TAR Ancona, sez. I, sentenza 2021-01-18, n. 202100048
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Pubblicato il 18/01/2021
N. 00048/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2002, proposto da
S.I.A.P. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M B T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M B T in Ancona, corso Stamira, 29;
contro
Comune di Ancona, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso la sede della civica avvocatura, in Ancona, piazza XXIV Maggio - Ufficio Legale;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale Marche non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell’ordinanza 5.10.2001 n. 79208 in materia di inquinamento atmosferico, nonché della nota del Comune di Ancona 9.11.98 n. 73963 e della nota emessa da ARPAM – Area Chimica 7.6.2001 n. 2506.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Ancona;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria del giorno 14 ottobre 2020 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
a. Viene impugnata l’ordinanza in epigrafe descritta con la quale il Comune di Ancona ha imposto una serie di prescrizioni volte a mitigare le emissioni dell’impianto industriale condotto dalla ricorrente, prescrizioni che quest’ultima ritiene del tutto ingiustificate, in parte riproduttive di interventi già effettuati e comunque adottate (in mancanza di preventiva interlocuzione procedimentale) da soggetto incompetente.
b. Spiega la ricorrente di essere titolare di un impianto sito in Ancona, zona Baraccola, oggetto di stoccaggio di ingenti quantitativi di carbone, produttivo di emissioni entro i limiti di legge (come comprovato da costanti monitoraggi). Chiarisce inoltre di avere scrupolosamente osservato le prescrizioni imposte dalla competente ARPAM e dal Servizio Prevenzione Sicurezza negli Ambienti di Lavoro della locale Azienda Sanitaria, avendo dato luogo ad importanti investimenti, finalizzati a ridurre le suddette emissioni, prodotte in particolare dalla possibile dispersione nell’aria delle polveri sollevate dai depositi di carbone esposti all’azione del vento: proprio per abbattere le polveri, sarebbero stati così realizzati nuovi sistemi di irrigazione e, contestualmente, sarebbero state messe in opera moderne attrezzature per il lavaggio dei mezzi impiegati per la movimentazione del materiale.
c. Ciò premesso, la ricorrente segnala che il Comune di Ancona, pur in difetto di analisi correttamente eseguite attestanti il superamento dei limiti delle emissioni in atmosfera, ha adottato l’ordinanza in epigrafe descritta, con la quale sono state imposte una serie di ulteriori adempimenti assai gravosi. Tale ordinanza, sospesa nell’efficacia in data 22 novembre 2001, non risulta invero revocata, sicché essa conserverebbe tuttora intatti i propri immanenti profili di lesività.
d. Costituitasi in giudizio con memoria di forma del 28 gennaio 2002, nelle note depositate in vista dell’udienza di discussione, l’Amministrazione comunale eccepisce la sopravvenuta carenza di interesse, osservando che con verbale del 24 giugno 2011, l’ARPAM avrebbe dato “ atto della rispondenza alle regole ed alle prescrizioni legislative vigenti dell'attività di SIAP per cui, in assenza effettiva di nuove contestazioni mosse né dal Comune di Ancona né da altri organi tecnico-verificatori […] di contrario contenuto, si deve concludere per un sostanziale superamento delle ordinanze in questione ”.
e. A tale rilievo, la ricorrente ha replicato (note di udienza del 13 ottobre 2020), evidenziando che permane tuttora l’interesse alla decisione, non essendo venute meno le prescrizioni oggetto dell’impugnata ordinanza.
f. Chiamata quindi all’udienza pubblica del 14 ottobre 2020, fissata per lo smaltimento dell’arretrato, la causa è stata assegnata alla decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente deve essere disatteso il rilievo formulato dall’Amministrazione comunale di improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse, poiché l’accertamento dell’attuale conformità dell’impianto alle prescrizioni imposte per l’esercizio, al suo interno, dell’attività insalubre, non fa venire meno la portata precettiva delle prescrizioni imposte con la contestata ordinanza e gli effetti sfavorevoli che deriverebbero a carico della ricorrente nel caso in caso di loro inosservanza.
2. Passando al merito, il ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:
- (1) Illegittimità per violazione di legge - Violazione e falsa applicazione della L. 24.5.88 n. 203 e dell'art. 54 del T.U. 267/2000 – Incompetenza ;si contesta l’incompetenza del Dirigente del Servizio Sanità del Comune di Ancona ad adottare il suddetto provvedimento, non potendo lo stesso essere qualificato come ordinanza contingibile e urgente ed essendo piuttosto da riferire, ratione materiae , alla sfera di competenza dell’Amministrazione regionale;
- (2) Illegittimità per violazione di legge - Violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 - Inadeguatezza dell'attività istruttoria - Violazione e falsa applicazione dei principi di buon andamento della P.A. di cui all’art. 97 Cost. – Violazione del principio del giusto procedimento ;la ricorrente lamenta la mancata attivazione delle garanzie che ne avrebbero dovuto assicurare la partecipazione al procedimento;
- (3) Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere - Violazione e falsa applicazione degli artt.