TAR Catania, sez. III, sentenza 2011-11-09, n. 201102660
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N. 02660/2011 REG.PROV.COLL.
N. 01598/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1598 del 2010, proposto da:
-O-, rappresentato e difeso dagli avvocati P L ed E P, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Catania, via Ughetti, 68;
contro
Ministero della Difesa e Comando Legione dei Carabinieri di Sicilia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria per legge in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del Decreto del Ministero della Difesa, Direzione generale delle pensioni militari del collocamento al lavoro dei Volontari congedati e della Leva, III Reparto - 9^ divisione - 1^ sezione, n.-O-, con cui si respingono le istanze presentate in data 10 febbraio 1991 e 2 agosto 1995, con le quali il ricorrente ha chiesto la concessione dell'equo indennizzo a seguito di aggravamento delle proprie condizioni di salute dovute a causa di servizio;
per il riconoscimento del diritto a conseguire il richiesto equo indennizzo e per il risarcimento del danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e del Comando Legione dei Carabinieri di Sicilia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2011 il Cons. dott. Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il -O-, odierno ricorrente, che già in data 20/09/1969 aveva chiesto la corresponsione dell’equo indennizzo perché affetto da “-O-” (infermità poi riconosciuta e confermata dipendente da causa di servizio con determina n.-O- dalla C.M.O. di II istanza), con domanda del 20/02/1971 reiterava la richiesta di corresponsione dell’equo indennizzo. Nel silenzio dell’Amministrazione proponeva ulteriore istanza allo stesso fine, in data 5/01/1974, ricevuta in data 24 gennaio 1974, ed otteneva con D.M. n. 1010 del 25/11/1974 la liquidazione della pensione privilegiata a decorrere dal 5/01/1974, mentre nessuna determinazione veniva assunta con riferimento alla richiesta di concessione dell’equo indennizzo.
Con istanza del 18 luglio 1989 il -O- chiedeva la constatazione dell’aggravamento delle proprie condizioni di salute che veniva riscontrato a seguito di visita medico legale presso l’ospedale militare di Messina cui è stato sottoposto in data 2 ottobre 1990 e, in data 10 febbraio 1991 avanzava ulteriore istanza con la quale evidenziava l’accertato aggravamento della propria infermità e sollecitava la corresponsione del già richiesto equo indennizzo. Analoga istanza veniva reiterata con istanza del 2 agosto 1995.
L’Amministrazione a seguito di istruttoria volta a conseguire la prova della intervenuta presentazione delle istanze di concessione dell’equo indennizzo del 20/09/69 e del 20/02/1971, istruttoria che si concludeva negativamente per omesso riscontro agli atti del Distretto Militare di Catania (il Comando Regione Carabinieri Sicilia restava silente per quanto interpellato), chiedeva al Comitato di Verifica delle Pensioni Privilegiate parere in ordine alle istanze presentate dal ricorrente in data 15/2/1991 e 2/08/1995. Malgrado fosse confermata la dipendenza da causa di servizio delle infermità di cui il ricorrente è affetto, con il provvedimento del 10/02/2010 qui impugnato viene rigettata la domanda presentata per intempestività.
Avverso tale provvedimento insorge il ricorrente con il ricorso introduttivo suffragato dalle seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 51 del D.P.R. 3/05/1957 n. 687;violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost.;violazione dei principi di efficienza, celerità ed economicità dell’azione amministrativa;eccesso di potere per carenza di istruttoria ed insufficienza della motivazione;violazione dell’art. 10 bis della l. n. 241/90 per mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza;violazione dell’art. 8 commi 1 e 2 e dell’art. 9 del D.P.R. 349/1994 che scandiscono i tempi del procedimento, tempi che sarebbero stati nel caso di specie tutti violati.
In conseguenza del lamentato ritardo con cui l’Amministrazione ha esitato le istanze del ricorrente, viene chiesto altresì il risarcimento del danno da ritardo di cui si chiede la liquidazione in via equitativa.
In via residuale si chiede che il Tribunale sollevi eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 51 DPR 686/1957 ove interpretato nel senso che il termine di sei mesi per la richiesta dell’equo indennizzo vada applicato, a pena di decadenza, anche nell’ipotesi di significativo aggravamento della malattia.
Le Amministrazioni intimate, costituite in giudizio, hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla Pubblica Udienza del giorno 19 ottobre 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Parte ricorrente contesta la legittimità del provvedimento impugnato in quanto si asserisce essere stato adottato sull’erroneo presupposto della intempestività delle domande di concessione di equo indennizzo sulle quali l’Amministrazione si è pronunciata.
Dalla dettagliata ricostruzione della vicenda contenuta in ricorso e suffragata dagli atti di causa, è dato riscontrare che al -O- è stata riconosciuta la dipendenza da causa di servizio delle patologie di cui era affetto, ai fini della concessione dell’equo indennizzo, in data 18/11/1970, ad opera della C.M.O. di II Istanza (che ha confermato analogo giudizio espresso dalla C.M.O. di Catanzaro in data 17/10/1970). A partire da tale data, incontestata la tempestiva conoscenza del giudizio espresso dal C.M.O. da parte del -O- che ha sottoscritto il verbale della C.M.O. di I istanza del 17/10/1970, comincia a decorrere il termine semestrale per la proposizione della domanda volta a conseguire la concessione dell’equo indennizzo.
Poiché il ricorrente non ha provato agli atti di causa di avere presentato istanza a tal fine, essendosi invece limitato a produrre mere copie di presunte istanza recanti le date del 20/09/1969 e del 20/02/2971, di cui però non è stata fornita prova dell’inoltro e della ricezione da parte dell’Amministrazione resistente, le uniche istanze in possesso dell’Amministrazione e sulle quali la stessa si è pronunciato in quanto inviate e pervenute a destinazione, sono quelle del 10/02/1991 e del 02/08/1995, sicuramente entrambe intempestive rispetto ai verbali di I e di II istanza del C.M.O. -
La circostanza che l’Amministrazione non abbia inviato la previa comunicazione del rigetto delle domande inoltrate dal -O- non costituisce ex se causa di illegittimità dell’atto impugnato in quanto, anche ove tale comunicazione fosse stata inoltrata, il ricorrente non avrebbe sicuramente potuto addurre ulteriori elementi, utili al fine della positiva definizione del procedimento, rispetto a quelli in suo possesso e in questa sede prospettati. Ove ciò si coniughi con la riscontrata violazione del termine perentorio di sei mesi prescritto dalla’art. 51 del DPR 686/1957, vigente ratione temporis , appare perfettamente applicabile, anche con riferimento agli altri vizi procedimentali evidenziati in ricorso, la disposizione contenuta dell’art. 21 octies, c. 2 L. n. 241/90 che testualmente recita : “non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”;e ciò tenuto conto, ex art. 14 D.P.R. 29.10.2001, n. 461, della prevista natura vincolante del parere espresso dal "Comitato di Verifica per le Cause di Servizio" (cfr. Tar Sicilia, Sez. staccata di Catania, Sez. 3^, n. 1073/2010).
Osserva da ultimo il Collegio che l’intervenuto accertamento dell’aggravamento della infermità già riconosciuta dipendente da causa di servizio, non riapre i termini per la presentazione dell’istanza di concessione di equo indennizzo perentoriamente fissati dall’art. 51 DPR 686/1957 in sei mesi, ma consente, a mente del successivo art. 56, entro il termine decadenziale di cinque anni, di presentare istanza di revisione, sul necessario presupposto, però che l’equo indennizzo sia stato concesso (in termini C. Stato, sent. n. 2044 del 6/05/2008).
In applicazione degli enunciati principi, pertanto, non poteva l’amministrazione esitare positivamente le istanze del ricorrente in data 10/0271991 e in data 2/08/1995 che afferiscono al riconosciuto aggravamento delle patologie per le quali non era stato però concesso l’equo indennizzo, perché non tempestivamente e ritualmente richiesto.
Conclusivamente, riscontrata la infondatezza di tutte le censure addotte, il ricorso va rigettato, salva la possibilità dell’Amministrazione di rideterminarsi qualora il Comando Generale Carabinieri “Sicilia”, a seguito di approfondite indagini, rinvenga le istanze del 1969 e del 1971, queste si tempestive, che il ricorrente asserisce, ma non prova, di avere inviato.
Data la particolare natura della controversia, le spese del giudizio possono andare integralmente compensate tra le parti.