimentali in relazione alla valutazione delle pubblicazioni. Violazione e/o falsa applicazione de: l’art. 16, co 3, lett. a), l. n. 240/2010; l’art. 8, co. 1, d.P.R. n. 95/2016. Violazione dei princìpi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 3, 97 e artt. 1, 3 L. n. 241/1990). Eccesso di potere per sviamento, discriminazione e ingiustizia manifesta.

4) Illegittimità in ordine alla valutazione delle pubblicazioni. Illegittimità del diniego di abilitazione impugnato per assoluta inattendibilità del giudizio gravato, carenza, insufficienza, perplessità della motivazione e dell’istruttoria in ordine alla valutazione delle pubblicazioni. Violazione e/o falsa applicazione di: art. 16, co. 3, lett. a), L. n. 240/2010; art. 8, co. 6, d.P.R. n. 95/2016; artt. 3,4 e 5 D.M. n. 120/2016; art. 5 d.d. n. 2175/2018.

Violazione della disciplina normativa di cui agli artt. 1, 3 L. n. 241/1990. Violazione dei princìpi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 3, 97 Cost. e art. 1 L. n. 241/1990). Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, contraddittoria o perplessa. Sviamento. Ingiustizia manifesta.

5) Illegittimità per carenza di istruttoria, discriminazione ed eccesso di potere nei tempi e modalità di valutazione.

L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio richiamando le controdeduzioni della Commissione e concludendo per il rigetto del ricorso.

All’esito dell’udienza pubblica tenutasi in data 19/10/2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato nei limiti di seguito precisati.

Brevemente il Collegio osserva che l’art. 3 del D.M. n.120/2016 prevede che, nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia, la Commissione formuli un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, ponendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modulo allegato al bando. L’art. 3, comma 2, lett. b) del D.M. n. 120/2016 specifica che «la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentate è volta ad accertare, per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca». Secondo il disposto dell’art. 4 del D.M. n. 120/2016 la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:

• a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad

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