TAR Trento, sez. I, sentenza 2009-09-24, n. 200900244

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2009-09-24, n. 200900244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 200900244
Data del deposito : 24 settembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00216/2008 REG.RIC.

N. 00244/2009 REG.SEN.

N. 00216/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 216 del 2008, proposto da:
Welcome Garda di Crovi Massimo &
C. Sas, rappresentato e difeso dall'avv. L O, con domicilio eletto presso il suo studio in Trento, via Calepina, n. 65

contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate - Direzione Generale di Roma - Agenzia delle Entrate di Tione,rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9

per l'accertamento

del diritto dell’istante alla restituzione della somma corrisposta a titolo di oblazione dopo l’avvenuta reiezione della domanda di condono edilizio, nonché al pagamento degli interessi legali sull’ammontare versato


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate - Direzione Generale di Roma;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2009 il dott. Oreste Mario Caputo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato in data 12.8.2008 e successivamente depositato il 4.9.08, la Società WelcomeGarda S.a.s. - proprietaria in località Madonna di Campiglio, di edifici di cui alle pp.ed. 772 e 773 C.C. Pinzolo. - espone di aver pagato all'Agenzia delle Entrate di Tione, a titolo di oblazione, la somma di € 14.658,91 a seguito dell’avvenuto inoltro di istanze di condono del 9.12.04.

Respinte dal Comune di Pinzolo le ridette domande, il 26.6.06 la società ricorrente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 della L. 28.2.1985, n. 47, depositava presso l'Agenzia delle Entrate di Tione domanda di rimborso di quanto corrisposto a titolo di oblazione con riferimento ad entrambe le domande.

Di fronte al persistente silenzio dell'Amministrazione finanziaria, l’istante inviava identica richiesta al Comune di Pinzolo, al quale chiedeva, altresì, sulla base dell’anzidetto art. 35, di certificare l'avvenuto pagamento delle somme corrisposte a titolo di oblazione.

L’Amministrazione finanziaria intimata, costituitasi in giudizio, ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, chiedendone comunque la reiezione per l’infondatezza della pretesa.

All’udienza pubblica del 9.07.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1. Va, anzitutto, disattesa l’eccezione di difetto di giurisdizione dedotta dalla resistente Amministrazione.

In base all'art. 34, comma 1, della L. 28.2.1985, n. 47 - richiamato anche dall'art. 32 del D.L. 30.9.2003, n. 269 - la concessione o autorizzazione in sanatoria delle opere abusive (condono edilizio) è rilasciata "...previo versamento all'erario, a titolo di oblazione, di una somma determinata, con riferimento alla parte abusivamente realizzata, secondo le prescrizioni dell'allegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso e al tempo in cui l'opera abusiva è stata ultimata".

La materia della sanatoria edilizia, ivi compreso il pagamento dell’oblazione per conseguirla, rientra dunque obiettivamente nell’ampio settore dell’edilizia e le introdotte controversie sono definite nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (cfr. Cass. SS.UU., 11.3.2008, n. 6525).

Nella specie, la domanda giudiziale della ricorrente non contesta sotto alcun profilo l’esercizio del potere amministrativo, ma ne premette l’avvenuto svolgimento, che si è espresso con la reiezione delle domande di condono (cfr. provvedimenti dell'Assessore comunale delegato del 28 febbraio 1997 e del 25 maggio 2006): il che è dunque sufficiente a radicare la giurisdizione del giudice amministrativo, non essendo nella specie in discussione alcun mero comportamento dell’Amministrazione, ma il fatto conseguenziale che i versamenti effettuati in relazione a dette domande, a fronte del pronunciato diniego di sanatoria, risultano trattenuti in assenza di legittimo titolo giustificativo.

Pertanto, il presente giudizio, seppure avanzato con la tralatizia formula impugnatoria, ha in realtà carattere esclusivamente dichiarativo e riguarda diritti soggettivi, aventi ad oggetto la restituzione di somme di danaro, assente essendo nella specie ogni mediazione discrezionale per il perseguimento del pubblico interesse.

E’ ben vero, al riguardo, che, con sentenza 15.12.2008, n. 29291, le SS.UU. della Corte di Cassazione, definendo una questione identica a quella qui introdotta, hanno attribuito al giudice ordinario la giurisdizione sull’indebito oggettivo intercorrente tra colui che abbia pagato l’oblazione in fidente attesa di conseguire la sanatoria di un illecito edilizio e l’Agenzia delle Entrate, ma che non l’abbia poi conseguita.

A questa conclusione la suprema Corte è pervenuta, richiamando la sentenza 6.7.2004, n. 204 della Corte costituzionale e rilevando che il rapporto tra il creditore dell’oblazione rimasta priva di causa e l’Agenzia delle Entrate è di natura paritetica, restando in esso escluso ogni profilo riconducibile all’esercizio di poteri autoritativi.

Per conseguenza la giurisdizione esclusiva, che si riconosce essere stata radicata dall’art. 35, comma 11 della L. 28.2.1985, n. 47, con il quale è stata devoluta “ogni controversia relativa all’oblazione…alla competenza dei tribunali amministrativi regionali”, comprenderebbe esclusivamente quelle “aventi ad oggetto il diritto dell’interessato a giovarsi dell’oblazione e ad ottenere il rimborso delle somme di cui risulti creditore a seguito della determinazione definitiva dell’importo di essa da parte del sindaco”.

La sola controversia che a titolo residuale spetterebbe al giudice ordinario, in dipendenza dell’affermata assenza dell’esercizio di un potere discrezionale, sarebbe dunque quella pertinente la restituzione dell’intera somma corrisposta a titolo di oblazione dopo che sia stata respinta dal sindaco la domanda di sanatoria.

A tale ordine d’idee reputa, peraltro, il Tribunale di poter sommessamente osservare che, nelle controversie che, secondo la Corte, rientrerebbero nell’area della giurisdizione esclusiva, aventi ad oggetto la restituzione di parte dell’oblazione a seguito della sua definitiva determinazione, pare essere parimenti assente l’esercizio di una potestà discrezionale: la relativa somma è stabilita, infatti, come ricorda la stessa Corte, “mediante l’applicazione di particolari parametri alle prescrizioni di una tabella allegata alla legge”;
a tale stregua dovrebbe dunque dedursi che il potere sia stato in realtà esercitato direttamente dal Legislatore, statale o provinciale (cfr., Corte cost. n. 196 del 2004 e n. 70 del 2005) in sede rispettivamente di redazione e integrazione della stessa tabella, non residuando all’Autorità amministrativa altro compito diverso da quello di una sua fedele applicazione.

In tale fase, quindi, che è puntualmente speculare a quella, del pari menzionata dalla Corte, della liquidazione dei contributi di costruzione di cui all’art. 16 della L. 28.1.1977, n. 10, che è pacificamente riconosciuta dalla giurisprudenza come area popolata esclusivamente da diritti soggettivi, il pagamento dell’oblazione rappresenta la sola conseguenza derivante dalla presentazione di una domanda di condono, che tale pagamento preveda per l’estinzione del profilo penale connesso alla commissione dell’abuso edilizio.

Il diverso aspetto attinente all’esercizio del potere, peraltro in larga misura vincolato dalle previsioni della L. 28.2.1985, n. 47, pare dunque profilarsi esclusivamente nella fase dell’esame e della definizione della domanda di condono edilizio da parte del Sindaco.

In definitiva la ratio perseguita dal Legislatore nell’attribuire ogni controversia relativa all’oblazione alla competenza dei tribunali amministrativi regionali, area in cui per le argomentazioni sopra svolte si contrappongono soltanto diritti ed obblighi reciproci, pare rettamente individuabile sulla scorta della richiamata norma legislativa e dunque nell’intreccio fra diverse posizioni soggettive.

All’indicata conclusione sembra in ogni caso doversi pervenire nell’attuazione del principio di concentrazione delle tutele insito nell’art. 111 della Costituzione, perspicuamente richiamato dalle stesse SS.UU. nell’anteriore sentenza 28.2.2007, n. 4636, ove la giurisdizione del giudice amministrativo è stata riconosciuta per ragioni di connessione tra due diverse cause, strettamente connesse tra di loro, di cui la prima spetterebbe al giudice amministrativo e la seconda a quello ordinario.

Giurisdizione per connessione che la Corte regolatrice (Cass. SS.UU. 9 ottobre 2008, n. 24883) da ultimo espressamente richiama per fondare l’immediata precettività della ragionevole durata del processo.

Per le suesposte ragioni l’eccezione di difetto di giurisdizione deve essere dunque respinta, posto che la domanda in questa sede affacciata appartiene alla materia dell’edilizia e, nel quadro di questa, alla sanatoria degli illeciti edilizi e, in particolare, all’obbligo di restituzione dell’oblazione, essendo stata respinta (con provvedimento pacificamente autoritativo) la domanda di sanatoria avanzata dalla parte ricorrente.

2. Nel merito il ricorso è meritevole di accoglimento.

L'oblazione è stata, infatti, corrisposta dalla società ricorrente al momento della presentazione delle domande, in conformità a quanto disposto dall'art. 35 della L. n. 47/1985 (richiamato poi dal D.L. n. 269/2003), secondo cui la domanda di sanatoria deve essere corredata dalla prova dell'eseguito versamento dell'oblazione.

Il richiamato art. 34 della L. n. 47/1985 codifica il principio che il pagamento dell'oblazione è strettamente funzionale al rilascio della sanatoria: ciò significa che, qualora il condono non venga concesso e tale statuizione resti inoppugnata, quanto versato a titolo di oblazione deve essere conseguentemente restituito.

Pertanto, anche l’istanza restitutoria tempestivamente avanzata deve essere accolta con riferimento ad entrambe le oblazioni a suo tempo corrisposte.

3. In relazione all’avvenuto accertamento del diritto della ricorrente a conseguire il suddetto rimborso, consegue per l’Amministrazione finanziaria l’obbligo di corresponsione della somma di € 14.658,91 con il carico degli interessi legali come per legge dall’12.8.08 (data di notifica del presente ricorso) fino al saldo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, per cui l’Amministrazione finanziaria dovrà corrispondere a favore della ricorrente le spese, i diritti e gli onorari del giudizio liquidati, tenuto conto del valore della causa e dell’entità dell’attività difensiva svolta, in € 3.850,00, oltre ad I.V.A., a C.P.A. ed al 12,50% sull’importo degli onorari pari ad € 3.000,00.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi